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Ordinanza — n. 16532/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal against soldier's disability benefits for training injury involving bomb risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16532/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Defense's appeal against a lower court ruling granting Giuseppe Quarato 50% disability benefits for injuries sustained during military training. The Ministry argued that the specific risks of the exercise did not warrant special environmental conditions, while the soldier contended that the presence of a live bomb constituted an extraordinary event beyond typical military risks. The court upheld the lower court's decision, affirming that such extraordinary circumstances justify the application of special victim status and the corresponding disability percentages.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266 del 2005; Art. 6, comma 1 della l. n. 206 del 2004: Special disability benefits for conscripts injured during training apply when mission complications arise from extraordinary events exceeding typical military risks, and overall disability percentages must be calculated using specific regulatory criteria.

Parole chiave

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military disability benefits conscription training injury extraordinary events typical military risk victim of duty status disability percentage calculation administrative appeal dismissal affezione nell'assicurazione militare

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 563 e 564 della l. n. 266 del 2005
5095 del 2023, ed ivi richiami) ha già affermato che al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l.
Art. 6, comma 1 della l. n. 206 del 2004
664036 - 01) ha affermato che, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l.
Art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009
Art. 1 comma 564 legge 266 del 2005
5095 del 2023, ed ivi richiami) ha già affermato che al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l.
1 DPR 243 del 2006
RITENUTO CHE: Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005, 1 DPR 243 del 2006, nonché 2967 e 2729 codice civile, per avere la corte territoriale ritenuto sussistere particolari condizioni ambientali operative laddove vi era un rischio tipico di esercitazione a fuoco.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Ordinanza n. 5095 del 2023
Questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 5095 del 2023, ed ivi richiami) ha già affermato che al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art.
Sez. L, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016
Sez. L, Sentenza n. 12747 del 21/04/2022
Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015
664479 – 01; Conforme anche Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 6214 del 24/02/2022
Cass. S.U. n. 4315/2020
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Ca
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29391/2020R.G. proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA,in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -ricorrente- contro QUARATO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO GUERRA (paolo.guerra@pec.avvocatoguerra.it) eMAURIZIO MARIA GUERRA (mauriziom.guerra@pec.avvocatoguerra.it) -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BARIn.1311/2020depositata il 19/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 23 marzo 2023 – Pres. Esposito, rel. Buffa -causa numero 20 – r.g. 29391/20 CONSIDERATO CHE: Con sentenza del 19/10/2020 la corte d'appello di Bari, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto del signor Quarato ai benefici di equiparato a vittima del dovere per invalidità nella misura del 50% e complessiva del 72%, a seguito di scoppio di ogiva nel corso di esercitazione durante il servizio militare, con conseguenti obblighi del Ministero della Difesa.

Avverso tale sentenza ricorre il detto Ministero per due motivi, cui resiste l'assistito con controricorso, illustrato da memoria; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. RITENUTO CHE: Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005, 1 DPR 243 del 2006, nonché 2967 e 2729 codice civile, per avere la corte territoriale ritenuto sussistere particolari condizioni ambientali operative laddove vi era un rischio tipico di esercitazione a fuoco. Il motivo è infondato. Questa Corte (Sez. L, Ordinanza n. 5095 del 2023, ed ivi richiami) ha già affermato che al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (v.

SU, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016, Rv. 641634 – 01, s econdo la quale, al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, competono i benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari -quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte-ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare; v. altresì Sez.

L, Sentenza n. 12747 del 21/04/2022, Rv. 664479 – 01; Conforme anche Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015, Rv. 635861 -01). Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 5 e 6 legge 206 del 2004,4 DPR 243 del 2006 e 4 DPR 181 del 2009, per avere la corte territoriale applicato la disciplina dell'invalidità complessiva in luogo delle invalidità permanente. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte (Sez. U - , Sentenza n. 6214 del 24/02/2022, Rv. 664036 - 01) ha affermato che, in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese vanno compensate per la novità della questione e per la sopravvenienza dell’intervento nomofilattico in corso di causa. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Ca