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Sentenza — n. 17389/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for late opposition to enforcement order due to regular notification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17389/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected the appellant's extraordinary appeal challenging an enforcement order. The lower court had deemed the action an untimely opposition to execution, but the appellant failed to contest the court's finding that the order was regularly notified. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the core factual issue regarding notification was not raised.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 111 Cost.; Art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal against an enforcement order is inadmissible if the appellant fails to challenge the court's finding of regular notification, as the procedural defect of lateness is established by that fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal admissibility opposition to enforcement regular notification requirement procedural time limits Italian administrative law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 29863 del 2022
Ebbene, la sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta dalla società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui il ricorso, exart.111 Cost., risulta ammissibile (v., fra tante, Cass. n. 29863 del 2022).
Cass. n. 29763 del 2022

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Testo completo

l’ordinanza ingiunzione, all’origine dell'iscrizione a ruolo, l’impugnazione della cartella ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela non potuto esperire nei termini.

4. Le medesime censure svolte con il primo mezzo vengono reiterate con il secondo motivo, svolto in via subordinata, con il quale si richiama giurisprudenza consolidata sulla qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione ove l’impugnazione sia proposta in mancanza di notifica del provvedimento sanzionatorio.

5. Ebbene, la sentenza impugnata ha qualificato l'azione proposta dalla società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ragion per cui il ricorso, exart.111 Cost., risulta ammissibile (v., fra tante, Cass. n. 29863 del 2022).

6. Il ricorso, tuttavia, non è meritevole di accoglimento.

7. Dopo avere qualificato l'azione, proposta dalla società, come opposizione agli atti esecutivi, ed averla ritenuta intempestiva, il giudice di merito ha ulteriormente argomentato la statuizione con proposizione del seguente tenore: «in ogni caso …l'ordinanza ingiunzione è stata regolarmente notificata».

8. Detto capo della motivazione non è stato affatto impugnato con il ricorso all’esame, incentrato esclusivamente sul mero profilo qualificatorio dell’azione intrapresa.

9. A fronte, pertanto, dell'accertamento della rituale notificazione dell'ordinanza ingiunzione le doglianze non colgono nel segno e la diversa prospettazione dell'azione, in termini di azione esecutiva, risulta affatto estranea all’ambito del gravame innanzi alla Corte di cassazione con ricorso straordinario ( v., per tutte, Cass. n. 29763 del 2022).

10. In conclusione, il ricorso è rigettato.11. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le part i intimat e svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I