Italian court dismisses social security appeal regarding late opposition due to insufficient notice requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonella Mori's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to dismiss her opposition to an INPS debt notice. Mori argued that the INPS failed to properly serve the notice via registered mail to her family member, violating specific procedural rules. The court held that registered mail with receipt is sufficient for such notices, rendering the opposition untimely and the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, comma 4, D.L. n. 78 del 2010; Art. 149 c.p.c.; The opposition to a social security debt notice is time-barred if the authority served it via registered mail with receipt, as this satisfies statutory delivery requirements without needing judicial officer intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33967/2018 R.G. proposto da : ANTONELLA MORI, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA TARVISIO n. 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO rappresentata e difes a dall'avvocato MAURIZIO CAPURSO -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 499/2018 depositata il17/05/2018 N.R.G. 1151/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE. RILEVATO che: con sentenza del 17 maggio 201 8 , la Corte d'appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado,che, ritenuta la tempestività dell' opposizione all’ avviso di addebito n.3622013000035034000 ( in ragione del mancato invio della seconda raccomandata al destinatario della notificazione dell’avviso di addebito), relativo a contributi previdenziali dovuti da Antonella Mori alla Gestione commercianti per l’ ann o 200 6 , aveva ritenuto che la definizione della lite tributaria avvenuta ai sensi dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in legge n. 111 del 2011 avesse privato l’accertamento del requisito di definitività necessario a fondare la pretesa contributiva dell’INPS; la Corte territoriale harilevato la tardività dell’opposizione in ragione della e rronea decisione del primo giudice relativamente alla necessità della seconda raccomandata al destinatario della raccomandata, non richiesta dall’ art. 30 l. n. 122 dl 2010; avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione con unico motivo Antonella Mori; l’INPS resiste con controricorsoe successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.);
CONSIDERATO che: la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, commi 1, 4 e 14, conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ritenendo necessitata l’interpretazione dell’obbligo di invio dell'Inps dell'avviso di addebito con una raccomandata di informativa di consegna della notificazione a mezzo posta direttamente al destinatario, non essendo sufficiente la notificazione a mezzo posta in modo ordinario, senza ricorrere alle norme della L. n. 890 del 1982, adun familiare convivente, in quanto atto stragiudiziale; il motivo, in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (tra le altre Cass.n.39159 del 2021) è infondato; la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico; sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315;
Cass. 14 novembre 2019, n. 29642: in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario); pertanto, il ricorso deve essererigettato. le spese seguono la soccombenzanella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,