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Ordinanza — n. 17266/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against mandatory journalists' pension contributions, upholding labor qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17266/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by GEDI News Network against the Rome Court of Appeal's decision rejecting an opposition to a default judgment. The lower court had ruled that five journalists, including Blasich, were employees rather than autonomous contractors based on fixed workstations and editorial duties. The court rejected the appellant's arguments regarding the employee's right to refuse specific topics and confirmed the correct labor qualification.

Regesto Legislator

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Art. 2094, 1362, 1363 c.c.; Art. 1 ccnlg: The court confirms that the qualification of a labor relationship as employment prevails over episodic refusals to examine specific arguments or the absence of an obligation to attend meetings when the worker has a fixed post and regular editorial duties.

Parole chiave

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mandatory pension contributions journalists employment status labor relationship qualification default judgment opposition employee rights refusal prestazione all'indipendente indennità giornaliere segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

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Art. 2094 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1 ccnlg
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi
Art. 13 comma 1 quater DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004
Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008
572011 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009
601515 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 818/2020 R.G. proposto da: GEDI NEWS NETWORK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI ( paolozucchinali@ordineavvocatiroma.org ) , GIACINTO FAVALLI(giacinto.favalli@milano.pecavvocati.it); -ricorrente- contro I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI (marcogustavopetrocelli@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente- avverso la sentenza n.2262/2019 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il21/06/2019, R.G.N. 851/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Rilevato che: Con sentenza del 21/6/19 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del 22/9/16 del tribunale della stessa sede,che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 97.404 per contributi dovuti per cinque giornalisti (inquadrati come autonomi, essendo in realtà subordinati). Per la lavoratrice Blasich in particolare, assunta quale redattore e poi collaboratore fisso, lacorte territoriale ha ritenuto -sulla scorta delle prove raccolte- che la stessa disponeva di postazione fissa, si occupava di cronaca cittadina e aveva compiti di redattore ordinario.

Avverso tale sentenza ricorre la società per tre motivi, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, l'istituto previdenziale. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Considerato che: Occorre rilevare con riferimento alle posizioni previdenziali relative a tutti i lavoratori, con esclusione della posizione relativa alla lavoratrice Blasich, che il ricorso è stato oggetto di rinuncia accettata dalla controparte. A tali posizioni si riferiscono i motivi secondo e terzo del ricorso, che divengono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse in considerazione degli eventi ora richiamati.

Il primo motivo (che riguarda solo la posizione della lavoratrice Blasich e non è invece oggetto di rinuncia) deduce violazione dell'articolo 2094, 1362 e 1363 c.c., 1 ccnlg, per avere trascurato di considerare, ai fini della qualificazione corretta del rapporto lavorativo, il potere della lavoratrice di rifiutare determinati argomenti e l'assenza di obbligo di partecipare alle riunioni. Il motivo è infondato perché la corte territoriale ha valutato correttamente la natura del rapporto di lavoro della Blasich, considerando le emergenze processuali e facendo un'applicazione coerente degli indici individuati dalla giurisprudenza (cfr.

Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004, Rv. 572011 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3320 del 12/02/2008, Rv. 601515 - 01; Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 -01). La qualificazione del rapporto operato dalla sentenza impugnata merita dunque conferma, tanto più che la corte territoriale ha attribuito correttamente rilevanza –tra l’altro-all'impegno costante della lavoratrice nel seguire un determinato settore, ciò che prevale su un episodico rifiuto di esaminare un dato argomento. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo e terzo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi