Decreto — n. 16072/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeto nella causa vertente tra: FARRIS ETZIO LUIGINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Belvisie dall’Avv. Carlo Pisano e dall’Avv. Pietro Giuseppe Magno, domiciliato ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro FALLIMENTO 117-2017 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Margherita Caggese e dall’Avv. Gerardo Vescicon elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di Ripetta n. 22, giusta procurain atti; controricorrente Avverso il Decreto Repert.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 16072/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Gianfranco Belvisie dall’Avv. Carlo Pisano e dall’Avv. Pietro Giuseppe Magno, domiciliato ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro FALLIMENTO 117-2017 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Margherita Caggese e dall’Avv. Gerardo Vescicon elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di Ripetta n. 22, giusta procurain atti; controricorrente Avverso il Decreto Repert.
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eto nella causa vertente tra: FARRIS ETZIO LUIGINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Belvisie dall’Avv. Carlo Pisano e dall’Avv. Pietro Giuseppe Magno, domiciliato ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro FALLIMENTO 117-2017 DEL TRIBUNALE DI BERGAMO IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Margherita Caggese e dall’Avv. Gerardo Vescicon elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via di Ripetta n. 22, giusta procurain atti; controricorrente Avverso il Decreto Repert.
N. 4162 - 2020 del Tribunale ordinario di Bergamo , pubblicato il 30.11.2020, numero R.G. 6099-2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e comunicazione alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI