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Ordinanza — n. 17228/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to quote full text of binding precedent in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17228/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to quote the full text of the binding precedent they claimed was violated. The workers argued the lower court erred in interpreting a prior judgment regarding Christmas period overtime pay, but the court noted they only cited excerpts. The decision rests on the principle of autosufficiency, requiring the complete text of the cited judgment to be included in the cassation petition to allow for proper interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; nel giudizio di legittimità, la parte che deduce l'inesistenza o l'errata interpretazione di un giudicato esterno deve riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza, pena l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.

Parole chiave

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cassation autosufficiency binding precedent citation inadmissible appeal full text requirement judicial interpretation duty lavoro domenicale e festivo lavoro aggiuntivo compensazione delle ore straordinarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 2112 c.c.
Con successivo ricorso le lavoratrici adìvano nuovamente il Tribunale di Firenze, lamentando che le società convenute (COIN srl in qualità di acquirente, con effetto dall’01/01/2017, del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. dalla Gruppo COIN spa) avevano dato solo parziale esecuzione alla predetta sentenza n.
Art. 12 C.I.A. 19/09/2002
502/2015, passata in giudicato, il Tribunale ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 12 del contratto integrativo aziendale nazionale del 1989;
d.P.R. n. 445/2000
art. 2112 c.c
Con successivo ricorso le lavoratrici adìvano nuovamente il Tribunale di Firenze, lamentando che le società convenute (COIN srl in qualità di acquirente, con effetto dall’01/01/2017, del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.
art. 2909 c.c
12 delle preleggi …; violazione dell’art. 2909 c.c.
art. 324 c.p
e dell’art. 324 c.p.c.”.
art 96 c.p
La domanda delle controricorrenti volta ad ottenere la condanna delle ricorrenti ai sensi dell’art 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17310/2020
Cass. n. 5508/2018
Cass. n. 26627/2006
5508/2018; Cass. n. 26627/2006).
Cass. n. 34693/2022
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29783/2019r.g., proposto da ICON spa (già Gruppo COIN spa) e COIN spa (già COIN srl ) , in persona dei rispettivi legali rappresenti pro tempore, elett. dom.ti in Via Antonio Bertoloni n. 31, Roma, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Pulsoni, Silvia Maresca e Gianluca Gemma. ricorrenti contro Martelli Lucia e Minio Silvia, elett. dom.ti in Via Carlo Poma n. 2, Roma, presso avv. Massimiliano Pucci, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Calvani e Andrea Stramaccia. controricorrenti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 396/2019 pubblicata il 24/07/2019, R.G. 654/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023dal Consigliere Francescopaolo Panariello; RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 502/2015, passata in giudicato, il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto in favore di Minio Silivia per il periodo 2010/2011 e delle altre ricorrenti (fra cui Martelli Lucia) per i periodi 2010/2011 2011/2012 e OGGETTO: maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative rese nelle giornate di domenica o festive nel period o natalizio 2012/2013 – in applicazione dell’art. 12 C.I.A. 19/09/2002 – il diritto alla maggiorazione del 130% della retribuzione per le prestazioni lavorative rese nelle giornate di domeniche o festivi nel periodi di “deroghe natalizie”, come indicate nei ricorsi (detratta la minore maggiorazione retributiva percepita), nonché il diritto al recupero delle ore lavorate nelle “deroghe natalizie” per gli stessi periodi, in proporzione all’orario di lavoro, sino ad un massimo di otto ore giornaliere per le lavoratrici full time, ovvero al corrispondente valore economico ove il recupero non fosse stato più fruibile.

2. Con successivo ricorso le lavoratrici adìvano nuovamente il Tribunale di Firenze, lamentando che le società convenute (COIN srl in qualità di acquirente, con effetto dall’01/01/2017, del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. dalla Gruppo COIN spa) avevano dato solo parziale esecuzione alla predetta sentenza n. 502/2015. Chiedevano pertanto la condanna delle società al pagamento delle differenze a titolo di maggiorazione retributiva (rispetto al minor importo già percepito a tale titolo) e di indennità sostitutiva del giorno (ulteriore) di riposo a titolo di rec upero non più fruibile.

3. Il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda e condannava le società convenute al pagamento degli importi specificati in favore di ciascuna ricorrente.

4. Con la sentenza in epigrafe, la Corte territoriale rigettava l’appello. Asostegno della sua decisione quella Corte affermava: a) è pacifico che le dipendenti abbiano lavorato in domeniche e in giornate festive del periodo natalizio; b) è pacifico che le dipendenti erano già soggette, per contratto, ad orario di lavoro che nell’arco dell’intero anno prevedeva la prestazione lavorativa nei giorni di domenica e festivi, ossia quando, per effetto delle deroghe del commercio, nelle medesime giornate fosse consentita l’apertura dell’esercizio commerciale;

c) nella sentenza n. 502/2015, passata in giudicato, il Tribunale ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 12 del contratto integrativo aziendale nazionale del 1989;

d) tale clausola prevede che il dipendente che lavori le domeniche o i festivi in periodo natalizio ha diritto a scegliere fra una maggiorazione del 130% per ogni ora lavorata, oltre al recupero in altra giornata delle ore lavorate fino ad un massimo di otto ore, una maggiorazione del 30% per ogni ora lavorata fino all’ottava, oltre ad un doppio recupero in altre giornate fino ad unmassimo di otto ore per ciascun recupero, oltre in entrambi i casi alla maggiorazione del 130% per le ore lavorate oltre l’ottava, senza diritto ad ulteriore recupero;

e) la questione controversa riguarda l’interpretazione del giudicato, al fine di stabilirese esso includa anche il diritto di godere ex art. 12 di un riposo aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente riconosciuto alle lavoratrici per contratto, sicché l’aver lavorato le domeniche o i festivi in periodo natalizio darebbe diritto a due giorni di riposo settimanali;

f) secondo la tesi datoriale, il giudicato riguarderebbe solo la generale applicabilità dell’art. 12 cit. e non conterrebbe alcuna ulteriore statuizione riguardo alla natura e alle modalità di godimento del riposo, sicché occorrerebbe considerare che il contratto di lavoro delle due dipendenti prevede già il lavoro domenicale o festivo durante il periodo natalizio con diritto ad un giorno di riposo, sicché non vi sarebbe alcun diritto ad un secondo giorno di riposo;

g) orbene, il giudicato va considerato alla stregua di un “elemento normativo”, sicché la sua interpretazione va svolta alla stregua degli artt. 12 ss. disp.prel.c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge (Cass. n. 30838/2018);

h) quel giudicato va inteso come attributivo di un ulteriore diritto, ai sensi dell’art. 12 C.I.A., perché altrimenti il riconoscimento giudiziale del diritto al recupero sarebbe stato superfluo, per essere il diritto al riposo già stato fruito, al punto che avrebbe dovuto dichiararsi il difetto di interesse ad agire delle lavoratrici;

i) decisivo in tal senso è anche il fatto che in quello stesso giudicato sia stato evidenziato come fino al periodo natalizio 2009/2010 l’art. 12 cit. era stato di fatto applicato dal datore di lavoro nel senso preteso dalle lavoratrici e solo dal periodo natalizio 2010/2011 il riconoscimento del doppio riposo era venuto meno per decisione datoriale unilaterale.

5. Avverso tale sentenza entrambe le società hannoproposto ricorso per cassazione con unico atto, affidato ad un unico motivo.

6. Hanno resistito con controricorso entrambe le dipendenti.

7. Le ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. le ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi …; violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c.”. In particolare le società deducono che il precedente giudicato si era arrestato al riconoscimento dell’an, ossia all’accertamento dell’applicabilità dell’art. 12 C.I.A. anche ai dipendenti che per contratto sono ordinariamente obbligati a lavorare le domeniche (con riposo ordinario in altro giorno della settimana), ma non aveva in alcun modo inciso sulla diversa ed autonoma questione, ossia se l’applicazione dell’art. 12 C.I.A. comportasse – per i dipendenti già obbligati per contratto a lavorare anche la domenica –altresì il riconoscimento di un ulteriore giorno di riposo infrasettimanale oltre a quello già previsto nel rispettivo contratto di lavoro.

Lamentano, infine, una motivazione errata e/o contraddittoria e un’insufficiente istruttoria sulle caratteristiche temporali della prestazione lavorativa delle dipendenti con obbligo di lavoro nellagiornata di domenica. Il motivo è inammissibile per genericità laddove si lamentano vizi di motivazione e di insufficiente istruttoria, peraltro con censure non pertinenti rispetto alla violazione di legge prospettata in incipit. Il motivo è, altresì, inammissibile con riguardo alla denunziata violazione di legge. Infatti, era onere delle ricorrenti riportare i passi del giudicato che si assumono violati, onere invece inadempiuto.

Come questa Corte ha più volte precisato, nel giudizio di legittimità la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. n. 17310/2020). Dunque è vero che l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente da questa Corte con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia stato riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione.

Ne consegue che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta dalla parte scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 5508/2018; Cass. n. 26627/2006). Nel caso di specie tali oneri non sono stati adempiuti. Le spese seguono la soccombenza. La domanda delle controricorrenti volta ad ottenere la condanna delle ricorrenti ai sensi dell’art 96 c.p.c. non può essere accolta , perché non sussiste l’elemento costitutivo della colpa grave.

Questa si configura quando la parte abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice del precedente grado, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata con un minimo di diligenza, in modo da evitare il gravame (Cass. n. 34693/2022). Orbene, nessuna di tali condizioni sussiste, atteso che l’esame del merito dell’unico motivo di ricorso è impedito dalla sua inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti a rimborsare, in solido, alle controricorrentile spese del giudizio di legittimità , che liquida complessivamente in euro2.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, cpa ed IVA. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.