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Ordinanza — n. 17025/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for double conformity under Art. 348-ter c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17025/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the strict requirements for contesting a 'double conformity' judgment. The lower court found that the journalists' employment was subordinate based on testimonies and contract terms, leading to a specific contribution base calculation. The court rejected the claim that the appellate judge erred in evaluating evidence or omitted decisive facts, noting the appellant did not clearly distinguish the factual bases of the first and second-instance decisions.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.: In cases of double conformity, the appellant must explicitly demonstrate the distinct factual grounds relied upon by the first-instance and appellate courts to avoid inadmissibility.

Parole chiave

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double conformity inadmissible appeal evidence evaluation subordinate employment contribution base attività sottoposta a contribuzione segreto professionale dei giornalisti indennità giornaliere

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art.
Art. 115 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: il primo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e 116 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 12 c.c
art. 115 c.p
CONSIDERATO CHE: il primo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 115 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: il primo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 116 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n.26769 del 2018
(Cass. n.26769 del 2018); quanto alla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo che èstato oggetto di discussione tra le parti, il motivo non tiene conto dell’esistenza di una doppia conforme; secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall’art.
Cass. n.26774 del 2016
ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n.26774 del 2016;
Cass. n. 19001 del 2016
Cass. n. 19001 del 2016; Cass.
Cass. n. 5528 del 2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10699-2019 proposto da: CORRIERE ADRIATICO S.R.L., (già S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO GNEMMI, MARIO SCALONI; - ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI Oggetto Contributi previdenza R.G.N. 10699/2019 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2858/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2018 R.G.N. 785/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott.

ALFONSINA DE FELICE. R.G.10699/2019 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia del primo giudice, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società “Corriere Adriatico s.p.a.” avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione di pagamento all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (d’ora in avanti INPGI) dei contributi dovuti sulle posizioni di quattro giornalisti; la Corte territoriale ha accertato, sulla base delle testimonianze escusse, nonché del tenore delle dichiarazioni contenute nel verbale ispettivo dell’INPGI, la natura subordinata del vincolo intercorrente tra ciascuno dei giornalisti e la testata, in riferimento ai requisiti richiesti dal c.c.n.l. per la qualifica contrattuale di collaboratore fisso (art.2 c.c.n.l. e di corrispondente di zona (art. 12 c.c.n.l.), caratterizzatedallo stabile inserimento nell’organizzazione del giornale, nonché dalla continuità di svolgimento della prestazione in base al flusso di articoli per specifiche zone di competenza; ha quindi riconosciuto come rientrante nel minimale contributivo quanto erogato a titolo di tredicesima mensilità, in quanto ricompresa , tale voce, nella nozione di retribuzione minima prevista per le qualifiche di cui è causa, dal contratto collettivo nazionale FIEG-FNSI, giusta quanto stabilito dal d.l. n. 338 del 1989, che detta i criteri per l’individuazione della base di calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale; la cassazione della sentenza è domandata dallasocietà “Corriere Adriatico s.p.a.” sulla base di due motivi; l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).

CONSIDERATO CHE: il primo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) e 116 c.p.c. (valutazione delle prove); il motivo si appunta sulla cattiva gestione dei poteri istruttori affidati al giudice del merito; secondo la società ricorrente, infatti, il giudice dell’appello avrebbe omesso di valutare documenti offerti dalla società sin dal ricorso introduttivo e non contestati dall’INPGI; il secondo motivo lamenta “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti”, ossia le risulta nze delle prove documentali offerte dal Corriere Adriatico s.p.a., le allegazioni di Corriere Adriatico non contestate dall’INPGI e le risultanze della prova testimoniale; i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per evidente connessione, tentano invano di aggredire la sentenza d’appello avanzando , sotto diversi profili, dubbi circa la corretta gestione dei poteri istruttori da parte del giudice dell’appello; tuttavia, per ciascuno dei suddetti profili , tanto per la violazione di legge quan to per il vizio di motivazione, le doglianze mosse dalla ricorrente risultano inammissibili; esse infatti si limitano a riproporre stralci di dichiarazioni testimoniali i quali non provano certo che il giudice dell’appello si sia formato un convincimento al di fuori delle prove proposte dalle parti, eccedendo dai limiti a lui posti dalla legge processuale;secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per contestare la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n.26769 del 2018); quanto alla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo che èstato oggetto di discussione tra le parti, il motivo non tiene conto dell’esistenza di una doppia conforme; secondo il costante orientamento di legittimità “Nell’ipotesi di “doppiaconforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.”(Cass. n.26774 del 2016;

Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte del la società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellasocietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso