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Ordinanza — n. 16467/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal against appeal court for failing to verify contribution exemption limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16467/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the INPS's appeal, quashing the Genoa Court of Appeal's decision. The lower court had granted a total exemption from social contributions for travel allowances without verifying specific statutory limits. The Court ruled that the employer must prove compliance with the exact monetary and day limits set by law for such exemptions. Consequently, the appeal court erred by assuming an automatic exemption rather than conducting a concrete verification of these legal boundaries.

Regesto Legislator

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d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5; The employer claiming a contribution exemption for travel allowances must prove both the existence of genuine travel and strict adherence to the statutory monetary and daily limits, rather than relying on a blanket exemption.

Parole chiave

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social contributions exemption travel allowance limits INPS contribution liability employer burden of proof contribution exemption verification indennità giornaliera di transizione indennità di disoccupazione dell'assicurato accompagnamento salariale

Disposizioni normative citate

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d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5
Ne consegue che il datore di lavoro deve provare «sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5» (ordinanza n.
art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.
Il giudice di rinvio riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e provvederà, inoltre, a pronunciarsi sulle spese dell’odierno giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

Giurisprudenza citata

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ordinanza n. 16033 del 2018
Cass., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13011
16033 del 2018, cit., punto 11 del “Considerato”; in -9 - senso conforme, anche Cass., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13011, richiamata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa).
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Testo completo

NZA sul ricorso 19506-2018proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro CASTAGNINO ANDREA, rappresentato e difes o , in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati CAMILLO PAROLETTI, ANDREA PAROLETTI, AGOSTINO GATTI, LUIGI FEDELI BARBANTINI, con domicilio eletto in ROMA, VIA CAIO MARIO, 7, presso lo studio dell’ultimo difensore R.G.N.19506/2018 Cron.

Rep. C.C. 7/03/2023 giurisdizione Indennità di trasferta -2 - – controricorrente – per la cassazione dell a sentenza n. 486 del 2017 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 21 dicembre 2017 (R.G.N. 436/2016). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 7 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.– Il signor Andrea Castagnino, imprenditore individuale, ha chiesto al Tribunale di Chiavari di accertare l’insussistenza della pretesa contributiva azionata dall’INPS con l’avviso di addebito n. 348 2012 00033740 91 00 e con il verbale unico del 23 maggio 2012. 1.1.– L’Istituto, in particolare, imputa all’opponente di aver corrisposto, ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato , «un’indennità di trasferta in realtà non spettante» e, quanto ai lavoratori a tempo indeterminato, di aver versato «somme esenti da contribuzione a titolo di indennità di trasferta per un numero di giornate superiori a quelle effettivamente svolte, ovvero per un importo giornaliero superiore al limite di legge».

L’imprenditore, inoltre, avrebbe omesso di produrre i “giustificativi” del “rimborso spese arretrate” e, ad alcuni lavoratori, avrebbe erogato gli assegni per il nucleo familiarein misura superiore a quella di legge. 1.2.– Ad avviso dell’opponente, l’indennità di trasferta sarebbe stata correttamente corrisposta ai dipendenti a tempo determinato che, partendo dalla sede di Lavagna, avevano poi lavorato presso il Salone Nautico di Genova. Sarebbe poi errata la quantificazione delle somme contestate con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato.

I rimborsi spese sarebbero stati effettivamente versati. Infondate, infine, sarebbero anche le contestazioni sulle somme erogate a titolo di assegni per il nucleo familiare. -3 - 1.3.– Il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 1 del 2016, ha annullato gli atti impugnati limitatamente alle somme versate a titolo di assegno per il nucleo familiare e ha provveduto a tale riguardo a rideterminare la contribuzione dovuta, sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio; ha confermato, nel resto, l’avviso di addebito e il verbale di accertamento.

Quanto ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per le attività svolte nel Salone Nautico di Genova, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i «presupposti per l’erogazione dell’indennità di trasferta». Il giudice di primo grado ha accertato che l’imprenditore aveva considerato «in trasferta anche lavoratori che si trovavano assenti dal lavoro» e non aveva comunque dimostrato «l’avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni contributive». 2.–Il signor Castagnino ha impugnato la pronuncia di primo grado nelle statuizioni concernenti le somme corrisposte ai dipendenti a tempo determinato a titolo di indennità di trasferta e gli assegni per il nucleo familiare.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 486 del 2017, depositata il 21 dicembre 2017, ha accolto in parte il gravame e ha dichiarato «dovuta dall’appellante la somma di Euro 52.182,00, di cui Euro 31.174,00 per contributi ed Euro 21.008,00 per sanzioni, nonché Euro 2.333,70 per compensi di riscossione, in luogo della diversa somma indicata nell’avviso di addebito per cui è causa». 2.1.–Ad avviso della Corte di merito, le doglianze dell’appellante sono fondate con riferimento alla contribuzione che l’INPS ha reclamato per i «dipendenti a tempo determinato che hanno prestato attività lavorativa presso il Salone Nautico di Genova».

I dipendenti erano obbligati a cominciare e a concludere la prestazione lavorativa presso la sede di Lavagna e dovevano poi recarsi a svolgere l’attività in un luogo (Salone Nautico di Genova) diverso da quello abituale. In ragione del «passaggio obbligato dalla sede di -4 - Lavagna sia all’inizio che alla fine della giornata lavorativa nonché [del]lo svolgimento, in tale sede, di una serie di operazioni», sussiste il diritto dei lavoratori di percepire l’indennità di trasferta, assoggettata al regime contributivo dell’art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2.2.–Il gravame, invece, dev’essere respinto per quel che attiene agli assegni per il nucleo familiare.

Anche alla luce dei chiarimenti resi dal consulente tecnico d’ufficio, merita di essere confermata la decisione di prime cure, nella parte in cui ha considerato l’importo di Euro 1.609,74 come l’ammontare delle somme che l’imprenditore deve restituire all’Istituto. 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Genova, con ricorso notificato il 20 giugno 2018e illustrato da memoria in vista dell’adunanza in camera di consiglio. 4.– Il signor Andrea Castagnino resiste con controricorso, egualmente illustrato da memoria. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. 7.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.).

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Il ricorso per cassazione dell’INPS si articola in un motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)e denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come da ultimo sostituito dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2settembre 1997, n. 314, e dell’art. 51, comma 5 , del d.P.R. n. 917 -5 - del 1986, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La sentenza impugnata sarebbe erronea, nella parte in cui non ha accertato se le somme erogate ai lavoratori per l’attività svolta presso il Salone Nautico di Genova «rispettassero i limiti di esenzione – legislativamente previsti – posto che le stesse non sono interamente esenti da contribuzione, ma solo alle condizioni legislativamente previste» (pagina 13 del ricorso per cassazione).

La Corte territoriale, dopo aver individuato il nesso tra le somme corrisposte ai lavoratori e le trasferte, avrebbe arbitrariamente reputato esente da contribuzione l’intero ammontare per cui è causa, senza considerareche l’esenzione non è integrale. 2.–Il motivo non presenta i profili d’inammissibilità eccepiti dalla parte controricorrente. 3.–Si deve premettere che il giudizio verte sulle somme corrisposte a titolo d’indennità di trasferta ai lavoratori assunti a tempo determinato, per svolgere le attività presso il Salone Nautico di Genova (cfr., in tal senso, anche le notazioni della memoria illustrativa dell’Istituto).

A tale riguardo, l’INPS non contesta la decisione d’appello, nella parte in cui ha accertato, in punto di fatto, che le somme erogate ai lavoratori sono assoggettate alla disciplina dell’art. 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Il ricorso per cassazione muove dalla premessa che l’accertamento di fatto sia «insindacabile» in sede di legittimità (pagina 14)e incentra le critiche proprio sulle circostanze ricostruite dai giudici di merito. Le doglianze dell’Istituto non si appuntano, dunque, sulla ricostruzione dei fatti rilevanti, ma sullaloro qualificazione giuridica . 4.–Le censure indicano in maniera univoca il tema sottoposto allo scrutinio di questa Corte. -6 - Devono essere disattese, pertanto, le eccezioni d’inammissibilità per “assenza di conclusioni”,sollevate nel controricorso (pagine 8 e 9). 5.– Le censure si correlano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che fa leva sull’applicazione della disciplina delineata dal citato art. 51, comma 5.

Si tratta di un tema cheè stato ritualmente introdott o nel dibattito processuale sin dal giudizio di primo grado. L’opponente ha rivendicato l’operatività di tale regime di esonero, laddove l’INPS, già nelle difese svolte dinanzi al Tribunale, l’ha contestata in radice, come si evince dal ricorso per cassazione e dalla ricostruzione degli antecedenti processuali che ha compiuto la sentenza della Corte d’appello di Genova (pagina 6). L’applicabilità del regime di esonero è dunque il tema controverso, che non può non investirela verifica delle rigorose condizioni prescritte dalla legge, anche alla luce della prospettazione difensiva di radicale contestazione che l’odierno ricorrente ha propugnato in tutto il dipanarsi del processo.

Dal regime di esonero invocato dalla parte controricorrente discende anche una peculiare distribuzione dell’onere della prova. Il ricorso per cassazionenon altera, dunque, l’oggetto del processo che è stato sottoposto al contraddittorio delle parti e non si ravvisa il pregiudizio alle prerogative difensive, adombrato dalla parte controricorrente anche nella memoria illustrativa. 6.– La censura dell’Istituto, oltre che connessa con il tema del decidere sottoposto al dibattito processuale, è formulata in termini specifici, che consentono a questa Corte d’inquadrarne agevolmente la portata decisiva sulla base delle deduzioni in fatto e in diritto svolte nel ricorso, senza dover attingere a fonti esterne.

Anche da quest’angolo visuale, nessun ostacolo, pertanto, si frapponealla disamina del merito. 7.–Il motivo è fondato. -7 - 8.–L’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 regolamenta le somme corrisposte in relazione alle trasferte e, nel dettare una disciplina che si riverbera sul trattamento di tali importi sul versante contributivo, così dispone: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.

Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito». 9.– La disposizione in esame modula variamente il limite di esenzione contributiva vigente per le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale. L’esenzione si atteggia diversamente a seconda del luogo di esecuzione delle trasferte (Italia o estero) e del rimborso delle spese di vitto o di alloggio.

Peculiare,inoltre, per le trasferte o le missioni che si svolgano fuori del territorio comunale, è il regime di esenzione vigente per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio e al trasporto e -8 - delle altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente. 10.– Per giurisprudenza costante di questa Corte, s ull’ ente previdenziale incombe la provache il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro.Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusionedell’obbligo contributivo (Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461).

Allorché si discuta di esenzione datale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l ’eccezione in senso riduttivo dell’obbligo ha l’onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l’esonero (Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18160). Grava dunquesul «datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l’onere di dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione» (Cass., 18 giugno 2018, n. 16033, punto 10 del “Considerato”).

In virtù di tali enunciazioni, «l’INPS deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro» espetta, invece, al datore di lavoro « provare l ’ ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno» (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 9 del “Considerato”). Ne consegue che il datore di lavoro deve provare «sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5» (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 11 del “Considerato”; in -9 - senso conforme, anche Cass., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13011, richiamata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa). 11.– Nel caso di specie, l ’INPS ha allegato e dimostrato l’ammontare delle somme corrisposte ai lavoratori, che ha inteso assoggettare per intero a contribuzione.

Il datore di lavoro ha ribattuto chesi configurano trasferte genuine e chela fattispecie, pertanto, dev’essere ricon dotta all’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986. La sentenza d’appello condivide l’inquadramento così tratteggiato. Da tale sussunzione, che l’INPS non contesta, in quanto non reitera in questa sede le doglianze sulla carenza di effettività delle trasferte, la Corte d’appello evince per ciò stesso l’operatività di un’integrale esenzione dall’obbligo contributivo. 12.–Tali conclusioni prestano il fianco alle censure del ricorrente.

Il diritto all’integrale esenzione contributiva postula l’accertamento dell’osservanza dei limiti che l’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 sancisce per l’operare del regime di esonero. Tali limiti, diversificati anche in ragione del regime previsto per il rimborso delle spese, rappresentano dunque elemento indefettibile della previsione di legge che il giudice è chiamato ad applicare e che non contemplaun’esenzione indiscriminata, come l’INPS rimarca a più riprese nell’illustrazione del ricorso. Della sussistenza di tutti i presupposti del diritto alla disciplina contributiva di favore, diritto specificamente contestato dall’Istituto, l’obbligato che ne rivendichi l’applicazione è tenuto a offrire prova convincente.

Di tali presupposti, inoltre, è chiamato a dar conto, in modo puntuale, il giudice che inquadri la fattispecie concreta nelle coordinate della normativa di esonero, proprio per il carattere circoscritto dell’esenzione accordata dalla legge e della sua modulazione differenziata in ragione delle particolarità del rapporto che intercorre -10 - tra le partianche in ordine al rimborso delle spese e alla loro disparata tipologia. La sentenza impugnata incorre dunque nella violazione di legge denunciata, nella parte in cui, dopo avere ravvisato i requisi ti delle trasferte di cui all’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, presuppone un regime di esenzione integrale, senza procedere in concreto alla necessaria verifica sui limiti e sulle condizioni cui la legge subordina l’operatività dell’esenzione invocata dal contribuente, in rapporto alle diverse fattispecie rilevanti alla stregua della normativa in esame. 13.–Il ricorso, in ultima analisi, è accolto e va cassat a la sentenza d’appello. 14.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e provvederà, inoltre, a pronunciarsi sulle spese dell’odierno giudizio (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il r