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Ordinanza — n. 16945/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16945/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16945/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29785/2019r.g., proposto da ICON spa (già Gruppo COIN spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via A. Bertoloni n. 31, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pulsoni e Silvia Maresca. ricorrente contro Adinolfi Pamela, elett. dom.ta in Via A. Mordini n. 14, Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Salvago. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 972/2019 pubblicata il 28/03/2019, R.G. 1485/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023 dal Consigliere Francescopaolo Panariello;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16945/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ICON spa (già Gruppo COIN spa)affidato a quattro motivi.

Parole chiave

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assistenza alle persone con disabilità calcolo delle prestazioni d'invalidità durata dell'incapacità lavorativa capacità lavorativa adeguata lavoro aggiuntivo accredito per compiti assistenziali
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29785/2019r.g., proposto da ICON spa (già Gruppo COIN spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via A. Bertoloni n. 31, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Pulsoni e Silvia Maresca. ricorrente contro Adinolfi Pamela, elett. dom.ta in Via A. Mordini n. 14, Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Salvago. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 972/2019 pubblicata il 28/03/2019, R.G. 1485/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16/05/2023 dal Consigliere Francescopaolo Panariello;

RILEVATO CHE 1. Adinolfi Pamela, dipendente con rapporto di lavoro part time orizzontale del Gruppo COIN spa (cinque giorni a settimana e complessive 19 ore, ossia 4 ore per 3 giorni e 3,5 ore per 2 giorni), titolare del diritto a permessi retribuiti ex art. 33 L. n. 104/1992, esponeva che la società convenuta le aveva illegittimamente riconosciuto OGGETTO: lavoro privato -part time - permessi retribuiti ex art 33 L. n. 104/1992 -spettanza - criterio di quantificazione solo 9,5 ore di permesso mensile in proporzione al suo regime di orario lavorativo.

Adìva pertanto il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del suo diritto a fruire per intero di tre giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art. 33 L. n. 104/1992, con conseguente suo credito di permessi retribuiti pari ad ore 8,5 fino a luglio 2014 ai sensi dell’art. 146 ccnl; in subordine chiedeva l’accertamento del suo diritto a fruire almeno di 10 ore mensili di permesso retribuito ex art. 33 L. n. 104/1992.

2. Il Tribunale rigettava la domanda principale e non si pronunziava su quella subordinata.

3. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda principale.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ICON spa (già Gruppo COIN spa)affidato a quattro motivi.

5. Ha resistito con controricorso Adinolfi Pamela, eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso per superamento deltermine lungo di sei mesi. CONSIDERATO CHE L’eccezione di tardività del ricorso è infondata. La sentenza d’appello è stata pubblicata in data 28/03/2019. Pertanto il termine di sei mesi sarebbe scaduto il 28/09/2019, che cadeva di sabato. Quindi ex art. 155, co. 5, c.p.c. il termine deve intendersi differito al lunedì successivo 30/09/2019, data in cui è stato notificato il ricorso per cassazione, da ritenere, pertanto, tempestivo. In prossimità dell’adunanza camerale i procuratori e difensori di entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta, con cui hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in virtù della conciliazione in sede sindacale raggiunta, anche sulle spese di giudizio. In tal senso, pertanto, va pronunziato il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nell