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Ordinanza — n. 16577/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to settlement and procedural waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16577/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a settlement between the parties regarding the tax debt. Although the appellant argued for procedural violations concerning notification and necessary co-litigation, the court accepted the respondent's agreement to the settlement proposal. Consequently, the appeal was rejected without a full merits analysis, and the unified contribution fee was not applied due to the nature of the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement during cassation proceedings, the court extinguishes the process; the unified contribution fee does not apply to withdrawals based on settlement.

Parole chiave

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extinction of proceedings settlement agreement unified contribution fee waiver of appeal procedural extinction retrocessione di credito ripristino dello stato precedente riapertura dell'istruttoria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 354 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19071 del 2018
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 23175 del 2015);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5787/2017 R.G. proposto da: VIOLA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 16, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO SALVATORE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro EQUITALIA POLIS SPA-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 968/2016 depositata i l 01/03/2016, R.G.N. 5287/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

R.G.5787/2017 RILEVATO CHE: nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale intercorso tra Vincenzo Viola, avvocato, e la Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza forense, per i crediti pretesi da quest’ultima e dichiarati prescritti dal Tribunale di Napoli, la Corte d’appello, investita da gravame da parte dell’ente impositore, ha dichiarato la nullità della sentenza e rimesso d’ufficio la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha rilevato che, contenendo l’opposizione eccezioni (anche) relative a presunti vizi formali della cartella, la corretta instaurazione del contraddittorio avrebbe dovuto contemplare la chiamata in giudizio (anche) dell’ente della riscossione (all’epoca Equitalia s.p.a.); la cassazione della sentenza è domandata da Vincenzo Viola sulla base di due motivi; la Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza forense ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.).

CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce “Violazione dell’art. 24, comma 5,D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e degli artt. 102, 354 c.p.c.”; sostiene che l’art. 24 non prev ede nessun obbligo di notifica al concessionario della riscossione e che la stessa giurisprudenza di legittimità hapiù volte escluso il litisconsorzio necessario nei casi in cui il giudizio non riguardi, come nel caso in esame, né un rapporto plurisoggettivo unico, né l’adempimento di una prestazione inscindibilmente comune a più soggetti; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., contesta “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.”, avendo rinunciato al motivo di opposizione concernente i vizi formali della cartella, non riproposto nel ricorso in appello; in prossimità dell’Adunanza camerale parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta transazione – fra le parti - della complessiva posizione contributiva, chiedendo che il Collegio dichiari l’estinzione del processo; tale istanza risulta accettata dalla controparte, la quale dichiara di aver altresì convenuto in merito alla proposta di compensazione delle spese di lite; pertanto, il Collegio dichiara estinto il processo; quanto al contributo unificato, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterio re importo a titolo di contributo unificato , non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018;

Cass. n. 23175 del 2015);

P.Q.M.

La Corte dichiara esti