Cassation court allows worker's claim by ruling prescription starts from job termination, not during employment, under new 2012 labor law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Cristina Testa's appeal against the Brescia Court of Appeal's judgment regarding unpaid wage differences. While the lower court had applied a five-year prescription period starting from the employment relationship's existence, the Supreme Court ruled that under the 2012 labor law reforms, the prescription term for indefinite contracts begins only upon the termination of the employment relationship. Consequently, the appellate decision was quashed and remanded for a new trial to apply the correct legal standard regarding the start date of the prescription period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2948 n. 4 c.c.; Art. 2935 c.c.: In indefinite-term employment relationships regulated by Law No. 92/2012, where specific termination scenarios lack certain predictability and adequate protection, the prescription period for accrued rights not yet prescribed at the law's entry into force commences from the cessation of the employment relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35161/2019 R.G. proposto da: TESTA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA , V IA LE REGINA MARGHERITA n. 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO VALLEFUOCO che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato CARMELO MACCARONE; -ricorrente- contro TESTA GROUP S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato ALBERTO SERIOLI; -controricorrente- nonchécontro TESTA S.R.L.; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 208/2019 , depositata il14/05/2019, R.G.N. 14/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. CARLA PONTERIO . Rilevato che:
1. La Corte d'Appello di Brescia ha accolto in parte l’appello della Testa Group srl e della Testa srl e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato le due società in solido a corrispondere a Cristina Testa le differenze retributive già riconosciute dal tribunale, detratto l’ulteriore importo di euro 2.535,00, nei limiti della prescrizione quinquennale e perciò dal 3.12.2012 in poi.
2. La Corte territoriale ha confermato la responsabilità solidale delle due società, ai sensi dell’art. 2112 c.c., avendo accertato che la lavoratrice, dipendente della Testa srl, era transitata alle dipendenze della Testa Group srl per effetto di un contratto di affitto di azienda. Verificata la sussistenza del requisito dimensionale e rilevati gli stretti rapporti familiari tra le parti, in ragione dei quali “sarebbe difficile…già in concreto individuare una posizione di metus” (pag. 7 della sentenza), la Corte di merito ha ritenuto che, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, il lavoratore non può temere la perdita del posto di lavoro per effetto della reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni economiche avanzate, essendo prevista la tutela reintegratoria per il licenziamento intimato per ritorsione o motivo illecito e per il licenziamento discriminatorio.
3. Avverso tale sentenza Cristina Testa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Testa Group srl ha resistito con controricorso. Testa srl non ha svolto difese. Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 c.c., per avere la sentenza d’appello affermato che la prescrizione dei crediti della lavoratrice decorre in costanza del rapporto di lavoro, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina di tutela in caso di licenziamento.
5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d'appello omesso di considerare un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la formale messa in mora da parte della lavoratrice in data 14 luglio 2017, tramite comunicazione di posta elettronica certificata; inoltre, violazione o falsa applicazione degli art.2943 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la sentenza d'appello omesso di considerareun fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè la mancanza di prova dei bonifici effettuati dalla società Testa Group srl in data 1.4.2017 per l'importo di euro 2.535,00.
7. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente in quanto la questione di diritto oggetto del primo motivo di ricorso è prospettata attraverso puntuale riferimento alle norme di legge che si assumono violate e puntuali argomentazioni giuridiche critiche rispetto alla interpretazione data dai giudici di appello. La questione di diritto è, peraltro, fondata.
8. Il primo motivo di ricorso deve trovare accoglimento.
9. Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022).
10. Poiché la Corte d’appello non si è attenuta al principio appena richiamato, e a cui si intende dare piena continuità, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo motivo, risultando assorbiti i residui motivi di ricorso, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un riesame della fattispecie uniformandosi alla regola di diritto enunciata, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizi