Ordinanza — n. 17028/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29077/2021 R.G. proposto da: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ZAGARIA ALESSANDRO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 108/2021 pubblicata il14/09/2021, R.G. n. 7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17028/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 29077/2021 R.G. proposto da: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ZAGARIA ALESSANDRO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 108/2021 pubblicata il14/09/2021, R.G. n. 7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29077/2021 R.G. proposto da: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro ZAGARIA ALESSANDRO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 108/2021 pubblicata il14/09/2021, R.G. n. 7/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE che, con la sentenza n. 108/2021, la Corte di Appello di Trieste ha, in parziale riforma del provvedimento del giudice di primo grado, annullato la delibera della Cooperativa KCS Caregiver di esclusione di Alessandro Zagaria e il licenziamento intimato con lettera del 7.2.2019, nonché condannato alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, intercorrente tra il giorno del licenziamento e l’effettiva reintegra (nel limite massimo di 12 mensilità); avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Cooperativa con ricorso affidato a tre motivi; il lavoratore è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE la Cooperativa ha depositato atto di rinuncia al ricorso (debitamente sottoscritto dal rappresentante legale della società e dal difensore) con il quale ha dichiarato che è intervenuto un accordo transattivo con il lavoratore; la rinuncia si appalesa idonea a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse della parte a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria; nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte controricorrente. non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella