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Ordinanza — n. 16237/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16237/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16237/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14640/2017 R.G. proposto da : CONFEZIONI RI.GI. SPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLISIO 9, presso lo studio del Dott. ADRIANO MAJOLINO , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCORANIERI -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 837/2017 pubblicatail 31/03/2017 , N.R.G. 1791/2014.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Ordinanza — n. 16237/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CONFEZIONI RI.GI. SPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLISIO 9, presso lo studio del Dott. ADRIANO MAJOLINO , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCORANIERI -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 837/2017 pubblicatail 31/03/2017 , N.R.G. 1791/2014.

Parole chiave

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responsabilità dell'istituto di previdenza credito di contributi diritti di previdenza professionale prestazione d'assicurazione sociale cassa di compensazione professionale cooperativa di previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14640/2017 R.G. proposto da : CONFEZIONI RI.GI. SPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLISIO 9, presso lo studio del Dott. ADRIANO MAJOLINO , rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCORANIERI -ricorrente- contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 837/2017 pubblicatail 31/03/2017 , N.R.G. 1791/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 31.3.2017, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Confezioni RI.GI. Sport s.r.l. a pagare all’INPS la somma di € 79.781,00 oltre sanzioni civili per differenze contributive e rimborso sgravi indebitamente fruiti; che avverso tale pronuncia Confezioni RI.GI. Sport s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018), c.d. rottamazione-ter; che, chiamata la causa all'adunanza camerale dell' 8.3. 2023, il Collegioha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta(articolo 380-bis.1, comma 2° , c .p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi icasi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 6dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che “l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate-riscossione allegata alla memoria evincendosi anzi che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2023; che, non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, secondo il quale “nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice”, deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. n. 36849 del 2022); che, ben potendo comunque farsi applicazione anche nella specie del principio secondo cui l’adesione alla definizione agevolata preclude la condanna alle spese di colui che si impegna a rinunciare al ricorso per cassazione (così già Cass. n. 10198 del 2018), deve senz’altro disporsi la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass.

S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammi