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Ordinanza — n. 17208/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against collection notice due to lack of standing for the collection agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17208/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision regarding a collection notice because the collection agency lacked standing to challenge the merits of the debt. The plaintiffs argued that the agency had no procedural or substantive legitimacy to contest the contribution amounts, while the defendants contended the agency was merely a service provider. The court ruled that no internal res judicata existed to prevent the court from raising the standing defect ex officio, leading to the total annulment of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. n. 344/2000; Art. 81 c.p.c.: The collection agency lacks standing to challenge the merits of a debt collection notice, and this defect is reviewable ex officio in cassation, resulting in the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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lack of standing collection agency social security contributions ex officio review annulment without remittal legitimatio ad causam internal res judicata contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 24 d.lgs. n. 344/2000
Art. 81 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
artt. 24 Cost
che, con il primo e il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c.
art. 81 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 7514 del 2022
Cass. n. 8829 del 2007
in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); che alla rilevabilità in questa sede di tale difetto di legittimazione non osta il fatto che la censura delle odierne ricorrenti sia stata formulata per essere Equitalia Foggia s.p.a.
Cass. S.U. n. 1912 del 2012
Cass. nn. 2217 del 2016, 24783 del 2018 e 30728 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 68/2017 R.G. proposto da: DEL LATTE BRIGIDA, PALMIERI MARGHERITA, rappresentate e difese dall'avvocato RENATORENDINE, aavrenatorendine@pec.it; -ricorrenti- contro EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A. (già Equitalia Foggia S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IVANA CARSO, carso.ivana@avvocatibari.legalmail.it; -controricorrente- nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER A DA VITA SCIPLINO, avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it,GIUSEPPE MATANO, avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it , CARLA D'ALOISIO, avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it , LELIO MARITATO,avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it , ANTONINO SGROI, avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it , EMANUELE DE ROSE,avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1025/2016 d ella CORTE D'APPELLO di BARIdepositata il14/06/2016, R.G.N. 5300/2009; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott.

LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.6.2016, la Corte d'appello di Bari, su gravame di Equitalia Foggia s.p.a. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Brigida Del Latte e Margherita Palmieri avverso l’intimazione di pagamento con cui era stato loro ingiunto di pagare somme per contributi omessi; che avverso tale pronuncia Brigida Del Latte e Margherita Palmieri hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.4.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo e il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 81 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello proposto dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, nonostante che essa non avesse alcuna legittimazione né processuale né sostanziale nel presente giudizio; che, con gli ulteriori otto motivi, le ricorrenti, in via subordinata, si dolgono variamente delle statuizioni di merito della sentenza impugnata che hanno negato la tempestività e la fondatezza della loro opposizione in relazione alla ritualità della notifica delle cartelle presupposte all’intimazione e alla conseguente interruzione della prescrizione; che, con riguardo ai primi due motivi di censura, va premesso che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha ormai chiarito che la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi dilitisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventualeannullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”); che, alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come la società concessionaria dei servizi di riscossione difettasse di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado per la parte concernente il merito della pretesa contributiva, non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); che alla rilevabilità in questa sede di tale difetto di legittimazione non osta il fatto che la censura delle odierne ricorrenti sia stata formulata per essere Equitalia Foggia s.p.a. soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato instaurato il giudizio di primo grado (e non invece, come dichiarato dalla medesima nel ricorso in appello, medesimo soggetto con diversa denominazione), essendosi ribadito, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione); che nessun giudicato interno appare nella specie configurabile, avendo le odierne ricorrenti impugnato la statuizione (implicita) della sentenza impugnata concernente la legittimazione della società concessionaria a proporre il gravame ed essendo consolidato il principio secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in sede di impugnazione, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspettidi tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 2217 del 2016, 24783 del 2018 e 30728 del 2022); che la fondatezza negli anzidetti termini della censura di difetto di legitimatio ad causam della società concessionaria, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azionein sede di gravame, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, cit.), rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura; che le spese del processo di appello e di cassazione vanno compensate tra tutte le parti in ragione dell’obiettiva controvertibilità della questione della legittimazione sostanziale del concessionario, che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte; P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata