Ordinanza — n. 16221/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 17147/2022proposto da: Margit Kohl e Mirella Fantin, rappresentate e difese dagli Avv.ti Lorenzo Picotti e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in Roma, via dei Confalonieri n. 5; -ricorrente- contro Università degli Studi di Milano; -intimata– nonché INPS; -intimato- per la correzione dell’Ordinanza della C orte Suprema di Cassazione, n. 18870/2022, pubblicata il 10 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/05/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Margit Kohl e Mirella Fantin hanno chiesto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo dell’Ordinanza della S.C. n. 18870/2022. L’Università degli Studi di Milano e l’INPS sono rimasti intimati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 287 c.p, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 16221/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso merita accoglimento. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez.L, n. 16877 dell’ 11 agosto 2020 ) .
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 17147/2022proposto da: Margit Kohl e Mirella Fantin, rappresentate e difese dagli Avv.ti Lorenzo Picotti e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliate presso quest’ultimo in Roma, via dei Confalonieri n. 5; -ricorrente- contro Università degli Studi di Milano; -intimata– nonché INPS; -intimato- per la correzione dell’Ordinanza della C orte Suprema di Cassazione, n. 18870/2022, pubblicata il 10 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/05/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Margit Kohl e Mirella Fantin hanno chiesto la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo dell’Ordinanza della S.C. n. 18870/2022. L’Università degli Studi di Milano e l’INPS sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez.L, n. 16877 dell’ 11 agosto 2020 ) .
Nella specie, risulta dalla motivazione dell’ordinanza in esame (pagina 12) che l’Università degli Studi di Milano è stata condannata a pagare le spese processuali in favore di Margit Kohl, mentre “nel rapporto tra la Fantin e l’Università, nulla va disposto per le spese”. Al contrario, nel dispositivo dell’ordinanza della S.C. n. 18870/2022 è scritto, dal rigo 2 al rigo 6, “condanna l’Università al pagamento, in favore della Fantin, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS”.
Sussistono, quindi, i presupposti della richiesta correzione. Pertanto,in accoglimento dell a detta richiesta, si dispone , ai sensi degli artt.391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo dell’ordinanza della S.C. n. 18870/2022, con la condanna dell’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese di lite in favore di Margit Kohl, in luogo di Mirella Fantin, fermo il resto. Si precisa che non vi è luogo aprovvedere sulle spese poiché, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui all ’ art. 287 c.p.c. , non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza dicorrezione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza(Cass., Sez. 6 - 1, n. 2861 0 del 6novembre 2019).
P.Q.M.
La Corte, - dispone la correzione dell ’ errore materiale nel dispositivo dell ’ ordinanza n. 18870/2022di questa Corte di cassazione nel senso che , là dove si legge , dal rigo 2 al rigo 6,“condanna l’Università al pagamento, in favore della Fantin, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS” develeggersi ed intendersi “ condanna l’Università al pagamento, in favore di Margit Kohl, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%, nulla per le spese quanto alla Fantin e all’INPS”, fermo il resto.