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Ordinanza — n. 17523/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to unilateral withdrawal of the lawsuit without proper notification formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17523/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal extinguished because the plaintiff withdrew the lawsuit unilaterally without fulfilling the required notification formalities. Although the withdrawal was accepted by the opposing party, the Court held that such acts are unilaterally effective only upon strict adherence to procedural rules regarding notice to the parties or their lawyers. Consequently, the proceedings were terminated, and the costs were allocated between the parties as requested.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of an appeal is effective only if notified to the parties or their lawyers, otherwise it merely extinguishes the interest in the appeal, leading to its inadmissibility.

Parole chiave

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unilateral withdrawal of appeal notification formalities requirement extinction of proceedings cassation procedure rules procedural inadmissibility rimborso dei contributi mantenimento della previdenza contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
ad ottenere dall’INPS la restituzione delle somme versate presso la gestione separata; la Corte territoriale, dopo aver riportato i motivi d'appello e dopo aver confermato la natura giornalistica del rapporto in esame, l’inapplicabilità dell’art. 1189 c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L.
L. 24 dicembre 2011, n. 228, art. 1, comma 17
ad ottenere dall’INPS la restituzione delle somme versate presso la gestione separata; la Corte territoriale, dopo aver riportato i motivi d'appello e dopo aver confermato la natura giornalistica del rapporto in esame, l’inapplicabilità dell’art. 1189 c.
art. 2697 c.c
115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico per la posizione oggetto di recupero contributivo con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23514-2020 proposto da: FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI; -ri corrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE P REVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso Oggetto R.G.N.23514/2020 Cron.

Rep. Ud.28/04/2023 CC l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 505/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 1084/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: con sentenza n. 505 del 2020, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente rigettato l'appello proposto da Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti dell’ INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" ed INPS, avverso la sentenza di primo grado che, giudicando sull’opposizione proposte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.G.C.I.) avverso il decreto ingiuntivo richiesto dall’INPGI - al fine di ottenere il pagamento degli importi relativi ai contributi riferiti ad un giornalista assunto come collaboratore ed iscritto all'AGO - aveva ri conosciuto sussistente il rapporto d lavoro giornalistico con l’obbligo di iscrizione presso l’INPGI, del versamento della contribuzione e di quanto imputabile a sanzioni civili e somme aggiuntive;

è pure stato riconosc iuto il diritto d ella F . G . C . I . ad ottenere dall’INPS la restituzione delle somme versate presso la gestione separata; la Corte territoriale, dopo aver riportato i motivi d'appello e dopo aver confermato la natura giornalistica del rapporto in esame, l’inapplicabilità dell’art. 1189 c. c. e la corretta determinazione dei contributi pretesi da INPGI, ha rilevato che il dispositivodel Tribunale, come lamentato con il terzo motivo d’appello, aveva in effetti omesso di formulare la condanna dell’Inps alla restituzione in favore dell’INPGI d ei contributi versati e non dovutied in tali limiti ha riformato la sentenza di primo grado; avverso tale sentenza, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

INPGI ed INPS hanno resistito con controricorso; la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, all’azione ed a tutti i diritti fatti valere con il ricorsocon accettazione esplicita dell’INPS; chiamata la causa all’adunanza camerale del 28aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 c.c.n.l.g., legge professionale (l. n. 69 del 1963)artt. 1,33,34,35 e 45); degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico per la posizione oggetto di recupero contributivo con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 116, commi 8 e 20, l. n. 388/2000 e 1189 c.c. in ordine allaritenuta insussistenza della buona fede in capo alla F.G.C.I. al momento in cui aveva versato all’ INPS e non all’ INPGI la contribuzione; conil terzo motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, posto che la sentenza non si era pronunciata sul quantum dovuto e sulla specificità del credito preteso, in difetto di valutazione della evoluzione professionale del dipendente; in via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione che è stata notificata alle controparti ed esplicitamente accettata dall’INPS a lla quale era indirizzata pure in veste di soggetto subentrante nei rapporti passivi di INPGI, ex articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; come statuito da questa Corte di cassazione , la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio , poichéla norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che viappongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l'appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); pertanto, ricorrendone i presupposti, il giudizio va dichiarato estinto; le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, come da richiesta di parte ricorrente accettata dall’ Inps; non ricorrono i presupposti dell'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Cor