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Ordinanza — n. 16852/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil case extinguished due to plaintiff's formal withdrawal of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16852/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of her appeal against the Second Instance Court's judgment. Annalisa La Pietra had previously lost her lawsuit against ASL Foggia regarding her salary classification, but voluntarily renounced the appeal on April 14, 2023. The court ruled that the judgment stands without any further examination of the merits or the allocation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, para. 2, lett. a) c.p.c.: When a party formally renounces the appeal, the judgment becomes final and the proceedings are extinguished without a ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings finality of judgment litigation costs allocation civil procedure withdrawal motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 366, para. 2, lett. a) c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21834/2017proposto da: Annalisa La Pietra, rappresentat a e difes a da ll’ Avv. Raffaele Irmici ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Roma, via Centuripe n. 33; -ricorrente- contro ASL Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Norma Bortone e Romeo Tigre e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BARI n.371/2017, pubblicata il 17 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3/5/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 febbraio/12 marzo 2012 il Tribunale di Foggia, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato il ricorso con il quale Annalisa La Pietra ha chiesto la condanna dell’ASL Foggia a pagare la somma di € 197.210,15 in relazione al suo inquadramento nei ruoli dei dirigenti di 1° livello disposto ai sensi dell’art. 34 della legge n. 449 del 1997. Annalisa La Pietra ha proposto appello che la Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza 371/2017, ha rigettato.

Annalisa La Pietra ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’ASL di Foggia si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto del 14 aprile 2023 la ricorrente ha comunicato di avere rinunciato al ricorso in esame. Parte controricorrente ha integralmente aderito all’istanza d i Annalisa La Pietra, anche circa la compensazione delle spese di lite, come si può evincere dalla documentazione depositata telematicamente dal difensore della ricorrente, in particolare dall’esame del file denominato “PRODE”. Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio. La piena accettazione della rinuncia al ricorso non importa pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Ro