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Ordinanza — n. 17520/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows worker's appeal, ruling prescription starts upon job termination under 2012 labor law changes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17520/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed Lucia Bazzana's appeal against Autostrade per l'Italia S.p.A., overturning the lower court's dismissal. The lower court had held that labor rights remained stable despite 2012 legislative changes, preventing prescription from starting until job termination. The Supreme Court ruled that the 2012 law removed the guaranteed stability regime, meaning prescription terms now run from the date of employment cessation for rights not yet prescribed.

Regesto Legislator

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Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 2955 n. 2 c.c.; Art. 2956 n. 1 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The Supreme Court established that the 2012 labor law modifications eliminated the stability regime for indefinite contracts, causing prescription terms for subsequent rights to commence upon the termination of the employment relationship rather than during its duration.

Parole chiave

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labor law stability prescription period termination of contract Art. 2948 c.c. indefinite contract prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione diritti di previdenza professionale soppressione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 n. 4 c.c.
Art. 2955 n. 2 c.c.
Art. 2956 n. 1 c.c.
Art. 360 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26246 del 2022
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23934/2019 R.G. proposto da: BAZZANA LUCIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difesa dagli avvocati LIVIO NERI e ALBERTO GUARISO unitamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L UIGI GIUSEPPE FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO e GIOSAFAT RIGANO' che l a rappresent ano e difend ono unitamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 35/2019 , depositata il19/02/2019, R.G.N. 104/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l’appello di Lucia Bazzana, confermando la decisione di primo grado, che aveva condannato Autostrade per l’Italia spa al pagamento della somma di euro 4.246,64, a titolo di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, e dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo anteriore al 19.5.2012 (anni dal 2007 -mesi da luglio a dicembre -al 2012 – mesi da gennaio a maggio), avendo la lavoratrice interrotto la prescrizione col deposito del ricorso giudiziale in data 19.5.2017.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina di tutela del lavoratore in caso di licenziamento non abbiano fatto venir meno la stabilità del rapporto lavorativo, che continua ad essere assicurata dalla previsione della reintegra in misura non residuale e da indennità risarcitorie di non esiguo valore. Tale disciplina, secondo i giudici di appello, consente di escludere che il lavoratore possa trovarsi in una condizione psicologica di metus, da essere indotto a rinunciare all'esercizio dei propri diritti.

3. Avverso tale sentenza Lucia Bazzana ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Autostrade per l’Italia spa ha resistito con controricorso. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., per avere la sentenza d’appello affermato che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre in costanza del rapporto di lavoro, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012 alla disciplina della tutela in caso di licenziamento.

5. Il motivo è fondato.

6. Questa Corte ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022).

7. Poiché la Corte d’appello non si è attenuta al principio appena richiamato, e a cui si intende dare piena continuità, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un riesame della fattispecie uniformandosi alla regola di diritto enunciata, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giu