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Ordinanza — n. 17026/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17026/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17026/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21382/2019 R.G. proposto da: ROSSI DEBORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY , rappresentatae difesa dall'avvocato ANTONIO TOIA ; -ricorrente- contro NEW TAX FREE VAT REFUND SERVICES FOR TOURIST S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato VIVIANA ELIANE AMOROSI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ell a CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 419/2019 , depositata il16/05/2019, R.G.N. 441/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha accolto l’appello della New Tax Free Vat Refund Service For Tourists spa e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1310/2015 emesso su ricorso di Debora Rossi;

Regesto Legislator

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art. 390 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 17026/2023 — snciv · Corte di Cassazione: pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, alregime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio riesame della rendita AI rimborso dell'IVA rimborso delle spese di viaggio compensazione della rendita riposo compensativo

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21382/2019 R.G. proposto da: ROSSI DEBORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY , rappresentatae difesa dall'avvocato ANTONIO TOIA ; -ricorrente- contro NEW TAX FREE VAT REFUND SERVICES FOR TOURIST S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato VIVIANA ELIANE AMOROSI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ell a CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 419/2019 , depositata il16/05/2019, R.G.N. 441/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha accolto l’appello della New Tax Free Vat Refund Service For Tourists spa e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1310/2015 emesso su ricorso di Debora Rossi;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Debora Rossi con due motivi. La New Tax Free Vat Refund Service For Tourists spa ha resistito con controricorso. Considerato che:

3. preliminarmente deve darsi atto che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo le parti sottoscritto un accordo transattivo il 16.2.2023 dinanzi alla Corte d’appello di Firenze; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché venga dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, alregime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pro