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Ordinanza — n. 17649/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal against Cassation ruling on executive title interpretation error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17649/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that a prior ruling contained a factual error regarding the interpretation of an executive title. The applicant argued the court misidentified the correct judgment and relied on extratextual elements, while the state contended the lower court's reasoning was sound and unchallengeable. The court ruled that such errors constitute matters of judicial assessment rather than factual mistakes, thus barring revocation under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.c.: A revocation appeal based on alleged factual error is inadmissible if the error concerns the evaluation of acts subject to the Court's own control or constitutes a mere error of judgment.

Parole chiave

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revocation appeal error of judgment executive title Cassation review procedural inadmissibility impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 360, para. 1, lett. c) c.p.c.
Art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R.
art. 91 c.p
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, n. 5326 del 21 febbraio 2023
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Testo completo

re - DARIO CAVALLARI - Cons. Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14142/2022 proposto da: MANCONE SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO D’ITALIA N. 102, presso e nello studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA che la rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legisin ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 37539/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, pubblicata il 30/11/2021 R.G. n. 7547/2019; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 20/04/2023 dal Consigliere DARIO CAVALLARI.

Oggetto RETRIB.P.U. R.G.N. Cron. Rep. Ud.20/04/2023 -CC SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Simonetta Mancone, con ricorso al Tribunale di Roma, ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca a pagare, a titolo di differenze retributive, la somma di € 53.236,33, oltre interessi e rivalutazione. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6836/2009, ha accolto il ricorso. Tale sentenza, ancorché oggetto di appello, è passata in giudicato. In assenza di esecuzione della sentenza da parte della P.A., Simonetta Mancone ha notificato atto di precetto per la somma di € 67.348,17 e, in mancanza di pagamento, ha provveduto al pignoramento dell’importo presso la Tesoreria dello Stato.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto opposizione all’esecuzione, chiedendo la sospensione del precetto e lo svincolo della somma pignorata. In seguito al rigetto dell’istanza di sospensione ed all’avvenuta assegnazione dell’importo oggetto del detto precetto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo che la procedura esecutiva fosse dichiarata inammissibile per essere stato soddisfatto il credito. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 737/2013, ha accolto l’opposizione.

Simonetta Mancone ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1026/2018, ha accolto solo in parte, dichiarando inefficaci il precetto e la conseguente azione esecutiva per l’importo eccedente € 1.343,79. Simonetta Mancone ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La Corte di cassazione, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza n. 37539/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Simonetta Mancone ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un motivo. Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è difeso con controricorso.

Simonetta Mancone ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in quanto la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 37539/2021,non avrebbe considerato che la sentenza n. 1026/2018 della Corte di appello di Roma avrebbenegato ogni possibilità di eterointegrazione del titolo esecutivo. Pertanto, l’ordinanza oggetto di revocazione sarebbe stata fondata su un presupposto di fatto, ossia che la sentenza d’appello avesseusato elementi extra testuali per interpretare il titolo esecutivo, diverso da quello che emergeva dagli atti di causa.

Ciò sarebbe emerso anche dalla circostanza che il titolo esecutivo indicato, la sentenza n. 10714/2006, non sarebbe stato quello corretto, rappresentato, invece, dalla sentenza n. 6836/2009. La doglianza è inammissibile. Infatti, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazioneper le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla mera valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa- atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi , al più , in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come erroredi giudizio (Cass., Sez. 1, n. 5326 del 21 febbraio 2023 ) .

Nella specie, la ricorrente contesta l’interpretazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1026/2018data dall’ordinanza della Corte di cassazione qui impugnata, in concreto lamentando, quindi,non un ipotetico errore di fatto, ma di giudizio. In aggiunta a ciò, si evidenzia che la Corte di cassazione non ha assolutamente ritenuto, come afferma la ricorrente, che la sentenza n. 1026/2018 della Corte d’appello di Roma avesse interpretato il titolo esecutivo attraverso dati extratestuali, in particolare il ricorso introduttivo che aveva condotto alla formazione del titolo esecutivo, ma ha semplicemente affermato che il giudice di secondo grado aveva “interpretato il titolo esecutivo in questione (…) con argomentazione congrua, nel senso di ritenerlo manchevole di una quantificazione della somma dovuta alla lavoratrice, neppure facendo cenno al conteggio da lei predisposto, né indicando elementi idonei a consentirne la determinazione”.

Inoltre, l’ordinanza della S.C. qui impugnata ha accertato che “il procedimento interpretativo al riguardo seguito” non era stato “censurato, in quanto eventualmente affetto da vizi logici o giuridici, dalla ricorrente” ed era, pertanto, “insindacabile nell’odierna sede di legittimità” Questa ratio decidendidell’ordinanza n. 37539/2021 della Corte di cassazione non è stata contestata specificamente nella presente sede, al che consegue un ulteriore motivo di inammissibilità della doglianza. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per laricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore impor