Italian Supreme Court dismisses appeal regarding burden of proof for coordinated journalistic work relationships.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the publisher's cassation appeal against a lower court ruling that classified four journalists as having coordinated and continuous employment relationships. The court held that the social security institute correctly bore the burden of proof, which was satisfied by inspection reports and witness testimonies regarding the continuity of work. Consequently, the court affirmed that factual assessments of work nature are insulated from appellate review unless logically flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 409 c.p.c.; The burden of proof regarding the nature of coordinated work relationships lies with the claimant, and factual determinations by the trial court on the continuity of journalistic activity are binding in appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21952-2021 proposto da: GEDI NEWS NETWORK S.P.A., già FINEGIL EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende;
Oggetto R.G.N.21952/2021 Cron. Rep. Ud.28/04/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 331/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 1294/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: con sentenza n. 331 del 2021, la Corte d'Appello di Roma ha confermato l'accertamento compiuto, nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiano "Giovanni Amendola" (INPGI), dal Tribunale della stessa sede in ordine alla natura di collaborazione coordinata e continuativa dei rapporti di lavoro giornalistico intercorsi tra FINEGIL Editoriale s.p.a. (oggi GEDI NEWS NETWORK s.p.a.) e quattro collaboratori, nel periodo compreso tra gennaio 2009 ed agosto 2012, nonché della insussistenza dei presupposti per il pagamento in misura ridotta per altri 21 collaboratori; l'impugnazione, proposta nei confronti dell'INPGI dalla stessa società editoriale, aveva avuto ad oggetto la sentenza di primo grado che, rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato sussistenti i detti rapporti di lavoro coordinato e continuativo e quindi dovuti i contributi pretesi in via monitoria in ragione delverbale di accertamento ispettivo per i periodi per ciascuno indicati; era stato anche rigettato il capo di domanda relativo alla sussistenza dei presuppost i previsti per il pagamento a contributo ridotto, consistenti nella circostanza che il collaboratore interessato fruisca di trattamento pensionisticoo sia iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria; avverso tale sentenza FINEGIL Editoriale s.p.a. (oggi GEDI NEWS NETWORKs.p.a, quale incorporante della prima per atto di fusione),ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati dasuccessiva memoria;
INPGI ha resistito con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 28aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si denuncia la violazione degli artt. 2222 e 2229 c.c., dell’art. 409 c.p.c. e dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003; la ricorrente in sostanza lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto, a fronte dell’affermazione di principio della spettanza dell’onere della prova in capo ad INPGI,in concreto ha fatto operare la presunzione di sussistenza della natura coordinata dell’attività di lavoro giornalistico, quando l’art. 61 d. lgs. n. 276 del 2003 esclude dall’inquadramento tra le collaborazioni coordinate e continuative le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003; con il secondo e terzo motivo, si deduce la violazione dell'art.2697 c.c., in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'INPGI basandosi sulle sole risultanze del verbale ispettivo e senza che le pretese avessero trovato conferma in sede testimoniale; ad avviso della ricorrente, dunque, sarebbe violato l'art. 2697 c.c., poiché, pur affermandosi in astratto che l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo assicurativo gravasse sull'INPGI, la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio derivante dalle prove testimoniali acquisite al processo (che la ricorrente ripercorre per ciascuna posizione confrontando il risultato delle dichiarazioni acquisite con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti), e sarebbe giunta a risultati del tutto impropri; con il quarto motivo, si sostiene la violazione sempre dell’a rt.2697 c.c. in relazione al capo di domanda relativo alla fruizione del beneficio della contribuzione in misura ridotta i primi tre motivi del ricorso, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente e sono tutti infondati; la sentenza impugnata, ha affermato che spetta all'INPGI l'onere di provare i presupposti degli obblighi contributivi derivanti dei pretesi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra la odierna ricorrente ed i soggetti indicati nel verbale ispettivo sopra citati ed ha pure ribadito che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi) restando comunque liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori; la Corte territoriale ha riferito di aver vagliato le modalità di accertamento dei fatti rilevanti poste in essere dal Tribunale, attraverso le quali erano state confermate le conclusioni degli organi ispettivi dell'INPGI; in particolare, la sentenza ha puntualizzato che la posizione dei quattro collaboratori coordinati e continuativi era stata così qualificata sulla base della testimonianza dell’ispettore dell’Istituto che aveva raccolto le dichiarazioni degli stessi e dei referenti interni alla redazione, apprendendo della continuità dello svolgimento della loro attività che era coordina ta con la redazione delle testate interessate; non viene dunque in rilievo alcuna forma di presunzionenell’accertamento; tale struttura argomentativa della motivazione,che dà conto del procedimento logico giuridico adottato,esclude anche che possa trovare conferma la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c (vd.
Cass. n. 19956 del 2017; Cass. n. 16581 del 2009); nella fattispecie, la ricorrente ha criticato in radice l'apprezzamento svolto dalla sentenza impugnata, ma così facendo non ha indicato alcun "fatto", dedotto e non adeguatamente valutato nella sentenza impugnata, idoneo a giustificare una decisione diversa da quella assunta, limitandosi a denunciare in bloccola valutazione compiuta dal giudice e a proporne una diversa per cui il motivo e', per tali versi, inammissibile; la sentenza impugnata ha affermato correttamente che è l'INPGI l'attore, cioè colui che esercita una pretesa; rettamente, pertanto, la Corte di Appello ha richiesto che fosse l'INPGI a provare il proprio assunto (vale a dire la natura d collaboratori coordinati) ed ha ritenuto che tale prova fosse desumibile dai verbali ispettivi e dalle dichiarazioni rese da terzi in quanto fonti di conoscenza che hanno trovato conferma dal complessivo compendio probatorio acquisito; tale apprezzamento è incensurabile in questa sede, siccome sorretto da adeguata motivazione per le ragioni già sopra esplicitate; tale regola non subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
In particolare, l'accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, dell’attività effettivamentesvolta e la valutazione dellastessa si risolvono in un giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici; nella stessa ottica, è stato affermato che anche alla valutazione del contenuto dell'attività giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto, come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass., n. 13814 del 2008); anche il quarto motivo è infondato, a tacer d’altro in quanto la Corte ha ritenuto che non fosse emersa la prova dei presupposti per la riduzione, il cui onere spetta a chi li invoca. il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific