Italian court dismisses pension claim for prescribed contributions, ruling prescription bars retroactive pension restoration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the heirs' appeal seeking retroactive pension restoration for unpaid contributions from 1961 to 1966. The court held that the contributory obligation arose from the continuous professional activity, making the prescription period applicable regardless of the pension fund's inaction. Consequently, the claim was barred by the statute of limitations, and the heirs were ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335/1995, 9th and 10th comma; In social security matters, a prescription period already matured cannot be waived by the parties, and prescribed contributions cannot be used to obtain retroactive pension registration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25678/2017R.G. proposto da: RADOGNA GENTILE ANNA, RADOGNA DONATELLA, RADOGNA LORENZO, quali eredi di RADOGNA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’ avvocato NICOLA PUTIGNANO (nicolaputignano@pec.giuffre.it) -ricorrente- contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati BRUNO SCONOCCHIA (brunosconocchia@ordineavvocatiroma.org) e MAURIZIO CINELLI (avvmauriziocinelli@cnfpec.it) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2250/2016 depositata il27/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 27/10/16 la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza 27/5/14 del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del geometra, in epigrafe indicato, volta al ripristino del trattamento pensionistico con retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa e maggior pensione di anzianità,in ragione del computo dei contributi 1961 - 1966; la Corte ha ritenuto estinta, per prescrizione, l’obbligazione contributivae corretta la condotta della Cassa, che ne aveva considerato irricevibi le il pagamento.
Avverso la detta sentenza r icorrono gli eredi del pensionato per tre motivi, cui resiste la Cassa con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 2 lettera A e B legge n.990 del 1955, 3 co. 9 legge n.335 del 1995, 2935 c.c., 416 e 345 comma 2, 437 comma 2 c.p.c., per avere la C orte territoriale trascurato di considerare che il termine prescrizionale decorre da quando il diritto poteva essere fatto valere, laddove nel caso , all'epoca , nessuna dichiarazione era stata fatta alla Cassa e nessun rapporto contributivo esisteva.
Con il secondo motivo si deduce violazione ex numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., per omesso esame della sussistenza degli elementi costitutivi di iscrizione alla Cassa. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e sono infondati. La C orte territoriale ha già evidenziato l’inapplicabilità, agli anni in questione , della legge 773/82 (che attribuiva rilevanza alla dichiarazione annuale dei redditi alla Cassa ai fini del decorso del termine prescrizionale). In difetto dell’operatività dell’anzidetta disciplina, non può che affermarsi che l’obbligo contributivo del professionista sorgevain riferimento allo svolgimento dell’attività continuativa e alla produzione del relativo reddito, fattori costitutivi fondanti il credito della Cassa.
E’ pacifico, del resto , che ciò sia avvenuto nei risalenti anni 1961-1966, posto che lo stesso ricorrente - pur contraddi ttoriamente rimarcando che nessun rapporto contributivo era sorto - invoca la retrodatazione della pensione in riferimento all’attività svolta all’epoca ( mentre la Cassa, che in primo grado aveva contestato detta continuità, non ha poi dato seguito, a detto rilievo, in sede di gravame). Una volta affermata l’insorgenza dell’obbligo contributivo, trova applicazione il principio ripetutamente affermato da questa Corte (Sez.
L - , Sentenza n. 9865 del 09/04/2019, Rv. 653199 –01; Sez. L, Sentenza n. 21830 del 15/10/2014 (Rv. 632887 – 01; Sez. L , Sentenza n. 9525 del 01/07/2002, Rv. 555477 - 01 ) secondo il quale, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
Pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva, senza che rilevi la eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorgendo nel momento in cui matura il periodo lavorativo cui si riferisce, momento dal quale decorre il termine prescrizionale.
Il terzo motivo deduce violazione dell'articolo 35 legge n. 990 del 1955, per avere la Corte territoriale trascurato l'automatismo delle prestazioni. Il motivo è infondato in quanto l'automatismo delle prestazioni previdenziali (pur all’epoca vigente ex art. 35 l. n.990/55, per esser venuto meno solo a seguito all’art. 43 l. n.37/67: Sez. L, Sentenza n. 6340 del 24/03/2005, Rv. 580326 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 23164 del 07/11/2007, Rv. 599544 -01) trova limite nella prescrizione e nella irricevibilità dei contributi prescritti (Sez. L - , Ordinanza n. 21302 del 05/10/2020, Rv. 658925 – 01, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10119 del 19/06/2012, Rv. 622921 -01).
Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,