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Ordinanza — n. 15800/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling 5-day contract transformation notification is mandatory for contributory benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15800/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that rejected the company's claim regarding contributory benefits. The INPS argued that failing to notify the employment office within five days of transforming a contract from temporary to permanent violated mandatory legal requirements. The court held that this notification is a constitutive condition for the benefit, as it enables the state to monitor and manage the creation of new jobs effectively.

Regesto Legislator

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Art. 16 d.l. 299/1994; Art. 9 bis l. 608/1996: The notification of contract transformation to the employment office within five days is a mandatory constitutive condition for the realization of contributory benefits, and failure to comply renders the benefit unattainable.

Parole chiave

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contributory benefits contract transformation notification obligation five day term INPS appeal labor law conditional rights durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 16 of d.l. n. 299/1994
s.n.c.”, alla sezione circoscrizionale dell’impiego, nei 5 giorni successivi a lla trasformazione dei contratti di formazione e lavoroin contratti a tempo indeterminato , non costituiva un ostacolo all’ammissione della società aibenefici contributivi previsti dall’art. 16 del d.l.
Art. 9 bis of l. n. 608/1996
451, nel testo applicabile ratione temporis, dell’art. 9 bis della legge 28 novembre 1996, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8791/2007
Cass. n. 10298/2005
Cass. n. 4936/2004
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7803/2018 R.G. proposto da : INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATANO GIUSEPPE , MARITATO LELIO , SCIPLINO ESTER ADA , D'ALOISIO CARLA , DE ROSE EMANUELE -ricorrente- contro OMMDSNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PETRONE ANITA -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 988/2017 depositata i l 28/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.

R.G.7803/2018 RILEVATO CHE: la Corte d’appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha rigettato il gravame col quale l’INPS si doleva che il giudice di prime cure avesse ritenuto che la mancata comunicazione dell’assunzione dei lavoratori, da parte della società “O.M.M.D. s.n.c.”, alla sezione circoscrizionale dell’impiego, nei 5 giorni successivi a lla trasformazione dei contratti di formazione e lavoroin contratti a tempo indeterminato , non costituiva un ostacolo all’ammissione della società aibenefici contributivi previsti dall’art. 16 del d.l. n. 299/94, conv. con modif. in l. n.451 del 1994, modific. dalla legge n. 196 del 1997; la Corte territoriale ha ritenuto che a tali fini non fosse necessaria la comunicazione della trasformazione dei rapporti di lavoro entro il termine perentorio di 5 giorni, in virtù del mancato espresso richiamo ad esso nella norma istitutiva della misura agevolativa; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico; la società “O.M.M.D. s.n.c.” ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.

CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l’INPS deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del decreto legge 16.5.1994, n. 299, conv.to con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nel testo applicabile ratione temporis, dell’art. 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608 di conv.ne con modif.ni del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 508, nel testo applicabile ratione temporis”; ricostruiti i fatti di causa, per cui la trasformazione del contratto era avvenuta in data 10.11.2000, mentre la comunicazione all’U.L.P.M.O. era stata inoltrata solo il 6.2.2001, l’istituto ricorrente rivendica la perentorietà del termine di 5 giorni fissato dalla legge quale adempimento obbligatorio gravante suldatore di lavoro che intenda avvalersi delle agevolazioni contributive, atteso che la trasformazione del contratto di formazione e lavoro comporta l’instaurazione di un nuovo e diverso rapporto stabile; il motivo va accolto; il diritto al beneficio contributivo per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro originariamente stipulati,in contratti a tempo indeterminato, fu previsto dal co.6 dell’art. 16 del d.l. n. 299 del 1994, conv. con mod. in l. n. 451 del 1994, e consisteva in uno sgravio pari alla durata del c.f.l.; successivamente il legislatore sentì l’esigenza di regolamentare le modalità di concessione degli sgravi nei confronti dei datori che avessero trasformato posizioni di lavoro a termine e/o precarie in contratti stabili, ciòcoerentemente con le politiche del lavoro dell’epoca, le qualiper un verso tendevano a canalizzare le misure agevolative a garanzia del conseguimento dell’obiettivo europeo di accrescere l’occupabilità della manodopera sul mercato del lavoro, per altro verso amantenere comunque fermo il limite del divieto di aiuti pubblici alle imprese da parte dei legislatori nazionali; fu l’art. 9 bis della l. n. 608 del 1996 di conversione con mod. del d.l. n. 510 del 1996, rubricato (Disposizioni in materia di collocamento) il quale, nell’intento di garantire un’omogeneità di principi validi per le nuove assunzioni, anche mediante contratti flessibili, sancì un generale obbligo di assoggettamento del datore all’osservanza delle leggi vigentidisponendo che “1.Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia”); la previsione di un siffatto obbligo venne rafforzato mediante la previsione di un termine di 5 giorni entro il quale ogni nuova assunzione avrebbe dovuto essere comunicata all’ufficio territorialmente competente:

“ 2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo”; la comunicazione, oltre che a consentire alla pubblica amminis trazione di verificare l’avvenuto incontro fra domanda e offerta di lavoro, nonché la modalità presceltafra qu elle flessibili introdotte dalle leggi vigenti ( in seguito confluite ne lla l. n. 196 del 1997),si rivelava, altresì, funzionale alla necessità d ell’ente previdenziale a gestire il sistema delle svariate agevolazioni contributive introdotte quale incentivo alla creazione di nuovi posti di lavoro; perciò la legge stabiliva che:

“ 5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2 viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari”; giova ricordare in proposito, che in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro precari in contratti stabili, ai fini del diritto alla decontribuzione vige per il datore l’obbligo della creazione netta di posti di lavoro, condizione che può ritenersi soddisfatta unicamente nel caso in cui detta trasformazione abbia determinato un valore aggiunto sul mercato del lavoro e non già quando essa abbia prodotto un mero effetto sostitutivo dei dipendenti dalla stessa impresa richiedente; in tal senso va letto il pedissequo richiamo, nella legge, al contenuto della comunicazione (nominativo, data di assunzione a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica, trattamento economico e normativo, oltre che tutto ciò che appaia necessario ad integrare la posizione del lavoratore per il quale sono richiesti i contributi); la sezione circoscrizionale per l'impiego era tenuta quindi a trasferire agli enti gestori delle agevolazioni,il contenuto della comunicazione datoriale ; il legislatore introdusse, inoltre , uno specifico e rafforzato sistema di controllo a fini antielusivi prevedendo che:

“ 8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità”; dal tenore complessivo delledisposizioni ratione temporis applicabili deve dunque trarsi la conclusione che il legislatore abbia voluto contemplare uno specifico obbligo di comunicazione agli uffici territoriali competenti per il caso di attivazione di nuove posizioni lavorative; tale obbligo può agevolmente essere inquadrato quale necessario corollario di politiche del lavoro che trovarono la loro definitiva consacrazione in una legislazione del lavoroil cui intento dichiarato era quel lo di coniugare l’esigenza di una rinnovata flessibilità contrattuale con i principi ditutela e sicurezza dei lavoratori;conseguentemente, su un piano esegetico, alla previsione normativa di un obbligo di comunicazione della trasformazione di contratti di formazione e lavoro, per loro natura precari,in contratti a tempo indeterminato, non può non riconoscersi il valore dielemento costitutivo del sorgere del diritto al beneficio contributivo , diretto , cioè, a rendernematerialmente possibile il soddisfacimento; se la decorrenza della trasformazione contrattuale risale al momento successivo alla comunicazione (nei 5 giorni) all’ufficio circoscrizionale per l’impiego, deve intendersi chel’ inadempimento di tale obbligo di legge procurerà l’effetto inevitabile di rendere materialmente impossibile la concreta realizzazione del diritto agevolativo, che la legge condiziona alla creazione di nuovi posti di lavoro; trova, quindi, conferma quanto questa Corte aveva già affermato in risalenti pronunce, ossia che la comunicazione, in quanto direttaa consentire agli enti preposti la concreta gestione delle misure finalizzate a favorire la creazione di nuova occupazione, costituisce una condizione di efficacia del diritto agevolativo (Cass.n.8791 del 2007;

Cass. n. 10298 del 2005 e Cass. n. 4936 del 2004); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale