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Ordinanza — n. 17980/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pensioner's claim that INARCASSA pension rules violated constitutional principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17980/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Braca's appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of his pension calculation claim. Braca argued that INARCASSA's 2012 regulations violated the principle of pro-rata temporis and constitutional rights regarding pension eligibility. The court held that the new rules were a legitimate exercise of the fund's authority and did not constitute a rigid violation of established principles.

Regesto Legislator

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Art. 32.1 Nuovo Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA 2012; Art. 3 comma 12 l. n. 335/1995: The court established that pension regulations do not violate constitutional principles merely by modifying eligibility criteria, as such rules must balance financial sustainability with the principle of solidarity.

Parole chiave

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pension eligibility pro-rata temporis INARCASSA regulations constitutional principles financial sustainability pension reform legal certainty calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 32.1 Nuovo Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA 2012
17 del NRGP e con integrazione al minimo ai sensi della normativa applicabile, pari all’importo di euro 10.870 annui; ciòprevia disapplicazione dell’art. 32.1.
Art. 3 comma 12 l. n. 335 del 1995
17 del NRGP e con integrazione al minimo ai sensi della normativa applicabile, pari all’importo di euro 10.870 annui; ciòprevia disapplicazione dell’art. 32.1.
Art. 1 comma 763 della legge di bilancio 296 del 2006
335 del 1995 come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge di bilancio 296 del 2006; in ogni caso era stato leso il principio dell’affidamento e di solidarietà garantiti dall’art.
Art. 3 Cost.
17 del NRGP e con integrazione al minimo ai sensi della normativa applicabile, pari all’importo di euro 10.870 annui; ciòprevia disapplicazione dell’art. 32.1.
Art. 38 Cost.
Art. 2 Cost.
3 e 38, Cost.; l’art. 2697, Cod.
art. 38 Cost
art. 2 Cost
3 e 38, Cost.; l’art. 2697, Cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12051/2021 R.G. proposto da: BRACA ANTONIO, rappresentato e difeso dall’a vvocat a MARIA PAOLA GENTILI ( ) -ricorrente- Contro INARCASSA-CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA PER INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI,in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE SANDULLI ( ) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1864/2020 depositata il23/10/2020 – R.G. n. 765/2018. . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 11/05/2023 dal Consigliere DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO che: La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1864 del 2020, ha rigettato l’impugnazione proposta da Antonio Braca nei confronti di INARCASSA avverso la sentenza di primo grado che pure aveva rigettato la domanda dello stesso Braca tesa ad ottenere che la pensione di vecchiaia di cui fruiva venisse calcolata secondo il metodo di cui all’art. 17 del NRGP e con integrazione al minimo ai sensi della normativa applicabile, pari all’importo di euro 10.870 annui; ciòprevia disapplicazione dell’art. 32.1. del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA 2012, nella parte in cui prevede che solo gli iscritti ad INARCASSA che entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti abbiano compiuto 65 anni di età anagrafica,conservano il diritto alla pensione di vecchiaia prevista prima del29 gennaio 1981 con 20 anni di anzianità contributiva; il ricorrente aveva esposto di essere iscritto all’Ordine degli Architetti dal 18 giugno 1980 e di vantare un periodo di iscrizione in relazione all’attività libero professionale,nel periodo 18 giugno 1989- 1 aprile 2000 e dal 14.12.2000 al 1.4.2004,con oltre 20 anni di anzianità contributiva e contribuzione, e che tutte le normative che avevano dis ciplinato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia avevano confermato il requisito di 20 anni di contribuzione al compimento dei 65 anni di età per gli iscritti da prima del 1981, successivamente alla l. n. 6 del 1981; a seguito dell’approvazione del Nuovo regolamento entrato in vigore il 19 novembre 2012, con la introduzione d ella vecchiaia unificata, era stato previsto che per coloro i quali avevano contribuzione precedente al 29 gennaio 1981, sarebbe rimasta la possibilità di fruire della pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contribuzione e 65 anni, ma a condizione che entrambi i requisiti intervenissero almeno entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento (19 novembre 2015); tale nuova disciplina, ad avviso del ricorrente, era in violazione del principio del pro-rata temporis e di gradualità di cui all’art. 3 comma 12 l. n. 335 del 1995 come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge di bilancio 296 del 2006; in ogni caso era stato leso il principio dell’affidamento e di solidarietà garantiti dall’art. 3 e 38 Cost.; ad avviso della Corte territoriale, la disposizione di cui all’art. 32.1 del Regolamento era legittima e nessun affidamento poteva affermarsi in assenza del diritto; avverso tale sentenza ricorre per cassazione Antonio Braca sulla base di due motivi e successiva memoria; resiste INARCASSA con controricorso;

CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata perché, violando e falsamente applicando gli ar t t . 3, comma 12, L. n. 335/1995; in materia di pro-rata temporis, il principio di gradualità , necessario collegamento con l’equilibrio finanziario di lungo termine nonché il principio di equità intergenerazionale , la Carta di Nizza e la Direttiva n. 2000/78/CE, ed il d .Lgs. n. 509/1994; il principio di legittimo affidamento; gli artt. 2, Cost. 3 e 38, Cost.; l’art. 2697, Cod. Civ.; artt. 1175 e 1375, Cod.

Civ.), aveva dichiarato la legittimità della parte dell’art. 32.1 del NRGP in contestazione e violato un diritto quesito dell’architettoBraca; con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata perché, dichiarando assorbita la domanda risarcitoria avanzata in via subordinata dal Braca (che in realtà sarebbe stata fondata su temi di fatto e di diritto distinti da quelli oggetti della domanda principale), non aveva riconosciuto il diritto dell’istante al risarcimento del danno derivante dalla condotta con cui Inarcassa aveva, nel tempo, fornito rassicurazioni in ordine al futuro riconoscimento del trattamento pensionistico poi negato; i due motivi, da trattare congiuntamente stante la connessione, sono infondati; in primo luogo, deve essere affrontato il tema dei contenuti e della incidenza del principio contenuto nell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995 in relazione alle condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia; in proposito, questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare (Cass. n. 3131 del 2019 e molte altre in tema di coefficiente di neutralizzazione delle pensioni di anzianità dei ragionieri)che la posizione previdenziale non comporta,di tempo in tempo, la maturazione di diritti soggettivi ma esprime una (tutelata) aspettativa rispetto all'utilizzabilità di quanto versato quale presupposto per il futuro accesso a pensione; certamente la regola del pro-rata è una delle forme di più forte salvaguardia di quell'aspettativa, che può essere, ove possibile , auspicabile ed è stata, in concreto , prevista nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, ma non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva) e dalla conformazione degli interventi di riforma, dovendosi ritenere che tale regola sia destinata ad operare allorquando e nei limiti in cui la legge lo preveda e ne moduli l'incidenza; l'art. 38 Cost. fornisce copertura al diritto a pensione ma non, rigidamente e senza distinzioni, alla misura o secondo i presupposti pronosticati di esso, dovendosi considerare l'esigenza di assicura re l'evoluzione dei sistemi pensionistici (come nel caso qui in esame) come anche l'esigenza di assicurare equilibri finanziari, intrinseci al funzionamento dei diritti sociali e il cui rispetto è espressione dell'ancor più basilare principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., destinato a manifestarsi attraverso la sostenibilità nel tempo dei costi e la salvaguardia degli equilibri intergenerazionali; d'altra parte, quanto alla evoluzione della disciplina del principio del pro rata, si è passati, tra il 1995 ed il 2007 da un sistema di rigida applicazione (art. 3, comma 12, nell'originaria formulazione, che prevedeva il "rispetto" del principio) ad un sistema flessibile (art. 3, comma 12, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che ha previsto che del pro rata sia "tenuto conto"); dunque, anche a voler considerare l'aspettativa quale delineabile anteriormente alla riforma qui in esame, essa non poteva che fare riferimento all'insieme del sistema previgente, quale necessario combinarsi delpresupposto anagrafico con quello contributivo; in definitiva, la modifica apportata con l’adozione dell’art.32.1. del Nuovo Regolamento Generale di Previdenza INARCASSA 2012, ha realizzato un legittimo esercizio delle facoltà attribuite alla Cassa e la previsione transitoria, che ha salvaguardato la posizione di chi era prossimo al compimento dei sessantacinqueanni, ha pure fatto corretta applicazione del principio del pro-rata; da ciò discende la totale infondatezza della pretesa declaratoria di nullità della disposizione in esame; all’assenza di un diritto soggettivo alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti previgenti, consegue con ogni evidenza l’infondatezza di ogni pretesa risarcitoria che, seppure certamente basata su presupposti diversi da quelli previsti per il trattamento pensionistico, presuppone comunque che la Cassa abbia posto in essere una condotta in violazione dei propri obblighi istituzionali, ipotesi nel caso, per quanto sopra detto, certamente non realizzata; in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor