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Ordinanza — n. 16847/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPGI appeal, upholding lower court's finding that the journalist's work was autonomous, not subordinate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16847/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPGI's appeal against a judgment declaring the relationship between the Comune di Padova and journalist Donatella Gasperi as autonomous rather than subordinate. While the INPGI argued for a labor relationship based on specific criteria, the court affirmed that the lower court correctly assessed the factual absence of hierarchical dependence and fixed working hours. Consequently, the appeal was dismissed, and the INPGI was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; The Court of Cassation reviews only the legal qualification of the labor relationship, not the factual assessment of whether specific characteristics of subordination or autonomy are present in the concrete case.

Parole chiave

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labor law subordination test journalist employment autonomous contract Cassation review factual appreciation legal qualification indennità giornaliere

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
153/1961) in relazione all'art. 360, primo comma, n.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54
5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L.
L. n. 134 del 2012
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ult
art. 116 c.p
artt. 2094 c.c
Considerato che: con il primo motivo,si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c.
art. 360 c.p
153/1961) in relazione all'art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 giugno 2013, n. 16038
Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass.
Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010
16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass.
Cass. 8 novembre 2005, n. 21659
Cass. 27 luglio 2007, n. 16681
Cass. 23 giugno 2014, n. 14160
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19946-2021 proposto da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro COMUNE DI PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CIANNAVEI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO MIZZONI, PAOLO BERNARDI, MARINA LOTTO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 177/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 3340/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di Padova proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8577/2015 con il quale l’ INPGI gl i aveva Oggetto R.G.N.19946/2021 Cron. Rep. Ud.28/04/2023 CC intimato il pagamento di € 84.875,00, oltre accessori e spese, a titolo di contributi relativi a l periodo novembre 2009 - giugno 2014, e relative sanzioni , ritenuti dovuti a seguito dell'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorsocon la giornalista Donatella Gasperi, come da verbale ispettivo n. 122/2014; in particolare, il Comune contestava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la giornalista, assumendo la natura autonoma dell'incarico di Capo dell'Ufficio Stampa d alla stessa ricoperto e concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo; il Tribunale, espletata attività istruttoria, respinge va l’opposizione; la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione, ha accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto; la Corteterritoriale, premesso che la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva respinto le domande avanzate dalla giornalista per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso col Comune appellante , non producevaeffetti di giudicato nell'ambito dell'odierno giudizio, ma poteva essere oggetto di libero apprezzamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c.., ha rilevato che nel caso di specie non si coglievano, dall’esame dei testi e della documentazione acquisita,i caratteri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per integrare la subordinazione del lavoro giornalistico consistenti nel pieno inserimento nell’attività redazionale, nella utilizzazione di strumenti di lavoro forniti dalla parte datoriale e soprattutto nella stabile preposizione a settori di informazione, nonché che il lavoratore si tenga costantemente a disposizione del datore, per eseguirne le istruzioni; avverso tale sentenza, ricorre l’INPGI sulla base di tre motivi; resiste il Comune di Padova con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; chiamata la causa all’adunanza camerale del 28aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);

Considerato che: con il primo motivo,si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2 CNLG (D.P.R. 153/1961) in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; la parte si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla natura attenuata della subordinazione nel lavoro giornalistico, tanto da averla esclusa in ragione della ritenuta incertezza sui vincoli di orario e fraintendendo il requisito della “responsabilità di un servizio, senza considerare che l’istruttoria aveva dimostrato lo stabile inserimentonella struttura dell’ufficio stampa del Comune; dunque, la sentenza avrebbe errato nella scelta dei parametri normativi, quali indici astratti di riferimento; con il secondo motivo si deduce l'omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalle lettere di incarico e dai fogli di presenza mensili, in relazione all'art. 360, primo comma, n.

5) c.p.c.; con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 150/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. nella parte in cui è stata accertata l’insussistenza di una dipendenza gerarchico funzionale della Gasperi dagli organi amministrativi, per violazione dell’art. 9 L. 150/2000; segnatamente, l’art. 9 L. 150/2000 sarebbe violato in quanto “è del tutto improprio porsi, rispetto ad un giornalista dell’ufficio stampa del Comune, il problema della dipendenza gerarchico funzionale … dagli organi amministrativi, in quanto questa è esclusa sia dalla natura della prestazione, sia più specificatamente dal citato comma 3 dell’art. 9 della Legge 150/2000, il quale pone il coordinatore dell’ufficio stampa alle dirette dipendenze del vertice dell’amministrazione, svincolandolo pertanto dalla subordinazione gerarchica rispetto a livelli intermedi dell’organizzazione”; i motivi, tutti connessi dalla critica riferita alla qualificazione negativa del contratto di lavoro subordinato giornalistico e quindi da trattare congiuntamente, sono inammissibili là dove richiedono una rivalutazione delle risultanze istruttorie, ed infondati ove assumono un difetto di sussunzione derivante dalla errata applicazione dei criteri interpretativi formalmente richiamati; la denunciata violazione di legge postula l'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni; in difetto, questa Suprema Corte non può adempiere il proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (v.

Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659); ed allora il motivo che pretenda di desumere tale violazione dall'erronea valutazione del materiale probatorio è già in contrasto con le suddette indicazioni; peraltro, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto medesimo; costituisce, invece, apprezzamento di fatto (che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in sede di legittimità: v., ex aliis, Cass. 27 luglio 2007, n. 16681;

Cass. 23 giugno 2014, n. 14160) l'accertare se nel caso concreto ricorrano o meno i caratteri rivelatori d'un tipo o dell'altro; per il resto le doglianze del ricorrente, pur a fronte di una denunciata violazione di legge, nella sostanza si risolvono nella critica della sufficienza del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell'interpretazione degli elementi probatori del processo e nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, censura non più proponibile in seguito alla modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012; in definitiva, la Corte ha accertato chela Gasperi non aveva un vincolo di disponibilità, cosa diversa dall’ obbligo di osservare un preciso orario di lavoro, né che aveva la responsabilità di coprire un settore,perché aveva concordato con le altre giornaliste una organizzazione intercambiabile che le permetteva di assentarsi a piacimento; la Corte ha pure valorizzato il fatto che anche il Tribunale di Padova aveva accertato l’assenza di una dipendenza gerarchico funzionale della Gasperi rispetto agli organi amministrativi, proprio in ragione dell’autorganizzazione adottata dalla stessa che privava di rilievo anche il dato dell’utilizzo di strumenti di lavoro appartenenti al Comune, quali il computer ed iltelefono; il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ult