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Ordinanza — n. 17314/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to absolute lack of reasoning regarding contributory omission damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17314/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal's judgment due to an absolute lack of reasoning concerning the claim for damages from contributory omission. The lower court failed to clarify whether the claim was inadmissible or rejected on merits and did not explain the evidentiary gaps regarding prescription. Consequently, the court found the decision violated constitutional requirements for reasoned judgments and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.: A judgment is void if its reasoning is so defective that it renders impossible any control over the correctness and logic of the decision, failing to meet the constitutional minimum.

Parole chiave

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absolute lack of reasoning contributory omission damages prescription of contributions constitutional minimum reasoning remand for new trial inadmissibility vs merits Cassation procedure rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, formulato in relazione a ll ’ art. 360 , comma 1,n.
Art. 115, 116 e 132 c.p.c.
Art. 2116 e 2697 c.c.
Art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, formulato in relazione a ll ’ art. 360 , comma 1,n.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 111, comma 6, Cost.
Cass. 13248/2020
Cass. n. 9105/2017

Giurisprudenza citata

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Cass. 13248/2020
Cass. n. 9105/2017
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11322/2017 R.G. proposto da SabineFLURSCHUTZ, elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 45 , presso lo studio dell’ avv . Luigi Matteo, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Gallucci -ricorrente - contro UNIVERSITÀ del SALENTO , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,che la rappresentae difende ex lege -controricorrente – nonché contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato - avverso la s entenza n. 1 0 1 7/201 6 de lla Corte d’Appello di Lecce, depositata il 2/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/4/2023dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall’attuale ricorrente contro la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva accolto solo in parte le domande de lla lavoratrice contro l’ Università degli Studi del Salento, ritenendo sfornita di prova la domanda di condanna al risarcimento dei danni da omissione contributiva e pronunciando condanna generica all’adeguamento del trattamento retributivo e dei relativi accessori , senza quantificare il dovuto,nonostante la richiesta di apposita c.t.u. , ed escludendo il cumulo di interessi e rivalutazione.

La c orte territoriale ha i nnanzitutto rilevato che l’Università avevagià dato «esecuzione a quanto genericamente statuitodal giudice» di primo grado, per affermare quindi che non rientrava tra i suoi compiti una verifica «sulla corretta quantificazione del credito così c om e accertato in sentenza » . Dopo di che, per quanto qui ancora rileva , h a ritenuto inammissibile, «perché non sorretta dal necessario interesse ad agire», e comunque «sfornita di prova» la domanda volta a ottenere la condanna al risarcimento del danno da omissione contributiva.

Contro talesentenza la lavoratriceha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi , ai quali l ’ Università ha resistito con tempestivocontroricorso. La ricorrente ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data della camera di consigliofissata ai sensi degli artt. 37 5 e 380 - bis.1c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo, formulato in relazione a ll ’ art. 360 , comma 1,n. 3 e n. 4 , c.p.c. , la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., degliartt.2116 e 2697 c.c. e dell’art. 3, commi9 e 10 , della legge n. 335 del 1995».

2. La rubrica del secondo motivo denuncia, testualmente, «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: in attivi è la prova tanto della omissione contributiva, quanto della intervenuta prescrizione di parte della contribuzione dovuta». 3.Idue motiv i possono essere esamina ti congiuntamente , in quanto entrambi riguardano esclusivamente i l mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva, non essendoci impugnazione de lla sentenza d’appello per quel che riguarda la decisione sulle differenze retributivee sui relativi accessori. 3.1.

Si discute del danno che la lavoratrice sostiene di poter subire a causa degli omessi versamenti contributivi non più recuperabili ai fini del diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti a causa del l’intervenuta prescrizione de l relativoobbligo del datore di lavoro (art . 2116, comma 2, c.c., in relazione agli artt. 55, comma 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935 , 13,della legge n. 1338 del 1962 e 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995). In tal caso, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il danno si perfeziona e diventa quantificabile solo nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell’inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale od assistenzialee non , dunque, già ne l momento in cui i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati o ne sia maturata la prescrizione o sia cessato il rapporto di lavoro.

Tuttavia, resta salva la possibilità del lavoratore di proporre anche primadella virtuale maturazione del diritto alla prestazione previdenziale una domanda di mero accertamento della astratta possibilità dannosa dell’omissione contributiva e di condanna generica al relativo risarcimento, da liquidare in separato e successivo giudizio (Cass. n n . 10528/1997; 3773/1999 ; 22751/2004; 2630/2014; 15947/2021) 3.2.Ciò premesso, il ricorso è fondato, perché la sentenza impugnata non contiene una comprensibile motivazione de l rigetto della domanda di condannagenerica al risarcimento del danno da omissione contribu tiva .

Nelle poche righe della sentenza dedicate al tema (tra pag. 4 e pag. 5)si legge, dapprima, che la domanda, così come proposta, sarebbe «inammissibile perché non sorretta dal necessario interesse ad agire». Ma, poco dopo , si afferma che «Correttamente il Tribunale … ha ritenuto “… la domanda di risarcimento dei danni … sfornita di prova circa l’effettiva e concreta incidenza pregiudizievole dell’insufficiente contribuzione, con riferimento al periodo per cuiil versamento integrativo dei contributi non è più consentito per avvenuta prescrizione …”».La corte territoriale conclude il ragionamento aggiungendo che «il presunto creditore avrebbe dovuto indicare, in relazione al sorgere del credito retributivo differenziale, al comportamento datoriale, ai tempi di adempimento dell’obbligazione contributiva, per quale periodo e in che misura non era più possibile versare alcunché all’INPS per l’avvenuta prescrizione dell’inesigibile credito contributivo, e ciò, pacificamente non è avvenuto».

Dalla riportata motivazione, non si comprende se la domanda siastata dichiarata inammissibile oppure respinta nel merito, così come non si comprende se si siarilevato un difetto di allegazione («avrebbe dovuto indicare») oppuredi prova dei fatti allegati («Correttamente il Tribunale … ha ritenuto … la domanda di risarcimento dei danni … sfornita di prova»). Non soccorre, ad integrare la motivazione, un a sia pur minim a descrizione delle allegazioni in fatto di parte ricorrente, sostituita da un’affermazione a podittica e perentoria (« e ciò, pacificamente non è avvenuto»).

Sussiste, pertanto, quel difetto assoluto di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che si riscontra allorché la motivazione,«pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente … risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio … e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall’art.111, comma 6, Cost.» (Cass. 13248/2020, che cita a sua volta, per tutte, Cass. n.9105/2017). 3.3.

Si aggiunga che il rilievo del la mancanza del «necessario interesse ad agire» – quantunque abbinata alla condivisibile, ma astratta, affermazione che «il processo non è un esercizio accademico» –contrasta con il citato orientamento di questa Corte secondo cui il lavoratore può proporre , anche prima della virtuale maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, una domanda di mero accertamento d ella potenzialità dannosa dell’omissione contributiva e di condanna generica al relativo risarcimento.

4. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla c orte territoriale indicata in dispositivo che procederà a un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.5. Si dà atto che la fondatezza de l ricors o rende inapplicabile la disciplina dettata, quanto al raddoppio del contributo unificato, dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: accoglie ilricors o , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in div