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Ordinanza — n. 17093/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; cooperative society withdrew appeal after conciliation agreement reached.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17093/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a settlement agreement between the parties. The cooperative society had withdrawn its appeal after signing a conciliation record in June 2021, which was accepted by the employee. Consequently, the court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without ordering costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties reach a conciliation agreement and the appellant withdraws the appeal, the court declares the process extinct, exempting the appellant from further uniform contribution fees.

Parole chiave

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conciliation agreement withdrawal of appeal extinction of process labor dispute settlement cooperative society uniform contribution exemption Article 390 Civil Procedure integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.
perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26454/2020 R.G. proposto da: COOPSERVICE SOCIETA’COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA OVIDIO n. 32, presso lo studio dell’avvocato NICOLO' SCHITTONE (LMCA Studio Legale) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro CARMELLINI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA n. 14 presso lo studio dell’avv. prof.FRANCO SABATINI (STUDIO SINAGRA SABATINI SANCI)che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamenteall'avvocato LORENA TROMBETTA; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 4113/2020 , depositata il09/09/2020, R.G.N. 6614/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal ConsigliereDott. CARLA PONTERIO . Rilevato che:

1. la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello di Roberto Carmellini e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato la delibera di esclusione del Carmellini dalla compagine sociale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento al medesimo intimato con lettera del 28.9.2006 ed ha condannato la Coopservice Società Cooperativa per Azioni a reintegrarlo nel posto di lavoro e nella qualità di socio con effetti ex tunc ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre accessori di legge;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Coopservice Società Cooperativa per Azioni affidato a cinque motivi. Roberto Carmellini ha resistito con controricorso. Considerato che:

3. preliminarmente deve darsi atto che la Coopservice Società Cooperativa per Azioni ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo le parti sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 11.6.2021; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente;

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il process