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Ordinanza — n. 17904/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own order to add attorney fee distribution clause via material error procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17904/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Consorzio di Bonifica requested the correction of a Cassation Court order to include a clause distributing attorney fees to its representative. The Court found the omission was a material error rather than a substantive claim, as no legislative provision existed for such a request through ordinary appeals. Consequently, the Court applied the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code to amend the original order.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, a request for the distribution of attorney fees to a defender constitutes a material error subject to correction under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than an autonomous claim requiring ordinary appeal.

Parole chiave

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material error correction attorney fee distribution Cassation order amendment Civil Procedure Code defender remuneration correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Patrizia Longo ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass.
Art. 391-bis c.p.c.
articolo 391 bis c.p
con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c.
art. 391-bis c.p
art. 93 c.p
Patrizia Longo ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 16037 del 2010
Cass. n. 293 del 2011
Cass. n. 293 del 2011; Cass.
Cass. SS.UU. n. 31033 del 2019
293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 2019);
Cass. n. 21213 del 2013
93 c.p.c.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18462-2021 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO già (CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' SCHITTONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA LONGO; - ricorrente - contro VOMMARO MARIO; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 17346/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/06/2021 R.G.N. 4055/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto CORREZIONE ERRORE MATERIALE R.G.N. 18462/2021 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 CC RILEVATO CHE 1. con ordinanza n. 17346/2021 questa Corte ha condannato Vommaro Mario al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino;

2. con ricorso ai sensi dell'articolo 391 bis c.p.c. il Consorzio ha chiesto che l'ordinanza suddetta sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione del pagamento delle spese processuali in favore del suo procuratore, avvocato Patrizia Longo, il quale aveva fatto espressa dichiarazione ai sensi dell'art. 93 del c.p.c. alla pagina 9 del controricorso; nell’adunanza dell’8 marzo 2022, il Collegio, rilevato che il ricorso non risultava notificato alla controparte Mario Vommaro ha disposto che il medesimo venisse notificato, a cura del Consorzio ricorrente, a Mario Vommaro nel termine di giorni 30, rinviando la causa nuovo ruolo;

3. l’Avv. Patrizia Longo, nella qualità, ha provveduto a depositare la notifica del ricorso nei termini concessi, comunicando anche memoria; l’intimato non ha svolto attività difensiva; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010;

Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 2019);

2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17346 del 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. Patrizia Longo ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «accessori di legge»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213 del 2013);

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 17346 del 2021, pubblicata il 17 giugno 2021, sia corretto aggiungendo «, da distrarsi in favore dell'Avv. Patrizia Longo ex art. 93 c.p.c.» dopo le parole «accessori di legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale