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Ordinanza — n. 17734/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against employer's liability for post-assignment wages when employee continues working for assignor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17734/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling ordering the company to pay Alessandro Genna €54,800.88 for work performed after the transfer of the business branch. Telecom argued that the cessionary company, owned by the same group, should bear the costs since the work benefited the organization rather than a third party, and that Genna had already returned to Telecom's employment. The court held that the employer's obligation to pay wages persists regardless of the cessionary's use of the employee's labor or the employee's subsequent return to the original employer.

Regesto Legislator

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Art. 1180, 2909 c.c.; d.lgs. n. 276/2003, artt. 27, 29; In case of transfer of a business branch, if a worker's claim for remuneration is judicially established after the transfer, the payment by the assignee does not extinguish the assignor's debt, even if the worker subsequently returns to the assignor's employment.

Parole chiave

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transfer of business branch employer liability remuneration obligation assignment of labor post-assignment wages employee continuity cassation dismissal restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 1180 c.c.
Art. 2909 c.c.
d.lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 29
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 118 disp. att. c.p
22436 del 2022; alle quali integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6668 del 2023
Cass. n. 6668 del 2023, con la giurisprudenza ivi citata); con la sentenza n.
Cass. n. 2990 del 2018
Corte cost. n. 303 del 2011
Cass. nn. 17784, 17785 e 17786 del 2019
Cass. nn. 17784, 17785 e 17786 del 2019; conf.
Cass. n. 35982 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 691-2022 proposto da: TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro GENNA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 985/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2021 R.G.N. 367/2021;

Oggetto LAVORO PRIVATO R.G.N. 691/2022 Cron. Rep. Ud. 16/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Telecom Italia Spa al pagamento, in favore di Alessandro Genna, di un importo pari ad euro 54.800,08, oltre accessori, relativo a emolumenti maturati successivamente alla sentenza con cui era stata dichiarata l’inefficacia della cessione del suo contratto di lavoro in relazione al trasferimento di ramo d’azienda avvenuto in favore della TI.IT.

Srl, società cessionaria per la quale l’istante aveva lavorato sino a quando Telecom aveva reincorporato il ramo d’azienda ceduto;

2. avverso tale sentenza Telecom Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimato; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180 e 2909 c.c. e degli artt. 27 e 29 d. lgs. n. 276 del 2003, eccependo che la società cessionaria del ramo d’azienda era interamente detenuta e controllata da Telecom, sicché la retribuzione versata da TI.IT. non aveva compensato un’attività resa nell’interesse di un soggetto terzo, bensì una prestazione resa in favore dell’organizzazione della cedente; col secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 2041 c.c., deducendo che si trattava di una unica prestazione di lavoro eseguita in favore di altro soggetto e che il Genna, al momento della proposizione del ricorso, era già tornato ad essere dipendente della Telecom;

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto la pronuncia impugnata è conforme a numerosi precedenti di questa Corte (da ultimo v. Cass. n. 6668 del 2023, con la giurisprudenza ivi citata); con la sentenza n. 2990 del 2018, le Sezioni unite di questa Corte, traendo spunto da Corte cost. n. 303 del 2011 e “al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva”, hanno proceduto ad una “interpretazione costituzionalmente orientata della normativa” che ha indotto “al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività”, sicché “il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore”; pertanto, per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale che individua l’effettivo titolare del rapporto di lavoro, vuoi perché si accerti un fenomeno interpositorio ma anche nell’ipotesi in cui si dichiari l’illegittimità della cessione di un contratto di lavoro in relazione ad un trasferimento di ramo d’azienda, “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”; sancita dall’organo supremo della nomofilachia la natura retributiva – e non più risarcitoria – delle somme pretese dal lavoratore successivamente alla statuizione giudiziale e all’offerta delle energie lavorative, si è altresì consolidato il conseguenziale principio secondo cui:

“In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art.2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell'alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa” (ab imo:

Cass. nn. 17784, 17785 e 17786 del 2019; conf. Cass. n. 21158 del 2019; tra le innumerevoli successive: Cass. n. 29092 del 2020; Cass. n. 17487 del 2020; Cass. n. 17488 del 2020; Cass. n. 17489 del 2020; Cass. n. 17491 del 2020; Cass. n. 22517 del 2021; Cass.n. 22516 del 2021; Cass. n. 22436 del 2021; Cass. n. 22435 del 2021; Cass. n. 22433 del 2021; Cass. n. 25853 del 2022; Cass. n. 22436 del 2022; alle quali integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

3. la sopravvivenza de iure del rapporto di lavoro con la società cedente, non solo comporta, in presenza di una condizione di mora accipiendi , l'obbligo della stessa di corrispondere la retribuzione, ma rende tale rapporto insensibile alle vicende anche estintive del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto col cessionario (v. Cass. n. 35982 del 2021); dalla ricostruzione in diritto innanzi esposta discende l’irrilevanza di circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente società, quali quelle relative all’appartenenza della cessionaria al medesimo gruppo di imprese ovvero che al momento della proposizione del ricorso da parte del Genna questi fosse già rientrato alle dipendenze di Telecom;

4. conclusivamente il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Ernesto Maria Cirillo. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel