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Ordinanza — n. 16203/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16203/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16203/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18087/2018 R.G. proposto da : ALLSYSTEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA VIRGILIO, n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT ; -ricorrente- contro I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, N.20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato EZIO MORO; -controricorrente- Nonché contro GIAMPIERO RUSCELLI -intimato- e sul ricorso successivo senza N.R.G., promosso da I.V.R.I.

Regesto Legislator

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art. 371 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 16203/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass.n. 7049/2007). Nel caso in esame il ricorso principale risulta notificato in data 7.6.2018 ed il successivo ricorso ( incidentale) in data 28.6.2018. RICORSO PRINCIPALE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c., dell’art.21 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano. Parte ricorrente si duole della interpretazione data dalla corte di merito all’art. 21 che, a suo dire, dimostra che lo svolgimento delle mansioni di gestione della vigilanza da esterno non comportano autonomamente l’attribuzione del livello IV super.

Parole chiave

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classificazione del posto competenza speciale in materia di contratti di lavoro calcolo delle prestazioni complementari indennità di funzione indennità di disoccupazione per dirigenti indennità di residenza

Disposizioni normative citate

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art. 371 cod. proc. civ
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18087/2018 R.G. proposto da : ALLSYSTEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA VIRGILIO, n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT ; -ricorrente- contro I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, N.20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato EZIO MORO; -controricorrente- Nonché contro GIAMPIERO RUSCELLI -intimato- e sul ricorso successivo senza N.R.G., promosso da I.V.R.I.

ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D’ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, N.20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato EZIO MORO; -ricorrentesuccessivo- ALLSYSTEM S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA VIRGILIO, n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT ; -controricorrente successivo- nonché contro RUSCELLI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA,N.320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che l o rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PAGANUZZI ; -controricorrente successivo - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2158/2017,depositata i l 03/01/2018 , R.G.N. 962/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 2158/2017 aveva confermato la decisione con cui il locale tribunale aveva accertato il diritto di Ruscelli Giampiero ad essere inquadrato al IV livello Super del CCNL Vigilanza privata dal 1.7.2009 nei confronti di Allsystem Sistemi e Servizi di sicurezza, sua ultima datrice di lavoro, succeduta ad IVRI spa. La corte di merito aveva ritenuto di escludere che l’art. 21 del CIP ( contratto integrativo territoriale) portasse a non consentire per figure professionali, quali l’operatore adibito alla centrale operativa degli utenti, l’inquadramento in questione, in quanto dal tenore letterale della disposizione, si evinceva soltanto che per tali operatori, se inquadrati ad un livello inferiore al IV super era dovuta una indennità giornaliera di E. 2,00 oltre alla paga del profilo di appartenenza, e che non sussisteva, pertanto, una categoria speciale per tali figure professionali.

La Corte confermava pure il riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal Ruscelli e l’adeguatezza dell’inquadramento in IV super, attesa la gestione che lo stesso effettuava circa i sistemi tecnologicamente complessi necessari per la vigilanza. Con tali ragioni la corte rigettava i ricorsi delle società appellanti principale ed incidentale. La corte accoglieva invece il ricorso proposto in via incidentale dal Ruscelli relativamente alle somme a lui dovute dalla Allsystem. Avverso detta decisione proponeva ricorso Allsystem spa affidato a tre motivi, anche coltivati da successiva memoria, cui resisteva con controricorso il Ruscelli.

Con separato ricorso IVRI SPA proponeva ricorso avverso la medesima decisione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso il Ruscelli. Allsystem spa con controricorso si associava ai motivi di impugnazione di Ivri spa evidenziando di aver proposto ricorso avverso la stessa sentenza, anche chiedendo la riunione dei giudizi. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente rilevarsi che i due differenti ricorsi avverso la medesima decisione risultano già riuniti ed incardinati in un unico numero del Registro generale ( n.18087/2018), in ragione del principio di unicità del processo di impugnazione; in tal caso “dopo la notifica del primoricorso, qualsiasi impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta in viaincidentale nello stesso processo e quindi, se il processo è pendente presso la corte dicassazione, nell'atto contenente il controricorso; in ogni caso, non essendo quest'ultima formalità essenziale, qualsiasiricorso successiv o avverso una medesima sentenza si converte in impugnazioneincidentale, ancorché proposto con atto autonomo , ed è ammissibile purché sia stato proposto nel rispetto del termine stabilito per ilricorso incidentale dall'art. 371 cod. proc. civ., nel qual caso viene disposta la riunione dei ricorsi” (Cass.n. 10309/2004;

Cass.n. 7049/2007). Nel caso in esame il ricorso principale risulta notificato in data 7.6.2018 ed il successivo ricorso ( incidentale) in data 28.6.2018. RICORSO PRINCIPALE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c., dell’art.21 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano. Parte ricorrente si duole della interpretazione data dalla corte di merito all’art. 21 che, a suo dire, dimostra che lo svolgimento delle mansioni di gestione della vigilanza da esterno non comportano autonomamente l’attribuzione del livello IV super.

Il motivo è inconferente rispetto a quanto statuito dal giudice d’appello a pg 6 della sentenza. In particolare nella motivazione si legge chiaramente che la norma in questione ( art.

21) non prevede alcun automatismo di attribuzioni di inquadramento superiore agli addetti alle centrali operative, ma soltanto che per tali operatori, se inquadrati ad un livello inferiore al IV super,era dovuta una indennità giornaliera di E. 2,00 oltre alla paga del profilo di appartenenza. Fatta tale premessa la corte d’appello ha dato conto e condiviso l’accertamento concreto sulle mansioni svolte dal lavoratore fatto dal primo giudice, affermandoche, confrontate con la declaratoria contrattuale, esse sono ascrivibili alla IV super ( pg 7 sentenza).

Il motivo è pertanto inammissibile. 2) – Con la seconda censura è dedotta la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c, dell’art.31 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano, in quanto errata l’interpretazione del concetto di “gestione del controllo” Il motivo, da esaminarsi in stretta connessione con il precedente, attiene ad una valutazione di merito svolta dal giudice di appello, ed in quanto tale sottratta al giudizio di legittimità, circa la tipologia delle mansioni svolte dal dipendente e la loro complessiva ascrivibilità al superiore inquadramento.

Anche tale motivo è inammissibile. 3)-La terza censura ha sempre ad oggetto (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c., e degli artt.31 e 32 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano, con riferimento alla mancata valutazione della continuità o prevalenza delle mansioni relative alla gestione, trattandosi di specifico requisito previsto nella declaratoria del profilo erroneamente riconosciuto. Rilievo preliminare, in termini di inammissibilità, assume la estraneità del vizio richiamato (violazione di legge), rispetto al contenuto della censura, diretta ad una mancata valutazione di un fatto asseritamente esistente.

Peraltro il lavoratore nel controricorso assume che il tribunale ave va accertato anche la continuitàe prevalenza della attività di gestione svolta dal dipendente. Pertanto, in difetto di un riscontro in contrasto a tale assunto, la dichiarata adesione della corte di merito alla decisione del tribunale risulta essere confermativa anche sul punto, con l’effetto di costituire una c.d.”doppia conforme” non adeguatamente impugnata (Cass. n. 5947/2023; Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Il motivo è, complessivamente, da rigettare. RICORSO INCIDENTALE 4)- Con il primo motivo IVRI spa deduce la violazion e degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c., nonché dell’art.31 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano, dolendosi della errata interpretazione del concetto di “gestione del controllo”, integrativo della qualifica erroneamente riconosciuta.

Il motivo riproduce la censura già esaminata al punto 2), e, per le medesime ragioni, deve ritenersi inammissibile. 5)-Con la seconda censura si deduce la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c., nonché dell’art.21 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano. La società lamenta l’errata interpretazione data dal giudice d’appello all’art. 21 ( già richiamato) che, a suo dire, dimostra che lo svolgimento delle mansioni di gestione della vigilanza da esterno non comportano autonomamente l’attribuzione del livello IV super.

Anche tale censura è sovrapponibile a quella già esaminata al punto 1) e , per le stesse ragioni deve essere ritenuta inammissibile. 3)- L’ultimo m otivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367 e 1369 c.c., e degli artt.21 e 31 Contratto collettivo integrativo di lavoro per i dipendenti provincia Monza e Milano, dolendosi della mancata congiunta lettura delle due disposizioni. La censura ha ad oggetto la attività interpretativa svolta dal giudice del merito. In particolare mira ad evidenziare la ritenuta illogicità della determinazione dell’iter interpretativo del giudice d’appello.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'interpretazione degli accordi integrativi è attività riservata al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie denunciabili ex art 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione– (Cass.n. 11666/2022; Cass.n. 701/2021). Nel caso in esame, come già evidenziato, la corte di appello nella sua decisione ha fornito una chiara e logica lettura della norma in questione (art. 21), escludendo automatismi di attribuzioni di inquadramento superiore ed invece fondando tale riconoscimento sulle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, come risultanti dall’istruttoria svolta.

Il motivo si appalesa, pertanto infondato. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. Le spese nei confronti del Ruscelli seguono il principio della soccombenza, con la distrazione; le spese tra le società devono essere compensate. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna società ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Condanna ciascuna società ricorrente al pagamento in favore del Ruscelli delle spese processuali liquidate in E 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione.Compensa le spese tra le due società. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna società ricorrente ,dell’ulteriore