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Ordinanza — n. 17230/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses labor dispute appeal for lack of novelty and insufficient legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17230/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Rosa Amato Vincenzo against the Rome Court of Appeal's decision to dismiss his claims for job reinstatement and demotion damages. The court ruled that the request for reinstatement was barred by the principle of *ne bis in idem* due to a pending prior judgment, and the demotion claim lacked novelty as it had already been litigated. Furthermore, the appeal was inadmissible because the alleged violations of law were not sufficiently specific or motivated in contrast to the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 348 ter, ultimo comma cod. proc. civ.; The principle of ne bis in idem bars relitigation of identical claims; appeals alleging violation of law must specifically identify the erroneous legal assertions of the lower court.

Parole chiave

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ne bis in idem job reinstatement demotion damages inadmissible appeal violation of law risarcimento contrattuale del danno professioni bancarie accantonamento per rischi e perdite

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
e del vizio di motivazione, non articolato in conformità dell’art. 360, comma 1 n.
Art. 348 ter, ultimo comma cod. proc. civ.
Art. 2112 cod. civ.
Art. 1406 cod. civ.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 2103 cod. civ
art. 112 cod. proc. civ
con il primo motivo, illustrato congiuntamente agli altri, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11789/2017
Cass. 16564/2002
Cass. n. 17570/2020
Cass. n. 287/2016
17570/2020, Cass. n. 287/2016;
Cass. n. 635/2015
Cass. n. 25419/2014
635/ 2015, Cass. n. 25419/2014; Cass.
Cass. n. 16038/2013
25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass.
Cass. n. 3010/2012
Cass. n. 26774/2019
Cass. n. 19001/2016
26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass.
Cass. n. 5528/2014
19001/2016, Cass. n. 5528/2014), sostanzialmente inteso a sollecitare direttamente, come non consentito, il riesame nel merito della decisione laddove questa aveva escluso la configurabilità del danno professionaleda demansionamento;
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019
115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8262/2022 R.G. proposto da: ROSA AMATO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FRUENDO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 112, presso lo studio dell’A vvocato CLAUDIA CALLARI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIAN LUCA PINTO -controricorrente- nonchè contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO GIUSTINIANI che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA NEGRI, ANNA GRAZIA SOMMARUGA -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3053/2021 pubblicata il17/09/2021 RGN 4084/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere DOTT. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. il giudice di primo grado dichiarava inammissibile la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro avanzata da Vincenzo Rosa Amatounitamente ad altri ricorrenti nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (da ora BMPS), sul presupposto della inefficacia/illegittimità nei loro confronti della cessione di ramo di azienda a Fruendo s.r.l., e respingeva la domanda intesa all’accertamento del perpetuarsi del demansionamento dall’anno 2009 ed alla condanna in solido delle convenute BMPS e Fruendo s.r.l., al risarcimento del danno da dequalificazione;

2. la Corte di appello di Roma confermava la decisione respingendo l’appellodei lavoratori; 2.1. in relazione alla posizione dell’odierno ricorrente, unica ancora rilevante, il giudice di appello ha osservato quanto alla domanda volta ad ottenere la reintegrazione in BMPS, sull’assunto anche della violazione degli artt. 2112 e 1406 cod. civ., che la stessa era stata già oggetto di altro giudizio instaurato dal ricorrente nell’anno 2014, definito in sede di appello con sentenza di accoglimento delle pretese del lavoratore, sentenza avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, tutt’ora pendente; ha ritenuto quindi corretta la statuizione di prime cure che aveva ritenuto preclusa tale domanda sulla base del principio delne bis in idem; ha ulteriormente rilevato che il tema del demansionamento e dei suoi riflessi sulla vicenda traslativa del rapporto di lavoro ex art.2112 cod. civ. faceva già parte del precedente contenzioso, in relazione al quale il ricorso depositato nell’anno 2016 non apportava significative novità; pertanto, in assenza di uno specifico interesse del lavoratore a parcellizzare le domande in merito all’accertamento della illegittimità della cessione di azienda la domanda risultava inammissibile; 2.2. quanto alla seconda domanda, avente ad oggetto il risarcimento del danno da demansionamento, la stessa, per il periodo precedente al 1.1.2014 (sostanzialmente coincidente con il periodo anteriore alla cessione del ramo di azienda a Fruendo s.r.l. avvenuta con accordo del 21.12.2013) era stato oggetto di altro giudizio instaurato dal lavoratore nel settembre 2009 ed era stata rigettata dalla Corte d’appello con sentenza passata in giudicato; la domanda era stata formulata “senza limiti temporali” di talché il giudicato di rigetto copriva il periodo fino all’ultimo momento utile che il giudice di appello aveva potuto prendere in considerazione ovvero sino al 29.1.2014, giorno dell’udienza di discussione; per il periodo successivo al giudicato, in cui il lavoratoreaveva prestato la propria attività alle dipendenze di Fruendo s.r.l., alcuna pretesa poteva essere fatta valere nei confronti di BMPS in quanto la responsabilità per l’asserita violazione dell’art. 2103 cod. civ. doveva essere imputata alla società cessionaria e non alla cedente;quanto alla domanda risarcitoria nei confronti di quest’ultima era condivisibile la sentenza di primo grado la quale aveva rilevato la estrema genericità delle allegazioni sul punto, insufficienti a comprovare il lamentato danno alla professionalità 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Amato Vincenzo Rosa sulla base di quattro motivi;

BMPS e Fruendo s.r.l. hanno ciascuna resistito con controricorso;

4. entrambe le società hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ. ; Considerato che 1. con il primo motivo, illustrato congiuntamente agli altri, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sulla domanda relativa al demansionamento e conseguente nullità della sentenza;

2. conil secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 324 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere esteso gli effetti del giudicato sulla domanda di risarcimento dei danni da demansionamento oltre la data di deposito del ricorso di primo grado;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1406, 2043, 2103, e 2112 cod. civ. come conseguenza dell’omesso accertamento del permanere del demansionamento dopo il trasferimento del ramo di azienda;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2103 cod. civ., omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla prosecuzione del demansionamento e violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.;

5. il primo motivo di ricorso è infondato non essendo configurabile nelle ragioni della decisione di appello la denunziata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento; tale domanda è stata espressamente esaminata dalla Corte distrettuale la quale l’ha ritenuta preclusa dal giudicato formatosi in relazione al periodo fino al 29 gennaio 2014, mentre per il periodo successivo l’ha respinta sul rilievo della genericità delle allegazioni relative al lamentato danno alla professionalità; né a riguardo vale opporre, come sembra prospettare il ricorrente, che la Corte di merito nulla ha statuito in punto di conformità delle mansioni assegnate al lavoratoredalle due società al formale inquadramento dello stesso; invero, a fronte della ricostruzione del contenuto della originaria domanda da parte del giudice di appello, come essenzialmente incentrato sulla condanna di controparte al risarcimento del danno da demansionamento, parte ricorrente non ha dimostrato, in violazione dell’art. 366, comma 1 n.6 cod. proc. civ. mediante trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto dell’atto introduttivo che l’accertamento della esistenza del demansionamento era sorretta dalla esistenza di uno specifico ed autonomo interesse ad agire, non coincidente con la pretesa risarcitoria;

6. il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la decisione sul punto è coerente con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nell’ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell’infrazionabilità del credito, in quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più giudizi di una domanda che può, dall’inizio, essere proposta per l’intero”(Cass. 11789/2017 e, in termini, Cass. 16564/2002), non avendo parte ricorrente allegato e dimostrato che la domanda di risarcimento del danno da demansionamento avanzata nel giudizio proposto in precedenza era stata espressamente limitata nel periodo fino al deposito del ricorso di primo grado, con esclusione quindi del periodo successivo;

6. il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto la denunzia di violazione di norme di diritto in esso contenuta è priva di adeguata specificità; il vizio di violazione di legge, infatti, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 17570/2020, Cass. n. 287/2016;

Cass. n. 635/ 2015, Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2012);parte ricorrente si è sottratta a tale onere; in particolare, nell’ambito della congiunta illustrazione di motivi di ricorso non è dato rinvenire alcuna parte argomentativa destinata a chiarire gli errori di diritto in tesi ascritti alla Corte di merito la quale si è limitata a rilevare la inammissibilità, alla luce del principio del ne bis in idem della richiesta di reintegrazione, senza svolgere alcuna considerazione sul merito della vicenda traslativa;

7. il quarto motivo di ricorso è anch’esso inammissibile in quanto, al di là della formale enunciazione della violazione di norme di diritto, non coerente con le indicazioni di questa Corte (v. punto n.

6) e del vizio di motivazione, non articolato in conformità dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. e la cui deduzione è, comunque, preclusa, ai sensi dell’art 348 ter. ultimo comma cod. proc. civ., dalla esistenza di doppia conforme (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), sostanzialmente inteso a sollecitare direttamente, come non consentito, il riesame nel merito della decisione laddove questa aveva escluso la configurabilità del danno professionaleda demansionamento;

8. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di ciascuna parte controricorrente;

9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato