Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuit by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of the lawsuit by both parties. Although the appellant had initially sought to restore the employment relationship and damages, the parties reached a settlement agreement and formally renounced the appeal under Article 390 of the Code of Civil Procedure. The court ruled that since both sides withdrew the proceedings, the judgment must be terminated without addressing the merits or allocating costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually renounce the lawsuit within the prescribed terms, the court must declare the proceedings extinguished without examining the merits or ordering costs.
Parole chiave
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16594-2020 proposto da: INDUSTRIE VALENTINI S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO N. 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORENO PESARESI; - ricorrente - contro LA ROCCA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO ARTALE 6, presso lo studio dell'avvocato DONATO TOMA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FILIPPO LUPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/02/2020 R.G.N. 897/2019;
Oggetto RINUNCIA R.G.N. 16594/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. La Industrie Valentini Spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 108 del 2020 della Corte di Appello di Bologna che, in riforma della pronuncia di primo grado, l’aveva condannata al ripristino del rapporto di lavoro con Mario La Rocca ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 29 giugno 2018 al ripristino, detratto l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni percepite dalla Prime Srl nel medesimo periodo.
2. Nelle more del giudizio le parti costituite hanno trovato un accordo di bonaria definizione delle pendenze in essere, sottoscrivendo un verbale di conciliazione in sede sindacale e, in ragione di ciò, è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalla parte ricorrente e dalla parte controricorrente, nonché dai rispettivi procuratori, con richiesta congiunta di “estinzione del processo, a spese integralmente compensate”. La Procura Generale ha comunicato memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.3 SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.391 c.p.c. Stante l’adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese.
2. Neppure sussiste, comunque non trattandosi di pronuncia di inammissibilità "ordinaria", il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. n. 34324 del 2021; Cass. n. 3542 del 2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consi