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Ordinanza — n. 16539/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as Inps cannot contest mobility allowance due to prior declaratory judgment on right.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16539/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the INPS appeal against a lower court order to pay a mobility allowance. The INPS argued the claim was time-barred because the 68-day deadline started from termination, not the prior declaratory judgment. The court ruled the appeal inadmissible because it failed to challenge the lower court's reasoning on the 'an debeatur' principle established by that prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 7, co. 12 l. n. 223/91; R.D.L. n. 1827/35: A prior declaratory judgment establishing the right to a mobility allowance precludes the employer from contesting the existence of that right in subsequent proceedings, even if the claim is filed within the statutory deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
mobility allowance statutory limitation period an debeatur principle inadmissible appeal declaratory judgment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, co. 12 l. n. 223/91
Art. 73, co. 2 R.D.L. n. 1827/35
Art. 129, co. 5 R.D.L. n. 1827/35

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 10747/22
Cass. 28369/18
Cass. 17330/15
Cass. 22478/18

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Testo completo

da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, avv.maria.passarelli@postacert.inps.gov.it MAURO SFERRAZZA, avv.mauro.sferrazza@postacert.inps.gov.it VINCENZO TRIOLO, avv.vincenzo.triolo@postacert.inps.gov.it VINCENZO STUMPO avv.vincenzo.stumpo@postacert.inps.gov.it - ricorrent e - Oggetto: indennità mobilità RGN Cron. Rep. CC 10.5.23 contro IANNUCCI GIOACCHINO, rappresentato e difeso dall’avv. RAFFAELE FERRARA, raffaele.ferrara@avvocatismcv.it; - controricorrent e – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.554/2021 pubblicata i l 15 / 3 /20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/ 0 5 /2023 dal Consigliere ALESSANDRO GNANI Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Inps a pagare a Iannucci Gioacchino l’indennità di mobilità. Osservava la Corte che, con un primo giudizio conclusosi con sentenza del tribunale di Napoli, Iannucci Gioacchino aveva ottenuto il riconoscimento del suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità e poi aveva presentato all’Inps domanda di prestazione. Ne era sorto il presente giudizio che, secondo la Corte, era condizionato dalla precedente sentenza in cui era stato accertato l’an debeatur, sicché l’Inps non poteva più contestare il diritto alla prestazione adducendo la decadenza per essere stata tardivamente presentata la relativa domanda amministrativa.

Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un unico motivo , illustrato da memoria. Iannucci Gioacchino resiste con controricorso, illustrato da memoria.All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.7, co.12 l. n.223/91 e 73, co.2 e 129, co.5 R. D. L. n.1827/35. Sostiene che il termine decadenziale di 68 giorni per la domanda di indennità di mobilità era spirato, in quanto decorrente dalla data del licenziamentoe non, come erroneamente assunto dalla Corte, dalla data di pubblicazione della sentenza che aveva riconosciuto il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità.

Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ritenuto che la domanda di indennità di mobilità debba essere presentata nel termine decadenziale di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro quand’anche, come nel caso di specie, il lavoratore abba dovuto ottenere una sentenza declaratoria del suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità (Cass.10747/22). Trattandosi di termine decadenziale, il suo mancato rispetto può essere fatto valere inqualsiasi stato e grado del processo ma con il limite del giudicato (tra le tante, v.

Cass.28369/18). Ciò premesso, la ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nell’affermazione per cui la precedente pronuncia del tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto all’iscrizione nelle liste , conteneva una statuizione sull’ “an” del diritto all’indennità di mobilità, sicché nel presente processo l’Inps non poteva più contestare l’ “an” eccependo la decadenza. Il motivo di ricorso non censura tale argomento, essendo incentrato sulla diversa questione della decadenza. Esso è pertanto inammissibile (v.

Cass.17330/15 e Cass.22478/18 sull’inammissibilità del motivo di ricorso che non sottoponga a critica la motivazione della sentenza impugnata, ma riproduca le tesi difensive svolte nei precedenti gradi). Le spese seguono la soccombenza dell’Inps. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’ad