Cassation court dismisses appeal due to formal waiver of proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant formally withdrew the appeal. The Consorzio Unico Bacino had previously filed an appeal against a lower court ruling that partially granted Concetta Olivieri's request for higher classification and pay differences, but the appellant later submitted a unilateral waiver of interest. The court ruled that this waiver was ritual and met the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code, triggering the extinguishing effect of Article 391.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral waiver of proceedings formulated in a single act constitutes a valid renunciation that extinguishes the litigation without the need for further procedural steps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5938/2019 R.G. proposto da: CONSORZIO UNICO BACINO PROVINCE NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA V. PRISCIANO 67, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONZELETTI rappresentato e difeso dall'avvocato MENA MINAFRA -ricorrente- contro OLIVIERI CONCETTA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2608/2018 pubblicata il01/08/2018 RGN . 6336/2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere DOTT.
GUALTIERO MICHELINI.Rilevato che la Corte di Appello di Napoli respingeva l’appello del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale erastata parzialmente accolta la domanda di Concetta Olivieri di riconoscimento di inquadramento superiore e di differenze retributive; avverso la sentenza proponeva ricorso il Consorzio con unico motiv o ; controparte non si costituiva nel grado ; successivamente parte ricorrente deposita va dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarando di non ave re più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Considerato che rileva il Collegio chela rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo ex art. 391 c.p.c.; non vi è luogo a provvedere sulle spese di litedel presente giudizio, stante la mancata costituzione di parte intimata, nésul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella