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Ordinanza — n. 15820/2023 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses public workers' appeal regarding the legality of a 2.5% salary deduction under TFR regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15820/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal filed by public employees against a lower court ruling that upheld a 2.5% salary deduction. The workers argued this deduction violated their rights under the TFR regime applicable to those hired after 2001, while the municipality maintained it was necessary to ensure equal treatment with public servants under the TFS regime. The court ruled that the deduction stems from specific legislative provisions designed to balance contributions between employers and employees, finding no illegality in its application.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 26, comma 19, Law n. 448/1998; Art. 2, commi 5-7, Law n. 335/1995: The 2.5% salary deduction applied to public employees under the TFR regime is lawful and does not violate constitutional principles of equality or the prohibition of reformatio in peius.

Parole chiave

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public employment law salary deduction legality TFR regime application equal treatment principle labor dispute resolution constitutional compliance supreme court review trattenuta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
applicato ai lavoratori pubblici assunti dopo il 2001 in relazione all’art. 360 n.
Art. 26, comma 19, Law n. 448/1998
Essi ritengono che, per questo motivo, non sarebbe loro applicabile la citata trattenuta perequativa del 2,5%e che, ove l’art. 26, comma 19, della legge n.
Art. 2, commi 5, 6 e 7, Law n. 335/1995
Essi ritengono che, per questo motivo, non sarebbe loro applicabile la citata trattenuta perequativa del 2,5%e che, ove l’art. 26, comma 19, della legge n.
Art. 12, comma 10, D.L. n. 78/2010
223 del 2012, che ha dichiarato l ’ illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l.
Art. 37, comma 1, D.P.R. n. 1032/1973
122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973.
art. 118 disp. att. c.p
3.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per le ragioni già espresse da questa Corte in due rec enti decisioni , pronunciate su casi del tutto analoghi, che qui si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 19503/2022
(Cass. nn. 19503/2022; 4540/2022).
Cass. n. 4540/2022
Corte Costituzionale n. 223/2012
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29431/2017 R.G. proposto da Silvana FUCETTI, Vincenzo Maria BOCCHETTA e Lorenzo DANIELE, elettivamente domiciliat i in R oma , presso l a cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta ti e dife si dall’avv. Massimiliano Carnio -ricorrenti - contro Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via le Antonio Buozzi n. 87 , presso l o studio dell’avv. Massimo Colarizzi , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Mariamichaela Li Volti -controricorrente - avverso la sentenza n. 475 /201 7 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 9/6/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023dal Consigliere Andrea Zuliani. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame proposto dai ricorrenti – dipendenti del Comune di quella città – contro la sentenza con cui il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva a sua volta respinto la domanda dei lavoratori diretta ad ot tenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% delle loro retribuzioni, con la conseguente condanna dell’ente comunale al pagamento di quanto indebitamente trattenuto.

Contro la sentenza d’appello i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione a rticol ato in due motiv i . Il Comune di Torino si è difeso con controricorso . Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consigli o ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente: «illogicità e palese erroneità con cui la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare la normativa relativa al T.F.R. applicato ai lavoratori pubblici assunti dopo il 2001 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.».

2. Il secondo motivo è così rubricato: « erroneità e in ogni caso contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la normativa di attuazione alla l. 335/1998 e quindi accordo del 29.7.1999 e DPCM 2.3.2001 all’art. 1, commi 3 e 4, siano conformi ai principi dettati dalla legge quadroe conformi ai principi di cui all’art. 3 e 36 Cost.». 3.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per le ragioni già espresse da questa Corte in due rec enti decisioni , pronunciate su casi del tutto analoghi, che qui si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 19503/2022; 4540/2022). 3.1.

I ricorrenti furono assunti dal Comune di Torino dopo il 31.12.2000 e, quindi, sono assoggettati ab origine al regime del T.F.R. , a differenza de i pubblici impiegati assunti fino a quella data, per i quali il passaggio dal regime del T.F.S. a quello del T.F.R. era oggetto di un ’opzione del lavoratore . Essi ritengono che, per questo motivo, non sarebbe loro applicabile la citata trattenuta perequativa del 2,5%e che, ove l’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 venisse invece interpretato nel senso di essere applicabile anche ai nuovi assunti, la norma sarebbe illegittim a per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., con conseguente illegittimità anche dell’art. 1, comma 4, del d.P.C.M. 2.3.2001 e dell’Accordo Quadro29.7.1999, che hanno dato attuazione alla disposizione di legge. 3.2.

Sennonché, come osservato nei citati precedenti, nel frattempo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2018, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 1998 , per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni dal trattamento di fine servizio (T.F.S.) al trattamento di fine rapporto (T. F . R . ) , ha demandato a un d.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto.

L a Consulta ha argomentato che il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell’ambito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza, né determina la violazione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in ragione del trattamento complessivo previsto e non già della ponderazione di una sua singola componente.

N é possono trarsi argomenti a favore della tesi dei ricorrenti dalla precedente sentenza della Corte costituzionalen. 223 del 2012, che ha dichiarato l ’ illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 , convertito in legge n. 122 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente pubblico della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973. Infatti, tra la fattispecie posta all’attenzione del giudice delle leggi nella decisione del 2012 e quella qui esaminata esistono nette differenze, sia con riferimento ai presupposti fattuali, sia in relazione ai parametri normativi esaminati.

L a prima riguarda la posizione di dipendenti in regime di T.F.S., regolamentata dall’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010 ( disposizione poi ab rogata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’art. 1, comma 98, della legge n. 228 del 2012) , che determina, dal gennaio 2011, l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta del 2,5% a carico del dipendente, in tal modo determinando una disparità di trattamento rispetto a quello applicato ai privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

I n questa sede, invece, ci si riferisce a dipendenti pubblici assoggettati al regime del T.F.R. fin dall’assunzione a tempo indeterminato, per i quali è venuta meno la rivalsa del 2,5%, posto che l’aliquota contributiva del 9,60% è stata messa a carico esclusivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la trattenuta del 2,5% (effettuata tramite una riduzione della retribuzione lorda pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso) trae origine dal combinato disposto de ll’ art. 2, commi 5, 6 e 7 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998 , ulteriormente definiti dalla normativa contrattuale collettiva e regolamentare sopra citata, ed ha proprio la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime rispettivamente di T.F.R. e di T.F.S. 3.3.

Una volta esclusa l’illegittimità costituzionale della disposizione di legge, altrettanto vale per le norme – statali e contrattuali – che alla legge hanno dato attuazione , secondo un’interpretazione, non solo plausibile, ma anche conforme sia alprincipio di uguaglian za , che al divieto di reformatio in peius della retribuzione complessiva netta percepita dai lavoratori.

4. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre al le spese generali nella misura del 15%, agli esborsi pari a € 200 ,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa