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Ordinanza — n. 16428/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for apparent lack of reasoning and inadmissible omission of decisive fact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16428/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling that confirmed the validity of debt collection notifications. The appellant argued the judgment lacked clear reasoning and failed to examine specific documentary evidence regarding notification methods. The court held that the first claim was unfounded as the reasoning was sufficient, while the second claim was inadmissible because it sought to re-evaluate facts rather than correct a specific legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 54 d.l. n. 83/2012: An appeal based on apparent lack of reasoning or omission of a decisive fact is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of historical facts without identifying the specific factual element that caused the error.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning omission of decisive fact re-evaluation of facts cassation admissibility notification validity incasso dei contributi di mantenimento revoca della rendita deduzione per affitto nelle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
13917 del 2019) ha avuto modo di precisare che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
132, comma secondo n.4, c.p.c., dell’art. 118 disp.
Art. 132, comma secondo n.4, c.p.c.
Art. 54 d.l. n. 83 del 2012
5), come riformulato dall'art. 54 del d.l.
Art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
132, comma secondo n.4, c.p.c., dell’art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6758 del 2022
11); questa Corte (Cass. n. 6758 del 2022;
Cass. n. 13917 del 2019
Cass. n. 13917 del 2019) ha avuto modo di precisare che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.
Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014
Cass. 14802 del 2017
Cass. 26305 del 2018
Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10415/2018 R.G. proposto da : C.A.M. COMPAGNIA ALBERGHIERA MARATEA s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO FERRARI, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITASCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO -resistenticon procura – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD S.p.A. -intimata- avverso la sentenzadel T ribunale di P otenza n. 760/2017 pubblicata il26/09/2017 N.R.G. 492/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal ConsigliereDott. DANIELA CALAFIORE . Rilevato che: il Tribunale Potenza, con sentenza n. 760 del 2017, nel giudizio proposto da C.A.M. Compagnia Alberghiera Maratea s.r.l. nei confrontidell’INPS e di Equitalia Sud, ai sensi del comma 5 dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, al fine di impugnare il pignoramento mobiliare notificatole per recuperare le somme richieste con diversi avvisi di addebito relativi a contributi dovuti per l’anno 2014, ha espostoche la società aveva allegato la nullità della notifica degli atti impugnati; la sentenza, dopo aver illustrato le tutele previste in materia di riscossione di contributied aver elenca to i diversi avvisi di addebito sottesi al pignoramento, ne ha accerta to la rituale notifica; da tale accertamento ha fatto conseguire il rigetto dell’opposizione , che si era incentrata sulla mancanza di notificazione degli avvisi e sulla consequenziale decadenza dall’azione esecutiva; avverso tale sentenza, ricorre la società con due motivi; l’INPS si è limitato a rilasciare procura;

ADER –Riscossione è rimasta intimata; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132, comma secondo n.4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della apparenza della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non aveva esposto in maniera comprensibile la ratiodel proprio convincimento, non essendo possibile capire quale fosse la documentazione esaminata; con il secondo motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, risultante dagli atti di causa, in quanto la sentenza non aveva esaminato le copie analogiche delle relate di notifica versate in atti dall’INPS che avrebbero invece provato l’insussistenza delle notifiche; il primo motivo è infondato; la motivazione, per quanto stringata, non è incomprensibile o inesistente in quanto il pensiero del giudice è chiaro e consiste nell’affermata esistenza d i valide notifiche negate invece dall’opponente; quanto poi agli aspetti contenutistici di tale pensiero, che la ricorrente ritiene del tutto apparenti, deve rilevarsi che ladecisione è chiaramente rivolta alla documentazione presente in atti,descritta dalla stessa ricorrente con dovizia di particolari alla pagina 18 del ricorso, posto che l’unico motivo di opposizione era relativo alla effettiva ricezione della notifica degli atti impugnati da parte dell’opponente (pag. 2 punto 1.1. del ricorso introduttivo richiamato in ricorso per cassazione a pag. 11); questa Corte (Cass. n. 6758 del 2022;

Cass. n. 13917 del 2019) ha avuto modo di precisare che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture; il secondomotivo è inammissibile, perché non conforme ai contenuti dell’art. 360, primo comma n. 5), come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, secondo l’interpretazione del tutto consolidata di tale disposizione che ha elaborato questa Corte di cassazione (Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014; fra le altre successive, Cass. 14802 del 2017; 26305 del 2018); il vizio in questione introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); nella specie, non vengono indicati i fatti storici decisivi , oggetto di discussione tra le parti, che sarebbero stati non valutati ed, in sostanza, ci si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe tratto, dall’esame delle concrete modalità delle notifiche degli atti impugnati (avvenute a mezzo p.e.c.), elementi utili a ritenere nulle le notifiche per la inidoneità delle ricevute di avvenuta consegna, allegate dall’INPS e contestate dalla opponente; il motivo, dunque, critica la qualificazione, in termini di regolarità del procedimento di notificazione degli atti posto in essere dal soggetto notificante, contestando l’applicazione della disciplina della notificazione adottata dal giudice, senza indicare quale sia il fatto storico (eventualmente documentato dall’atto) che abbia determinato la errata decisione; si pone, quindi, una questione di diritto e non di vizio reale della motivazione nella ricostruzione del fatto rilevante; le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019) hanno enunciato il principio secondo cui èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; il ricorso va, in definitiva, rigettato; nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte di ADER Riscossione e di mero rilascio di procura speciale ai difensori da parte dell’INPS.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore im