Cassation court allows INPS appeal, ruling deferral applies to early retirement for 80%+ disabled.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Ancona Court of Appeal's decision granting early retirement to Maria Teresa Bellagamba. The INPS argued that the statutory deferral of pension start dates did not apply to disabled individuals with over 80% impairment. The court ruled that the legislative text broadly covers all subjects entitled to early retirement, including those with severe disabilities, thereby invalidating the lower court's application of the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, d.l. n. 78/2010; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992: The deferral of the start date for old-age pensions applies to all subjects entitled to early retirement, including invalids with at least 80% impairment, as the legislative intent extends the rule beyond specific age thresholds to cover all qualifying cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31811/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it, ANTONELLA PATTERI, avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, LIDIA CARCAVALLO, avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, SERGIO PREDEN, avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it; -ricorrente- contro BELLAGAMBA MARIA TERESA; -intimata- avverso la sentenza n 109/2018 dellaCORTE D'APPELLO di ANCONAdepositata il31/05/2018 R.G.N. 369/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal ConsigliereDott.
LUIGI CAVALLARO . RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 31.5.2018, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Maria Teresa Bellagamba volta a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento della decorrenza di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Maria Teresa Bellagamba è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 23.3.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, tra le più recenti, 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenutiall’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Maria Teresa Bellagamba; che, essendosi l’anzidetto principio di diritto consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Maria Teresa Bellagamba. Compensa le spese