Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the strict 60-day short deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because it was filed after the mandatory 60-day deadline. Although the INPS argued procedural irregularities regarding service of process, the court found the appeal was submitted via PEC on March 6, 2019, while the judgment was only notified on August 5, 2019. Consequently, the court ruled that the short-term appeal period had expired, dismissing the request to reliquidate the pension without the statutory cap.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971: An appeal against a judgment rendered by default or via PEC is subject to a strict 60-day deadline; failure to file within this period renders the appeal inadmissible regardless of subsequent procedural delays in service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24464/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO; -ricorrente- contro TOGNOLONI SILVIA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA LATINA 33, presso lo studio dell’avvocato MURINEDDU FEDERICA che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5005/2018 depositata il08/02/2019 R.G.N. 3195/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’8.2.2019, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Silvia Tognoloni volta alla riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Silvia Tognoloni ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità e inammissibilità dell’avversa impugnazione, anche per intervenuto giudicato; che entrambe le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. “quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per avere l’INPS provvedutoin data 22.8.2019 al deposito di copia non notificata del ricorso per cassazione, risultando in atti che, avendo appreso del trasferimento dello studio del difensore dell’odierna controricorrente, l’Istituto ricorrente provvide a rinotificarlo entro il termine indicato da Cass.
S.U. n. 14594 del 2016, depositando poi ritualmente la copia finalmente notificata in data 5.9.2019; che è invece fondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., risultando parimenti per tabulasche la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC in data 6.3.2019 al procuratore domiciliatario dell’INPS nel processo di appello, mentre l’Istituto ha avviato il procedimento di notifica dell’odierna impugnazione soloin data 5.8.2019, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto per il ricorso per cassazione; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano e distraggono come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. Federica Murineddu, dichiaratasi antistataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma