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Decreto — n. 16705/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16705/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25561/2022 R.G. proposto da : SUPERMERCATO TAVERNELLE S.R.L., elettivamente domiciliato in Ancona CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato CALDERIGI SIMONE (CLDSMN71B25A271N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GIACOMO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in ANCONA LUNGOMARE VANVITELLI 6, presso lo studio dell’avvocato DEL SAVIO MARIA CLAUDIA (DLSMCL72T61A271F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.78/2022 depositata il 05/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16705/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SUPERMERCATO TAVERNELLE S.R.L., elettivamente domiciliato in Ancona CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato CALDERIGI SIMONE (CLDSMN71B25A271N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GIACOMO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in ANCONA LUNGOMARE VANVITELLI 6, presso lo studio dell’avvocato DEL SAVIO MARIA CLAUDIA (DLSMCL72T61A271F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.78/2022 depositata il 05/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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controversie di lavoro contenzioso commerciale tutela degli interessi commerciali competenza speciale in materia di contratti di lavoro condizioni di lavoro violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25561/2022 R.G. proposto da : SUPERMERCATO TAVERNELLE S.R.L., elettivamente domiciliato in Ancona CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato CALDERIGI SIMONE (CLDSMN71B25A271N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DI GIACOMO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in ANCONA LUNGOMARE VANVITELLI 6, presso lo studio dell’avvocato DEL SAVIO MARIA CLAUDIA (DLSMCL72T61A271F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n.78/2022 depositata il 05/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Così dec