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Ordinanza — n. 17272/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to substantiate arguments and attempt merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17272/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Il Mattino S.p.A. inadmissible, ordering the payment of litigation costs. The court rejected the first argument for violating procedural rules because the appellant failed to provide essential details of the original writ of summons. The second argument regarding the nature of the employment relationship was dismissed as unsubstantiated and because it sought a re-evaluation of facts already decided at the appellate level. Consequently, the court upheld the lower court's finding of a collaborative relationship rather than subordination.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 2222 c.c.; Art. 61 D.Lgs. 276/2003: An appeal is inadmissible if the appellant fails to substantiate their arguments with specific elements or if the appeal attempts to re-evaluate facts and law already examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal substantiation requirement merit review prohibition collaborative relationship procedural violation calcolo delle indennità giornaliere contributo esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale accertato la parasubordinazione, sebbene la domanda introduttiva della lite (nel ricorso per decreto ingiuntivo) contenesse solo richiesta di condanna per lavoro subordinato.
Art. 2222 c.c.
Art. 61 D.Lgs. 276/2003
DPR n.115/02, Art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 112 c.p
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale accertato la parasubordinazione, sebbene la domanda introduttiva della lite (nel ricorso per decreto ingiuntivo) contenesse solo richiesta di condanna per lavoro subordinato.
articolo 2222 c.c
Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 2222 c.c., nonché 61 decreto legislativo 276 del 2003, per non avere la corte territoriale inquadrato i rapporti nella collaborazione autonoma a partita IVA.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015
Il motivo è inammissibile non solo in quanto non sostanziato, non avendo la parte indicato elementi specifici da cui desumere la diversa qualificazione del rapporto invocata, ma poiché comunque tende ad una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1114/2021R.G. proposto da: IL MATTINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, , MARCELLO DE LUCA TAMAJO , ; -ricorrente- contro I.N.P.G.I.- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO VAGNARELLI, ; -controricorrente- avverso la sentenza n.3589/2019della CORTE D'APPELLO di ROMAdepositatail 10/07/2020 , R.G.N. 1459/20 16; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Con sentenza del 10/7/20 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 10/11/15 del Tribunale della stessa sede, che aveva condannato la società in epigrafe al pagamento di euro 18.597 in favore dell'Inpgi per contributi e sanzioni dovuti per quattro giornalisti dei quali era stataaccertata la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della subordinazione ma con riconoscimento della continuità e personalità della prestazione ed assoggettamento al coordinamento della società committente.

Ricorre avverso tale sentenza il Mattino per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'istituto previdenziale. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale accertato la parasubordinazione, sebbene la domanda introduttiva della lite (nel ricorso per decreto ingiuntivo) contenesse solo richiesta di condanna per lavoro subordinato. Il motivo è inammissibile perché non riporta - nemmeno nei tratti essenziali- il decreto ingiuntivo ed il relativo ricorso (che peraltro, secondo il controricorrente, ha richiamato atti da cui si desume il diverso titolo alla base della domanda, comprensivo quindi del rapporto di collaborazione e non limitato allesomme dovute a titolo di lavoro subordinato).

Il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 2222 c.c., nonché 61 decreto legislativo 276 del 2003, per non avere la corte territoriale inquadrato i rapporti nella collaborazione autonoma a partita IVA. Il motivo è inammissibile non solo in quanto non sostanziato, non avendo la parte indicato elementi specifici da cui desumere la diversa qualificazione del rapporto invocata, ma poiché comunque tende ad una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015, Rv. 637497 -01) del merito dei rapporti di lavoro, già esaminato correttamente dalla corte d'appello.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3 . 500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.