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Ordinanza — n. 17731/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows dismissal appeal, ruling any written contestation of firing suffices for legal challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17731/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Roberto Zanin's appeal against the dismissal of his labor dispute. Zanin argued that a brief note stating he did not share the firing's content constituted a valid objection, while the employer claimed it was merely an acknowledgment of receipt. The court ruled that any written act expressing the worker's intent to contest the firing's validity and efficacy is sufficient, implicitly reserving judicial protection rights.

Regesto Legislator

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Art. 6 legge n. 604/1966; ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore la volontà di contestare la validità ed efficacia del provvedimento.

Parole chiave

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labor dismissal appeal written objection sufficiency legal challenge validity employee rights protection formal requirements dismissal licenziamento del pubblico dipendente annullamento del licenziamento licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 1, legge n. 604/1966
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, leggen.
Art. 1362 e ss. c.c.
Art. 121 c.p.c.
Art. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, leggen.
Art. 112 c.p.c.
Art. 97 Cost.
Art. 1-10 bis legge n. 241/1990
Art. 1375 c.c.
Art. 1, comma 51, legge n. 92/2012
art. 32 legge n. 183/2010
604/1966 come modificato dall’art. 32 legge n. 183/2010, degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7405/1994
Cass. n. 7405/1994 ma già Cass.4750/1982), secondo cui, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art.
Cass. n. 4750/1982
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15674-2022 proposto da: ZANIN ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SANTARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE CASANO; -ricorrente - contro AZIENDA ASL 1 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FIORENTINO, che la Oggetto LICENZIAMENTI LEGGE 92/2012 R.G.N.15674/2022 Cron. Rep. Ud.18/05/2023 CC rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO MAZZI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 103/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 314/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 20 aprile 2022, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Imperia e rigettava la domanda proposta da Roberto Zanin nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non espressiva della volontà dello Zanin di impugnare il licenziamento e, pertanto inidonea, a tal fine, con conseguente decadenza dall’azione, la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo espressa con la dicitura in calce alla lettera di comunicazione del medesimo “prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto”, provvedimento assunto dalla ASL datrice per aver lo Zanin, valutato inidoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza ma proficuamente impiegabile in attività a limitato impegno psicofisico, riscontrato l’invito a comunicare l’eventuale accettazione del mutamento del profilo, con la richiesta di precisare le nuove mansioni di adibizione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Zanin, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ASL 1 Imperiese; -che il controricorrente ha poi depositato memorie;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, leggen. 604/1966 come modificato dall’art. 32 legge n. 183/2010, degli artt. 1362 e ss. c.c. e 121 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inidoneità della nota dal ricorrente apposta in calce alla lettera di licenziamento a riflettere la volontà di impugnare l’intimato licenziamento, assumendo essere sufficiente, ai sensi di legge ed in base al principio della libertà della forma degli atti, qualsiasi atto scritto che valga a manifestare al datore la volontà di contestare la validità ed efficacia del licenziamento; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966, 112 c.p.c., 97 Cost., 1-10 bis legge n. 241/1990, 1375 c.c., 1, comma 51, legge n. 92/2012, il ricorrente, nel ribadire la censura di cui al motivo che precede, imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine ai dedotti motivi di illegittimità del recesso; - che entrambi i motivi, i quali, per fondarsi in ogni caso sull’erroneo apprezzamento dell’insufficienza della nota del ricorrente ai fini dell’’impugnazione del recesso, risultano strettamente connessi e possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr.

Cass. n. 7405/1994 ma già Cass.4750/1982), secondo cui, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello