Cassation court dismisses INPS appeal on res judicata grounds, remanding case to appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against the Appellate Court of Naples, which had ordered the restitution of overpaid social contributions. The INPS argued that the lower courts violated procedural rules by treating a specific objection as new, but the Court found the objection was not new because it merely clarified the temporal scope of the prior judgment's res judicata effect. Consequently, the decision to order restitution was upheld, and the case was remanded to the Appellate Court for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345, 437 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An objection regarding the temporal scope of res judicata is not considered new if it merely clarifies the boundaries of a prior judgment's effect, thereby absorbing subsequent procedural complaints.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13571/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., rappresentati e difes i dagli avvocati CARLA D'ALOISIO (avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it) ANTONIETTA CORETTI (avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), EMANUELE DE ROSE (avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), LELIO MARITATO (avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it), ANTONINO SGROI (avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it) -ricorrente- contro INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE IANNUCCILLI (pasquale.iannuccilli@avvocatismcv.it) e ENEAPIGRINI ( studiopigrini@legalmail.it ) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3360/2020 depositata il11/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.11.2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Industria Calce Casertana s.r.l. volta alla restituzione di somme indebitamente pagate all’INPS a titolo di contributi; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Industria Calce Casertana s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 14.4.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte ritenuto nuova la doglianza con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per aver violato i limiti oggettivi del giudicato; che, con il secondo motivo, le medesime censure sono riproposte sub speciedi violazione dell’art. 112 c.p.c.; che, con il terzo e il quarto motivo, l’INPS si duole variamente che i giudici territoriali abbiano ritenuto provato e non prescritto il diritto alla ripetizione; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto affatto nuova la prospettazione con cui l’INPS, in sede di gravame, aveva sostenuto che la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 168/2012, che l’odierna controricorrente aveva posto a base della condictio indebiti , non potesse avere efficacia per i periodi temporali successivi alla sua pronuncia; che, per contro, risulta dal contenuto della memoria di costituzione in primo grado (per come debitamente trascritta a pag. 9 del ricorso per cassazione) che l’INPS aveva eccepito che la pronuncia invocata dall’odierna controricorrente concerneva soltanto il periodo dal giugno 1994 al maggio 1995, con ciò evidentemente intendendo circoscrivere la portata oggettiva del giudicato concernente il diritto dell’odierna controricorrente agli sgravi contributivi rispetto al più ampio periodo che è oggetto del presente giudizio (1981-1998); che, tanto premesso, è evidente che la censura con cui, nel primo motivo di gravame, l’INPS si era doluto del fatto che il primo giudice avesse erroneamente esteso la portata oggettiva del giudicato concernente il diritto agli sgravi al più ampio periodo oggetto del presente giudizio non poteva in alcun modo essere considerata nuova; che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio meramente restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sul