Cassation court dismisses professional activity denial based solely on lack of income, requiring professional registry membership for contribution obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court overturned a lower court ruling that denied the professional status of a surveyor's family-based activities due to lack of continuity and income. The surveyor argued that membership in the professional registry alone should suffice for contribution obligations under the private pension scheme's regulations. The court held that the statutory regulation defines contribution requirements based on registry membership, rendering the nature of activity and income irrelevant for establishing professional status.
Regesto Legislator
Generato dall'IARegolamento della Cassa dei Geometri Liberi Professionisti; iscrizione all'albo professionale costituisce condizione sufficiente per l'obbligatorietà dei contributi, rendendo irrilevante la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33153/2018R.G. proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA (haraldmassimo.bonura@pec.ordineavvocaticatania.it) e GIUSEPPE MAZZARELLA (studiomazzarella@pec.it) -ricorrente- contro SESSA CATELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAXIMO RUSSO (avvmaximorusso@pec.giuffre.it)e CIRO APICELLA (avv.ciroapicellaordsa@pec.giuffre.it) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.256/2018depositata il14/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 14/05/16 la C orte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del 26/11/15 del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l'opposizione a cartella per crediti contributivi richiesti dalla Cassa. In particolare, la C orte territoriale ha escluso la natura professionale dell'attività svolta in quanto non continuativa e occasionale. Ricorre la Cassa per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il geometra.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo deduce violazione dello Statuto della Cassaapprovato con DM 27/2/03, per avere la C orte territoriale trascurato che il geometra era iscritto all’Albo ed aveva posto in essere atti tipici di esercizio della professione, senza offrire prova dell'occasionalità dell’attività nei modi previsti dalla delibera del 2003 della Cassa. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2229 c.c., per avere la Corte territoriale escluso il carattere professionale in relazione all'attività svoltain ambito familiare.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. L - , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 –01; Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731 – 01 e numerose altre successive conformi), secondo la quale, in tema di C asse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzioneminima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito - avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, deve essere cassata. La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame, ed anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione,anche per la regolazione