Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17506/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows conversion of fixed-term contract to indefinite due to lack of competitive selection for agricultural consorts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17506/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the worker's appeal regarding the illegality of a fixed-term contract with a Sicilian agricultural consortium. The court found that the employer failed to justify the temporary nature of the role through competitive selection, violating regional laws requiring such procedures. Consequently, the fixed-term contract was deemed abusive, mandating its conversion to an indefinite term while confirming the award of damages for the period of illegal employment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 L.R. Sicilia 49/1981; Art. 32 L.R. 45/1995: Regional laws governing agricultural consortia do not derogate from the constitutional requirement of competitive selection for hiring, rendering fixed-term contracts without such selection legally invalid and subject to conversion to indefinite tenure.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural consortia fixed-term contract competitive selection indefinite tenure abusive reiteration regional law labor conversion

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 L.R. Sicilia 49/1981
il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. Sicilia 49/1981, degli art.
Art. 6 L.R. Sicilia 14/1958
Sicilia 49/1981, degli art. 6, 7 e 9 della L.R.
Art. 7 L.R. Sicilia 14/1958
Art. 9 L.R. Sicilia 14/1958
e con esso si sostiene che la normativa regionale imponesse anche ai Consorzi di Bonifica di assumere i propri dipendenti previo espletamento di concorso o prova selettiva; il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio, sintetizzato da Cass. 9 gennaio 2019, n.
Art. 3 L.R. Sicilia 12/191
Sicilia 14/1958 e dell’art. 3 L.R. Sicilia 12/191, oltre che dell’art.
Art. 97 Cost.
Sicilia 12/191, oltre che dell’art. 97 Cost. e con esso si sostiene che la normativa regionale imponesse anche ai Consorzi di Bonifica di assumere i propri dipendenti previo espletamento di concorso o prova selettiva; il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio, sintetizzato da Cass.
Art. 32 L.R. 45/1995
76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'art. 32 della L.R.
Art. 3 L.R. 76/1995
il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R.
Art. 4 L.R. 76/1995
Art. 118 disp. att. c.p.c.
12/1991; va dunque fatto rinvio alle motivazioni delle sentenze citate, anche ai sensi dell’art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 9 gennaio 2019, n. 274
e con esso si sostiene che la normativa regionale imponesse anche ai Consorzi di Bonifica di assumere i propri dipendenti previo espletamento di concorso o prova selettiva; il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio, sintetizzato da Cass. 9 gennaio 2019, n. 274 (preceduta da Cass.13 settembre 2017 n.
Cass. 13 settembre 2017, n. 21263
Cass. 18 gennaio 2023, n. 1516
Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 80
Cass. S.U. 15 marzo 2016, n. 5072
Cass. 19 agosto 2019, n. 21460
per il principio, pur se in diversi ambiti, Cass. 19 agosto 2019, n. 21460;
Cass. 28 settembre 2016, n. 19181
Cass. 28 settembre 2016, n. 19181) e giuridici, esso si sottrae al regime della “non contestazione”;

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

se inidoneo a giustificare l’assunzione a termine il richiamo generico del contratto a mansioni ordinarie di carattere non stagionale o straordinario, a fronte di una situazione e di carenza di organico e senza che fossero state specificate la reale entità delle esigenze transitorie ed il collegamento causale di esse con l’assunzione;

2. il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione sula base di quattro motivi, resistiti da controricorso del lavoratore; il ricorrente ha infine depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L.R. Sicilia 49/1981, degli art. 6, 7 e 9 della L.R. Sicilia 14/1958 e dell’art. 3 L.R. Sicilia 12/191, oltre che dell’art. 97 Cost. e con esso si sostiene che la normativa regionale imponesse anche ai Consorzi di Bonifica di assumere i propri dipendenti previo espletamento di concorso o prova selettiva; il motivo è fondato, dovendosi dare continuità al principio, sintetizzato da Cass. 9 gennaio 2019, n. 274 (preceduta da Cass.13 settembre 2017 n. 21263 e altre conformi e poi seguita da molte ulteriori pronunce ancora conformi, tra cui da ultimo Cass.18 gennaio 2023, n. 1516), secondo cui la L.R.

Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'art. 32 della L.R. 45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima, sicché, in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della L.R. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando invece applicazione l'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto (profilo che ora qui non rileva), nonché, in caso di abusivo ricorso all'apposizione del termine, la regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss c.c. ed i principi affermati sul riconoscimento del cd. danno comunitario (profilo che invece rileva anche in questa causa); il tutto, secondo Cass. 274/1019 cit. ed anche attraverso il richiamo a Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 80, in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua s pecialità non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale successiva e dunque neppure dalla L.R. 18/1999 di introduzione del co. 1-bis all’art. 1 L.R. 12/1991; va dunque fatto rinvio alle motivazioni delle sentenze citate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e ciò comporta l’accoglimento del motivo, in quanto il primo contratto di lavoro a termine tra le parti, come precisato dalla Corte territoriale, risale al maggio 2003 e dunque esso ricade nell’ambito della disciplina richiamata dai precedenti stessi;

2. il secondo motivo di ricorso è rubricato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 11 d. lgs. 368/2011, ai contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro (art., 2 e 121 del CCNL ratione temporis applicabile) ed omesso esame di un fatto decisivo; con esso si fa leva sul fatto che l’assunzione avesse riguardato la posizione di operaio avventizio, definito dalla contrattazione collettiva come addetto ai lavori stagionali ed all’esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta; ciò è dedotto anche sul presupposto che l’art. 11 del d. lgs. 368/2001, normativa cui già il primo contratto era soggetto, aveva salvaguardato (art.

11) la disciplina dei contratti collettivi non ancora scaduti, i quali consentivano appunto le assunzioni a termine degli avventizi; secondo il ricorrente la condizione di avventizio era poi emersa per tabulas, in quanto esplicitata nel contratto, oltre che affermata e non contestata dallo stesso lavoratore; tema analogo è affrontato nel terzo motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 115 c.p.c. per essersi travisata la prova con riferimento al contratto di assunzione ed alla delibera autorizzativa di esso, dai quali si evinceva la ricorrenza delle ragioni giustificative per l’apposizione del termine; 2.1 i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi; anche a seguire il ragionamento giuridico svolto nel secondo motivo in ordine alle ipotesi regolate dal CCNL ed in particolare a quella degli “avventizi”, ciò non toglie che la Corte di merito abbia accertato – in fatto – che le mansioni avevano « carattere non stagionale o straordinario » e che le assunzioni intervenivano «a fronte di una situazione di carenza di organico » ; ciò è radicalmente contrario alla nozione stessa di personale “avventizio” ed esprime il ricorso al lavoro a termine per esigenze stabili, sicché, se anche quelle fossero le indicazioni contenute nel contratto individuale, la realtà accertata sarebbe diversa e tanto basta a rendere illegittima l’apposizione del termine; a fronte di ciò, anche il richiamo ad errate letture del contratto individuale o della delibera autorizzativa sono irrilevanti, in quanto l’accertamento in fatto dell’utilizzazione con quelle modalità di quel dipendente supera ogni dato formale; del tutto generica è altresì l’affermazione, non suffragata dai necessari elementi di dettaglio richiesti anche dall’art. 366 c.p.c., in ordine all’assenza di contestazione da parte del ricorrente, anche tenuto conto che, per un verso, avendo egli agito sul presupposto dell’illegittimità di quel contratto, non si vede come potesse non avere contestato i presupposti di legittimità di esso e, per altro verso che, riguardando l’oggetto del decidere in gran parte profili a forte contenuto valutativo (v. per il principio, pur se in diversi ambiti, Cass. 19 agosto 2019, n. 21460;

Cass. 28 settembre 2016, n. 19181) e giuridici, esso si sottrae al regime della “non contestazione”;

3. il quarto motivo adduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all’art. 32, co. 5, L. 183/2010 sul presupposto che, non sussistendo gli elementi costitutivi della conversione a tempo indeterminato, mancherebbe anche il fondamento per la pronuncia risarcitoria e si determinerebbe un arricchimento del lavoratore; il motivo va disatteso solo calibrandosi la motivazione sulla base dell’assetto derivante dall’accoglimento del primo motivo, nel senso che, esclusa la conversione, resta pur sempre il diritto al risarcimento per il susseguirsi di rapporti a tempo determinato, conseguenti ad un originario contratto illegittimo e dunque restando integrata la fattispecie dell’abusiva reiterazione di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072;

4. in definitiva, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla cassazione della sentenza per l’accoglimento del primo motivo può seguire nel merito il rigetto della domanda di conversione, restando invece confermata, per il rigetto dei restanti motivi, la condanna risarcitoria;

5. l’accoglimento solo parziale della pretesa complessivamente esercitata giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo