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Ordinanza — n. 17215/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal dismissal due to failure to notify defense counsel of hearing adjournment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17215/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's order dismissing the appeal due to the appellant's non-appearance. The appellant argued the dismissal was null because the order adjourning the hearing was never communicated to his appointed lawyer, Paolo Petrina. The court found the order was indeed not sent to Petrina but to a different lawyer with a similar name, violating the statutory requirement for notification.

Regesto Legislator

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Art. 348 comma 1° c.p.c.; The order adjourning a hearing for non-appearance must be communicated to the appellant's counsel; failure to do so renders the dismissal of the appeal null and void.

Parole chiave

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non-appearance dismissal notification of order defense counsel communication nullity of judgment labor procedure rules credito di contributi prestazione d'assicurazione sociale istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 comma 1° c.p.c.
Francesco Paolo Petrina, all’indirizzo “francescopaolo.petrina@pec-ordineavvocatiancona.it”; che, disponendo l’art. 348 comma 1° c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2366 del 1991
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4901/2017 R.G. proposto da: QUATTRINIGIULIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PETRINA, paolo.petrina@pec-ordineavvocatiancona.it; -ricorrente- contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it , LELIO MARITATO, avv.lelio.maritato@postacert. inps.gov.it , GIUSEPPE MATANO, avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it , ANTONINO SGROI, avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it EMANUELE DE ROSE, avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it , ESTER ADA VITA SCIPLINO, avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it; -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAdepositata il02/02/2017, R.G.N.116/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott.

LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con ordinanza del 2.2.2017, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti il processo d’appello proposto da Giuliano Quattrini nei confronti dell’INPS per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione al precetto con cui l’INPS gli aveva intimato il pagamento di somme per contributi omessi e relative sanzioni; che avverso tale pronuncia Giuliano Quattrini ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.4.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità dell’ordinanza (da qualificarsi come sentenza) per avere pronunciato l’estinzione del processo nonostante che il rinvio della trattazione disposto all’udienza del 26.1.2017 non fosse stato comunicato al suo difensore, avv. Paolo Petrina; che, con gli ulteriori tre motivi di censura, il ricorrente si duole in subordine dell’erroneità della pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua opposizione; che il provvedimento impugnato, benché emesso in veste di ordinanza di estinzione, va senz’altro qualificato come sentenza dichiarativa di improcedibilità, essendo consolidato il principio secondo cui la disposizione dell'art. 348 comma 1° c.p.c., che, per l'ipotesi di mancata comparizione alla prima udienza dell'appellante costituito, prevede il rinvio della causa ad una successiva udienza, con la conseguenza, ove l'appellante non comparisca neppure in questa, della dichiarazione d'improcedibilità dell'appello, è applicabile anche nel rito del lavoro (così già Cass. n. 2366 del 1991, seguita da innumerevoli successive conformi); che, con riguardo al primo motivo di censura, va premesso che dall’atto di citazione in appello allegato al fascicolo del ricorso per cassazione si evince che l’odierno ricorrente era difeso (così come nel presente giudizio) dall’avv.

Paolo Petrina, che aveva comunicato quale recapito PEC l’indirizzo di posta elettronica “paolo.petrina@pec-ordineavvocatiancona.it”; che risulta per contro dal verbale di udienza del 26.1.2017, parimenti allegato al fascicolo del ricorso per cassazione, che l’ordinanza con cui la Corte territoriale ha disposto il rinvio per mancata comparizione delle parti alla prima udienza è stato comunicato ad altro difensore, precisamente all’avv. Francesco Paolo Petrina, all’indirizzo “francescopaolo.petrina@pec-ordineavvocatiancona.it”; che, disponendo l’art. 348 comma 1° c.p.c. che l’ordinanza con cui si dispone il rinvio per mancata comparizione delle parti debba essere comunicata all’appellante e risultando per tabulas che tale comunicazione, nel caso di specie, è mancata del tutto, la censura di cui al primo motivo risulta fondata e, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà anche