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Ordinanza — n. 16119/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16119/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16119/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9557/2019R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it),LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it); -ricorrente- contro RISTORBAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO ZAZZERA (filippozazzera@ordineavvocatiroma.org),MARINA MORA (avvmarinamora@legalmail.it) -controricorrente- nonchécontro FIERE DI PARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO LUIGI BRASCHI ( francescoluigibraschi@ordineavvocatiroma.org ) , MARCELLOMENDOGNI (marcello.mendogni@legalmail.it ) ; -controricorrente- avverso la sentenza n.757/2018della Corte d’Appello di BOLOGNA, depositata il13/09/2018, R.G.N.205/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16119/2023 — snciv · Corte di Cassazione: FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 13/9/18 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale di Parma, che aveva dichiarato illegittimo il verbale di accertamento dell'INPS con il quale l'istituto aveva ritenuto l'inutilizzabilità dei buoni lavoro (cosiddetti voucher) in relazione al contratto intercorso tra le società in epigrafe. Esclusa la configurabilità di un appalto (perché il corrispettivo qui era pagato dall'appaltatore al committente) ed esclusa l’applicabilità dell'articolo 29 decreto legislativo 276 del 2003 (in quanto norma eccezionale), la corte territoriale ha escluso la responsabilità del c.d. committente per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dell'impresa appaltatrice (e dalla stessa pagati a mezzo voucher).

Parole chiave

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prestazioni d'invalidità dell'assicurato incasso dei contributi di mantenimento foglio di malattia diritto all'indennità di disoccupazione compensazione della rendita d'invalidità diritto alle prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9557/2019R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ESTER ADA SCIPLINO (avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it) ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it),LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it); -ricorrente- contro RISTORBAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FILIPPO ZAZZERA (filippozazzera@ordineavvocatiroma.org),MARINA MORA (avvmarinamora@legalmail.it) -controricorrente- nonchécontro FIERE DI PARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO LUIGI BRASCHI ( francescoluigibraschi@ordineavvocatiroma.org ) , MARCELLOMENDOGNI (marcello.mendogni@legalmail.it ) ; -controricorrente- avverso la sentenza n.757/2018della Corte d’Appello di BOLOGNA, depositata il13/09/2018, R.G.N.205/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 13/9/18 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale di Parma, che aveva dichiarato illegittimo il verbale di accertamento dell'INPS con il quale l'istituto aveva ritenuto l'inutilizzabilità dei buoni lavoro (cosiddetti voucher) in relazione al contratto intercorso tra le società in epigrafe. Esclusa la configurabilità di un appalto (perché il corrispettivo qui era pagato dall'appaltatore al committente) ed esclusa l’applicabilità dell'articolo 29 decreto legislativo 276 del 2003 (in quanto norma eccezionale), la corte territoriale ha escluso la responsabilità del c.d. committente per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori dell'impresa appaltatrice (e dalla stessa pagati a mezzo voucher).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resistono le società con distinti controricorsi. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 276 del 2003, nonché 1655 e 1678 del codice civile, per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità della norma ad altre tipologie di contratto nelle quali vi era una sostanziale codatorialità per esternalizzazione parziale del processo aziendale, come nel caso di spe cie, ove la prestazione era prestata anche nell'interesse della Fiera di Parma; si richiama in particolare Corte Costituzionale 254 del 2017 che, aveva escluso l'eccezionalità della normativa in relazione a rapporti di subfornitura.

Il motivo è inammissibile. In disparte ogni questione circa la novità della qualificazione del contratto tra le parti –nella prospettazione dell’Istituto previdenziale- non più come appalto (come fatto nel giudizio di merito) ma come contratto atipico (come fatto solo nel ricorso in cassazione per la prima volta), il ricorso non riproduce il contenuto specifico del contratto intercorso tra le parti (contratto che la corte territoriale ha ritenuto più simile alla locazione di spazi immobiliari ed alla concessione amministrativa per attività da svolgersi nei confronti del pubblico) e non pone questa Corte in condizione di comprendere le ragioni alla base del motivo e la portata delle censur e alla sentenza impugnata (la quale invece analiticamente esamina le pattuizioni intercorse tra le parti, per concludere ai fini della relativa qualificazione giuridica al di fuori dello schema dell’appalto).

Trova quindi applicazione il principio (affermato da Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 –01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 - 01) secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento.

Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano – in favore di ciascun controricorrente- in euro 5000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il