Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; judgment extinguished without cost allocation per Art. 391 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by a customs employee against a tax deduction order was extinguished following the voluntary withdrawal of the complaint. The employee, represented by counsel, accepted the opposing party's position, leading the court to declare the proceedings terminated under specific civil procedure rules. Consequently, no further judicial action was required, and the case ended without any determination on the underlying tax dispute or allocation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, co. 1 e 4, c.p.c.; When a party voluntarily withdraws a cassation appeal with the opposing party's acceptance, the judgment is extinguished without any disposition regarding litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 19115/2017 R.G. proposto da FREGUELLI EMANUELE, rappresentato e difeso dall’Avv. DORANGELA DI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, via Marianna Dionigi 57; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata ex lege; -controricorrente – avverso la sentenza n. 15/2017 della Corte d’Appello di Perugia, depositatail 6.2.2017, N.R.G. 268/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.4.2023 dal Consigliere dott. Roberto Bellé; RILEVATO CHE la Corte d‘Appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dal lavoratore indicato in epigrafe, dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento da parte dell’ente della somma pari al 2,5 % della retribuzione lorda trattenuta ai fini del t.f.r.; il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso dell’Agenzia;
CONSIDERATO CHE il ricorrente ha depositato atto di rinuncia, con accettazione della controparte, il che comporta, ai sensi dell’art. 391, co. 1 e 4, c.p.c., l’estinzione del giudizio senza che nulla debba disporsi sulle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale d