Ordinanza — n. 16799/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2999/2019 R.G. proposto da: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro CROCE MANUELA, D'ERRICO CARMEN, GRANCAGNOLO FABRIZIO, SALAS VELARDE JANET, MILLITARÌ ALBERTO, CASTELO DE LA CUBA NADIA MAVIÈ, ARONI URDAY FANNY KAROL, UZOIGWE UZOAMACA LINDA, ROSAS SOTO ROSA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio degli avvocati MARA PARPAGLIONI e SERGIO VACIRCA che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO NOBILE -controricorrenti- nonchè contro BOTEZ EMILIA, ESPOSITO CINZIA, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 343/2018 pubblicata il23/07/2018, R.G. n. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 c.p; Ordinanza — n. 16799/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 2999/2019 R.G. proposto da: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro CROCE MANUELA, D'ERRICO CARMEN, GRANCAGNOLO FABRIZIO, SALAS VELARDE JANET, MILLITARÌ ALBERTO, CASTELO DE LA CUBA NADIA MAVIÈ, ARONI URDAY FANNY KAROL, UZOIGWE UZOAMACA LINDA, ROSAS SOTO ROSA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio degli avvocati MARA PARPAGLIONI e SERGIO VACIRCA che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO NOBILE -controricorrenti- nonchè contro BOTEZ EMILIA, ESPOSITO CINZIA, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 343/2018 pubblicata il23/07/2018, R.G. n. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2999/2019 R.G. proposto da: KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato LUCA PELLICELLI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro CROCE MANUELA, D'ERRICO CARMEN, GRANCAGNOLO FABRIZIO, SALAS VELARDE JANET, MILLITARÌ ALBERTO, CASTELO DE LA CUBA NADIA MAVIÈ, ARONI URDAY FANNY KAROL, UZOIGWE UZOAMACA LINDA, ROSAS SOTO ROSA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio degli avvocati MARA PARPAGLIONI e SERGIO VACIRCA che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO NOBILE -controricorrenti- nonchè contro BOTEZ EMILIA, ESPOSITO CINZIA, -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 343/2018 pubblicata il23/07/2018, R.G. n. 870/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 343/2018 la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame di KCS Caregiver Cooperativa Sociale avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva accolto la domanda degli originari ricorrenti (operatrici socio sanitari – OSS) diretta a ottenere, in relazione alla qualifica posseduta e alle mansioni svolte, l'inquadramento nel superiore livello C2 del CCNL di settore con decorrenza 1.1.2009, con la condanna della Cooperativa al pagamento delle differenze retributive conseguenti;
2. in particolare, la Corte territoriale – trascrivendo, in parte, un proprio precedente (sentenza n. 243 del 2017) concernente l’esegesi sia delle disposizioni del nuovo CCNL che hanno introdotto, dall’1.1.2009, una nuova classificazione del personale sia dell’Accordo della Conferenza Stato- Regioni del 22.2.2001 –ha precisato che la norma contrattuale e l’Accordo richiedevano, per l’inquadramento nel livello preteso dai lavoratori (C2, e a differenza del livello inferiore C1 di operatore socio-sanitario) il possesso della qualifica di OSS e lo svolgimento di attività in servizi e strutture socio- sanitarie; hanno, poi, rilevato che era circostanza pacifica lo svolgimento, da parte degli originari ricorrenti, delle mansioni di “igiene personale degli ospiti, vestizione, cambio biancheria, somministrazione pasti, rifacimento letti e riordino stanze, mobilizzazione degli ospiti”, che le risultanze istruttorie dimostravano, altresì, l’ulteriore attività di rimozione garze dalle piaghe e sostituzione, disinfettazione, tutte attività svolte in un contesto socio-sanitario, ove gli OSS assicuravano una continuità e collaborazione con il personale infermieristico; ricorrevano, dunque, i requisiti richiesti dalla clausola contrattuale per l’inquadramento degli originari ricorrenti nel livello C2;
2. nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione KCS con due motivi, cui hanno resistito i lavoratori con controricorso, con esclusione di Botez Emiliae Esposito Cinzia che sono rimaste intimate. CONSIDERATO CHE Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., la cooperativa sociale ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata al controricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura generale. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte con il relativo difensore. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla s