Italian Supreme Court dismisses pension refund appeal as inadmissible due to lack of specific citation of interrupting letters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Daniela Tamburini against the pension fund inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that previous correspondence regarding pension benefits interrupted the statute of limitations, but the lower court had rejected the claim based on the distinct nature of the rights involved. The Court ruled the appeal invalid because the appellant did not specifically identify or localize the exact letters intended to interrupt the limitation period as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., n. 3; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically localize the facts or legal grounds relied upon, preventing the court from evaluating the alleged violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25243/2017 R.G. proposto da : TAMBURINI DANIELA, rappresentata e dife sa d a gli avvocat i PIERGIOVANNI ALLEVA, piergiovannialleva@ordineavvocatiroma.org, FRANCESCO ALLEVA francesco.alleva@ordineavvocatibopec.it; -ricorrente- contro FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE BANCO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO , raffaeledelucatamajo@avvocatinapoli.legalmail.it, PAOLO TOSI paolo.tosi@milano.pecavvocati.it; -controricorrente- avverso la sentenza n. 312/2017 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 18/04/2017 , R.G.N. 25243/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal ConsigliereDott.
LUCA SOLAINI . R.G. 25243/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.4.2017 n. 312, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello proposto da Tamburini Daniela avverso la sentenza del tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di quest’ultima volta ad ottenere il riscatto dell’accantonamento previdenziale presso il Fondo pensione cd. Preesistente dei dipendenti Carisbo (oggi collocato presso il Fondo pensione Complementare del Personale del Banco di Napoli) con conseguenziale condanna di detto Fondo, al pagamento della somma accantonata, pari ad € 121.821,47, con i relativi accessori.
Il tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso per tre ordini di motivi:
1) per difetto di legittimazione passiva del Fondo Convenuto, in ragione del fatto che, essendo cessato il rapporto di lavoro nel febbraio 1994, la ricorrente risultava iscritta all’originario Fondo Carisbo che, solo con decorrenza dall’agosto 2004, era confluito nel Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli;
2) per intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art.2946 c.c., in ragione del fatto che, stante la cessazione dal servizio nel febbraio 1994, la ricorrente avrebbe dovuto azionare il proprio diritto al riscatto, ex art. 10 del d.lgs. n. 124/93, entro il 15.2.2004, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione risultava solo nel maggio 2011, stante anche l’inidoneità, ai fini interruttivi della prescrizione, delle precedenti richieste stragiudiziali in atti, avendo le stesse ad oggetto la liquidazione del diverso trattamento pensionistico integrativo di cui al Fondo Carisbo;
3) il diritto era, comunque, infondato nel merito, secondo quanto sostenuto da Cass. n. 18266/13. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto – quale ragione più liquida – che il diritto della pensionata fosse prescritto. Infatti, le pregresse missive in atti, avevano avuto ad oggetto la richiesta di una diversa prestazione, ovvero quella relativa al trattamento pensionistico integrativo, che è radicalmente diverso dal diritto al riscatto azionato nella presente sede. Inoltre, era inconferente il richiamo al principio di buona fede, ai sensi dell’art.1176 c.c. che non consente di superare il dovere di conoscenza della legge che grava su ciascun cittadino; infatti, nella specie, proprio dalla tardiva domanda di riscatto effettuata nel 2011 si poteva desumere che la Tamburini avrebbe potuto acquisire, in data ben precedente, tutti gli elementi necessari alla formulazione di una istanza tempestiva.
Inoltre, ad avviso della Corte d’appello era improprio il richiamo al principio di conservazione degli atti, posto che nel caso in esame non ricorreva nessuna ipotesi di invalidità della originaria domanda di fruire del trattamento pensionistico integrativo, né quest’ultima domanda aveva i requisiti di sostanza e di forma del diverso atto interruttivo del diritto azionato nel presente giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello, Daniela Tamburini ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre il Fondo Pensione Complementare per il personale del Banco di Napoli resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2956, 2943 comma 4, 1176, 1335 e 1219 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto prescritto il diritto al riscatto, azionato dalla pensionata, in quanto, a suo avviso, la Corte d’appello non aveva valutato che le precedenti missive, riferite alla richiesta del trattamento pensionistico, andavano valutate alla luce del principio della buona fede, tenendo conto delle conoscenze e della diligenza dell’uomo medio, nonché del principio di conservazione degli atti, atteso che la ricorrente, semplice impiegata bancaria, con i predetti atti interruttivi aveva inteso riferirsi in toto – volendo applicare una lettura più ampia – alle possibilità scaturenti dalla nuova disciplina previdenziale, di cui certamente si può riconoscere la manifesta difficoltà di interpretazione per gli stessi addetti ai lavori.
Il motivo è, in via preliminare, inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non riporta e non localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) le missive dei cui effetti interruttivi la ricorrente intende avvalersi, così che questa Corte non è messa in condizione di valutare la fondatezza della censura. Il motivo è, altresì, inammissibile, perché non si confronta e non censura l’accertamento della Corte del merito circa la diversità del diritto rivendicato in sede stragiudiziale con la missiva del febbraio 2004 (che riguardava la pensione integrativa del trattamento AGO erogato dalla Cassa di Risparmio di Bologna, con cadenza mensile disciplinato dal Regolamento del Fondo Carisbo e soggetto al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dai singoli ratei di pensione), con il diritto rivendicato nel presente giudizio (che riguarda, invece, una somma capitale composta dai contributi versati al Fondo – dal datore di lavoro e/o lavoratore – previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/93 e soggetto a prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Il ricorso è, pertanto, inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente a pagare al Fondo Pensione Complementare Personale Banco di Napoli le spese di lite, che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisp