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Ordinanza — n. 16592/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16592/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16592/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26782/2017 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA MARIA rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONE LEONARDO -ricorrente- contro ALINEI SERGIO, domiciliato presso il domicilio digitale comunicato, rappresentato e difeso dall'avvocato BUONFANTINO ENRICO MARIA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n. 535/2017 depositata il 25/05/2017, R.G.N. 683/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.R.G.26782/2017 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Sulmona, ha riconosciuto in capo a Sergio Alinei, avvocato, il diritto al ricalcolo della pensione di anzianità per i maggiori redditi prodotti negli anni 2006 e 2007 ed oggetto di accertamento fiscale conclusosi con adesione agevolata da parte del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997; la Corte territoriale, ricostruita la normativa legale e regolamentare di riferimento, ha ritenuto che l’esito positivo della particolare procedura, conclusasi con la dichiarazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense dei nuovi imponibili e col versamento dei maggiori contributi dovuti, producesse effetti anche sulla base imponibile contributiva previdenziale, e che, in virtù dell’operare del meccanismo agevolativo, la pensione di anzianità in godimento dal professionista dovesse essere ricalcolata mediante riconoscimento del diritto alle differenze scaturenti dalla rettifica dei redditi per gli anni 2006 e 2007 per i quali era intervenuto l’accertamento con adesione; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense sulla base di un unico motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16592/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA MARIA rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONE LEONARDO -ricorrente- contro ALINEI SERGIO, domiciliato presso il domicilio digitale comunicato, rappresentato e difeso dall'avvocato BUONFANTINO ENRICO MARIA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n. 535/2017 depositata il 25/05/2017, R.G.N. 683/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.R.G.26782/2017 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Sulmona, ha riconosciuto in capo a Sergio Alinei, avvocato, il diritto al ricalcolo della pensione di anzianità per i maggiori redditi prodotti negli anni 2006 e 2007 ed oggetto di accertamento fiscale conclusosi con adesione agevolata da parte del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997; la Corte territoriale, ricostruita la normativa legale e regolamentare di riferimento, ha ritenuto che l’esito positivo della particolare procedura, conclusasi con la dichiarazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense dei nuovi imponibili e col versamento dei maggiori contributi dovuti, producesse effetti anche sulla base imponibile contributiva previdenziale, e che, in virtù dell’operare del meccanismo agevolativo, la pensione di anzianità in godimento dal professionista dovesse essere ricalcolata mediante riconoscimento del diritto alle differenze scaturenti dalla rettifica dei redditi per gli anni 2006 e 2007 per i quali era intervenuto l’accertamento con adesione; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense sulla base di un unico motivo;

Parole chiave

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ricalcolo della rendita di invalidità adeguamento della rendita revisione diritti a pensione indennità di anzianità accredito di vecchiaia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26782/2017 R.G. proposto da : CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA MARIA rappresentato e difeso dall'avvocato CARBONE LEONARDO -ricorrente- contro ALINEI SERGIO, domiciliato presso il domicilio digitale comunicato, rappresentato e difeso dall'avvocato BUONFANTINO ENRICO MARIA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA n. 535/2017 depositata il 25/05/2017, R.G.N. 683/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.R.G.26782/2017 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Sulmona, ha riconosciuto in capo a Sergio Alinei, avvocato, il diritto al ricalcolo della pensione di anzianità per i maggiori redditi prodotti negli anni 2006 e 2007 ed oggetto di accertamento fiscale conclusosi con adesione agevolata da parte del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997; la Corte territoriale, ricostruita la normativa legale e regolamentare di riferimento, ha ritenuto che l’esito positivo della particolare procedura, conclusasi con la dichiarazione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense dei nuovi imponibili e col versamento dei maggiori contributi dovuti, producesse effetti anche sulla base imponibile contributiva previdenziale, e che, in virtù dell’operare del meccanismo agevolativo, la pensione di anzianità in godimento dal professionista dovesse essere ricalcolata mediante riconoscimento del diritto alle differenze scaturenti dalla rettifica dei redditi per gli anni 2006 e 2007 per i quali era intervenuto l’accertamento con adesione; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense sulla base di un unico motivo;

Sergio Alinei ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, 10 e 11 della l. 20.9.1980, n. 576 ed art. 2, comma 3, del d.lgs. 19.6.1997 n. 2018”; formula una lettura delle norme di riferimento contrapposta a quella offerta dalla Corte d’appello, ritenendo di non ravvisare quel silenzio del legislatore sul punto oggetto di controversia invocato dalla sentenza impugnata, ma anzi, sottolineando come proprio l’art.2, co.3 del d.lgs. n. 218 del 1997 stabilisca testualmente che l’accertamento definito con adesione non rilevi ai fini extra tributari, di tal che, i maggiori redditi imponibili accertati attraverso tale istituto comportano un aggravio a titolo contributivo, ma non anche ai fini del calcolo della prestazione pensionistica; conclude che il reddito che rileva ai fini previdenziali è soltanto quello scaturente dalla dichiarazione annuale (mod. 5), con esclusione dei redditi eventualmente risultanti da successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali; il motivo merita accoglimento alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte che ha affermato che “ In tema di previdenza forense, ai fini della determinazione dell'entità del trattamento di pensione di vecchiaia erogato a favore degli avvocati e procuratori rileva -secondo la disciplina posta dalla l. n. 576 del 1980 -il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali e non già quello definito per effetto del cd. accertamento con adesione di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, dovendosi avere riguardo al reddito professionale effettivo e non a quello "fittizio" conseguente alla definizione concordata della vertenza tributaria”; in tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte la quale, con la pronunciaCass. n. 5380 del 2018, ha confermato, dopo un lungo lasso di tempo, la precedente Cass. n. 11473 del 1990, richiamata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi; in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviataalla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche in merito alle spesedel presente grado di giudizio; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorren te, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, la quale deciderà anche in merito al